COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 21 a carico di: Sig PACIENZA Alfredo, dirigente Società AS Gigi Meroni, per rispondere della violazione di cui all’art, 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 46, comma 6, del CGS, per aver tentato di far disputare la gara Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni al Sig. D’Ambra Pierluigi, non avente titolo, perché mai tesserato con la società Gigi Meroni e né con altre affiliate alla FIGC elencandolo nella distinta con il nominativo di Guaglionone Luigi; Sig PAPALEO Paolo Danilo, Calciatore della Società AS Gigi Meroni, con funzioni di accompagnatore ufficiale, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 61, comma 5, delle NOIF, per essersi reso responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto e dichiarato falsamente la dichiarazione in calce alla distinta di gara della sua squadra in cui attestava che tutti i calciatori in essa elencati erano regolarmente tesserati, mentre il sig. D’Ambra Pierluigi, trascritto con il falso nome di Guaglianone Luigi, non lo era; Sig D’AMBRA Pierluigi, collaboratore di fatto della AS Gigi Meroni, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 1 comma 5, del CGS perché mai tesserato con la società AS Gigi Meroni e né con altre affiliate alla FIGC ma soltanto collaboratore di fatto della predetta società, ha tentato di prendere parte alla gara Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni; SOCIETA’ AS GIGI MERONI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al Dirigente Pacienza Alfredo, al Calciatore Papaleo Paolo Danilo ed al suo collaboratore di fatto, D’Ambra Pierluigi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS e della violazine ai sensi dell’art. 46, comma 6, per la tentata partecipazione alla gara, Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni dello predetto D’Ambra Perluigi, non avente titolo;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 21 a carico di: Sig PACIENZA Alfredo, dirigente Società AS Gigi Meroni, per rispondere della violazione di cui all’art, 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 46, comma 6, del CGS, per aver tentato di far disputare la gara Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni al Sig. D’Ambra Pierluigi, non avente titolo, perché mai tesserato con la società Gigi Meroni e né con altre affiliate alla FIGC elencandolo nella distinta con il nominativo di Guaglionone Luigi; Sig PAPALEO Paolo Danilo, Calciatore della Società AS Gigi Meroni, con funzioni di accompagnatore ufficiale, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 61, comma 5, delle NOIF, per essersi reso responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto e dichiarato falsamente la dichiarazione in calce alla distinta di gara della sua squadra in cui attestava che tutti i calciatori in essa elencati erano regolarmente tesserati, mentre il sig. D’Ambra Pierluigi, trascritto con il falso nome di Guaglianone Luigi, non lo era; Sig D’AMBRA Pierluigi, collaboratore di fatto della AS Gigi Meroni, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 1 comma 5, del CGS perché mai tesserato con la società AS Gigi Meroni e né con altre affiliate alla FIGC ma soltanto collaboratore di fatto della predetta società, ha tentato di prendere parte alla gara Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni; SOCIETA’ AS GIGI MERONI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al Dirigente Pacienza Alfredo, al Calciatore Papaleo Paolo Danilo ed al suo collaboratore di fatto, D’Ambra Pierluigi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS e della violazine ai sensi dell’art. 46, comma 6, per la tentata partecipazione alla gara, Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni dello predetto D’Ambra Perluigi, non avente titolo; LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali, in particolare, il deferimento del Vice Procuratore Generale e l’istruttoria della Procura federale; viste le richieste della Procura Federale; sentita la Società ed i tesserati e per essi il loro procuratore speciale; VISTE le sanzioni proposte dal rappresentante della Procura Federale, ossia per Pacienza Alfredo, inibizione di mesi tre; per Papaleo Paolo Danilo, squalifica per tre giornate; per D’ambra Perluigi, squalifica per cinque giornate; per As Gigi Meroni, ammenda € 500,00; CONSIDERATO che alla seduta del 4 luglio 2011, prima della conclusione della fase dibattimentale, il procuratore speciale della società AS GIGI MERONI e degli altri tesserati deferiti ha chiesto l’applicazione di sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 e 24 del CGS, secondo norma, nella misura della riduzione di 1/3; che il rappresentante della procura federale ha prestato il consenso alla richiesta di applicazione della sanzione come determinata: ossia Pacienza Alfredo, mesi tre – 1/3 = mesi due di inibizione; Papaleo Paolo Danilo, giornate tre – 1/3= due giornate di squalifica; D’ambra Perluigi, giornate cinque – 1/3= tre giornate di squalifica; As Gigi Meroni, ammenda € 500,00 – 1/3 = € 300,00 di ammenda; LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, DELIBERA l’applicazione delle sanzioni come determinate dalle parti e, per l’effetto, infligge : - al Sig. PACENZA Alfredo l’inibizione per MESI DUE (2) e quindi fino al 18 SETTEMBRE 2011; - al Sig. PAPALEO Paolo Danilo DUE GIORNATE (2) di squalifica; - al Sig. D’AMBRA Pierluigi TRE GIORNATE (3) di squalifica; tutte sanzioni da scontare, per il principio dell’effettività della pena, nel prossimo campionato 2011/2012 a decorrere dalla data del suo effettivo inizio; - alla Società A.S. GIGI MERONI € 300,00 (TRECENTO/00) di ammenda.
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