COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 07 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 63. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES O DI ATTIVITÀ MISTA 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PROMOZIONE), A CARICO DEL SIG. GABRIELE PETTI (PRESlDENTE DELLA SOCIETA S.S. INTREPIDA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. INTREPIDA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FERDINANDO SAVINO (PRESlDENTE DELLA SOCIETA POL. SAN VITO POSITANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. SAN VITO POSITANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO ANGELLOTTI (PRESlDENTE DELLA SOCIETA F.C. SAVOIA 1908): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ F.C. SAVOIA 1908: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GERARDO TRASENTE (PRESlDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. VIRTUS FREDANE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS FREDANE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 07 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 63. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES O DI ATTIVITÀ MISTA 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PROMOZIONE), A CARICO DEL SIG. GABRIELE PETTI (PRESlDENTE DELLA SOCIETA S.S. INTREPIDA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. INTREPIDA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FERDINANDO SAVINO (PRESlDENTE DELLA SOCIETA POL. SAN VITO POSITANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. SAN VITO POSITANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO ANGELLOTTI (PRESlDENTE DELLA SOCIETA F.C. SAVOIA 1908): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ F.C. SAVOIA 1908: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GERARDO TRASENTE (PRESlDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. VIRTUS FREDANE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS FREDANE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 maggio 2011, che ha tatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, in data 8 aprile 2011, protocollo 1725/AS, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 27 giugno 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Gabriele Petti, Ferdinando Savino, Vincenzo Angellotti e Gerardo Trasente, rispettivamente, presidente della società Intrepida, Pol. San Vito Positano, F.C. Savoia 1908 e Virtus Fredane, l'inibizione per mesi sei; b) per le società Intrepida, Pol. San Vito Positano, F.C. Savoia 1908 e Virtus Fredane, l'ammenda di euro 2.000,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le nominate società Intrepida, Pol. San Vito Positano, F.C. Savoia 1908 e Virtus Fredane non hanno preso parte, per la stagione sportiva 2009/2010, al Campionato Regionale Juniores (che, nell'ambito del C.R. Campania, è intitolato Campionato Regionale di Attività Mista); preso atto che il C.R. Campania ha pubblicato, già sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2009, a lla pag. 22 (per il Campionato di Promozione 2009/2010, al quale partecipavano, nell'anno sportivo di riferimento, le società deferite), la normativa in argomento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 del 1° lug lio 2009, erano prescritte da un limite minimo di euro 2.000,00 fino ad euro 4.000,00, per le società di Promozione; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene, in ragione delle motivazioni esposte dalle società deferite, equo che la sanzione pecuniaria sia limitata al minimo edittale, come richiesto dalla Procura Federale. Giudica, infine, per l'appunto in ragione delle motivazioni esposte, di dover sanzionare i sigg. Gabriele Petti, Ferdinando Savino, Vincenzo Angellotti e Gerardo Trasente, rispettivamente, presidente della società Intrepida, Pol. San. Vito Postano, F.C. Savoia 1908 e Virtus Fredane, con la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Gabriele Petti, Ferdinando Savino, Vincenzo Angellotti e Gerardo Trasente, rispettivamente presidenti delle società Intrepida, Pol. San Vito Postano, F.C. Savoia 1908 e Virtus Fredane, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico delle medesime società Intrepida, Pol. San Vito Postano, F.C. Savoia 1908 e Virtus Fredane, l'ammenda di euro 2.000,00.
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