COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 14 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 65. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. SALVATORE CIRIELLO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ARTT. 35 E 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; A CARICO DEL SIG. CASTRESE PARAGLIOLA (ALL’EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. QUARTO A.R.L.): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ARTT. 35 E 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE ED S.S.D. QUARTO A.R.L.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 14 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 65. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. SALVATORE CIRIELLO (ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ARTT. 35 E 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; A CARICO DEL SIG. CASTRESE PARAGLIOLA (ALL'EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. QUARTO A.R.L.): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ARTT. 35 E 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE ED S.S.D. QUARTO A.R.L.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 17 giugno 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 1 marzo 2011, protocollo 6075/510, su distinte denunce del Gruppo Campania dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 27 giugno 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente notificate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Ciriello Salvatore e Paragliola Castrese, rispettivamente, presidente della società San Pio Mondragone ed amministratore unico della società Quarto a.r.l., l’inibizione per mesi tre; b) per le società A.S.D. San Pio Mondragone e S.S.D. Quarto a.r.l., l’ammenda di euro 500,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, dagli atti documentali acquisiti dalla Procura Federale e/o allegati dal Gruppo Campania dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio alle sue distinte denunce, è risultato, senza ombra di dubbio, che il Sig. Ciriello Salvatore, all'epoca dei fatti presidente della società medesima, ha permesso al sig. Ulivi Pierfrancesco – allenatore di base, precedentemente già tesserato, per la stagione sportiva 2009/2010, a favore della società Rita Ercolano ed il cui successivo tesseramento, a favore della società San Pio Mondragone, è stato respinto – di provvedere alla conduzione tecnica della medesima società, nel corso della stagione sportiva 2010/2011, figurando in qualità di allenatore, nella distinta ufficiale delle gare disputate dalla prima squadra l’11.09.2010 ed il 25.09.2010, benché non tesserato a favore della società più volte nominata; considerato, altresì, che il sig. Paragliola Castrese, all’epoca dei fatti amministratore unico nonché legale rappresentante della società S.S.D. Quarto a.r.l., ha permesso al sig. Ulivi Pierfrancesco – allenatore di base già tesserato, per la stagione sportiva 2009/2010, a favore della società Rita Ercolano ed il cui successivo tesseramento, a favore della società Quarto, è stato respinto – la conduzione tecnica della medesima società Quarto a.r.l. nella stagione sportiva 2010/2011, figurando in qualità di allenatore nelle gare disputate da detta squadra, benché questi avesse già svolto, nella stessa stagione calcistica 2010/2011, attività per altra società; rilevato che i Sigg. Ciriello Salvatore e Paragliola Castrese, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, una grave inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, come determinate dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. Ciriello Salvatore e Paragliola Castrese e le società A.S.D. San Pio Mondragone e S.S.D. Quarto a.r.l., per cui infligge le seguenti sanzioni: l’inibizione per mesi due, a carico dei sigg. Ciriello Salvatore e Paragliola Castrese, rispettivamente presidente della società San Pio Mondragone ed amministratore unico della società Quarto a.r.l.; l'ammenda di euro 300,00, a carico delle società A.S.D. San Pio Mondragone e S.S.D. Quarto a.r.l. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere ai Sigg. Ciriello Salvatore e Paragliola Castrese, all'epoca dei fatti in esame, rispettivamente, presidente ed amministratore unico delle società A.S.D. San Pio Mondragone e S.S.D. Quarto a.r.l., la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico delle società A.S.D. San Pio Mondragone e S.S.D. Quarto a.r.l., l'ammenda di euro 300,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it