• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 05 del 14 Luglio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 66. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. ZANNINI MASSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 10, COMMA 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DE FUSCO ROBERTO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 10, COMMA 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 05 del 14 Luglio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 66. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. ZANNINI MASSIMO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 10, COMMA 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DE FUSCO ROBERTO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 10, COMMA 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione delL’11 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 13 maggio 2011, protocollo 7817/1359, attivato, su esposto della società Real Vairano Scalo, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 27 giugno 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura, preso atto delle deduzioni a difesa, trasmesse a mezzo fax prima in data 25.05.2011 e successivamente a mezzo plico raccomandata postale, dal presidente della società A.S.D. Real Teano nonché dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente notificate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Zannini Massimo e De Fusco Roberto, rispettivamente, calciatore e dirigente della società Real Teano, la squalifica e l’inibizione per anni due; b) per la società A.S.D. Real Teano, l’ammenda di euro 600,00 ed un punto di penalizzazione in classifica. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. De Fusco Roberto, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società medesima, ha, mediante l’iniziativa messa in essere dallo stesso, permesso al sig. Zannini Massimo – non in regola con il proprio tesseramento – di essere inserito nella distinta ufficiale di gara del 29.11.2010 relativo al Campionato Provinciale di Terza Categoria Real Teano – Real Vairano della stagione sportiva 2009/2010, dichiarando, nel contempo, nella lista della cennata distinta ufficiale di gara, che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, e che il sig. Zannini Massimo, calciatore della società A.S.D. Real Teano, ha, mediante l’iniziativa messa in essere dallo stesso, violato i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva vigente, benché questi non fosse in regola con il proprio tesseramento; rilevato che i Sigg. De Fusco Roberto e Zannini Massimo, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, una grave inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. – valutato che la vicenda in esame è stata determinata dalla ritardata regolarizzazione del tesseramento del nominato calciatore e non da dolo – giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. De Fusco Roberto e Zannini Massimo e la società A.S.D. Real Teano, per cui infligge le seguenti sanzioni: la squalifica per mesi tre a carico del calciatore Zannini Massimo; l’inibizione per mesi sei, a carico del sig. De Fusco Roberto, dirigente accompagnatore della società Real Teano; l'ammenda di euro 300,00, a carico della società A.S.D. Real Teano. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere ai sigg. Zannini Massimo e De Fusco Roberto,
all'epoca dei fatti in esame, rispettivamente, calciatore e dirigente accompagnatore della società A.S.D. Real Teano, le seguenti sanzioni: la squalifica per mesi tre a carico del calciatore Zannini Massimo; l’inibizione per mesi sei, a carico del dirigente, sig. De Fusco Roberto; a carico della società A.S.D. Real Teano, l'ammenda di euro 300,00.
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Comunicato Ufficiale n. 05 del 14 Luglio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 66. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. ZANNINI MASSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 10, COMMA 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DE FUSCO ROBERTO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 10, COMMA 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA"