COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 14 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 68. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. GUASCO LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ UISP OLIMPIA 71): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. LUPO GENNARO (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ UISP OLIMPIA 71): ART. 1. COMMI 1 E 3, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GUIDA ANDREA (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ UISP OLIMPIA 71, ATTUALMENTE DENOMINATA POL. DIPENDENTI ANSALDO NAPOLI, DAL 15.07.2010): ART. 1, COMMI 1 E 3 NONCHÉ ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ UISP OLIMPIA 71 (ATTUALMENTE DENOMINATA POL. DIPENDENTI ANSALDO NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, NONCHÉ ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 14 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 68. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. GUASCO LUIGI (ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ UISP OLIMPIA 71): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. LUPO GENNARO (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ UISP OLIMPIA 71): ART. 1. COMMI 1 E 3, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GUIDA ANDREA (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ UISP OLIMPIA 71, ATTUALMENTE DENOMINATA POL. DIPENDENTI ANSALDO NAPOLI, DAL 15.07.2010): ART. 1, COMMI 1 E 3 NONCHÉ ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ UISP OLIMPIA 71 (ATTUALMENTE DENOMINATA POL. DIPENDENTI ANSALDO NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, NONCHÉ ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 16 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 22 ottobre 2010, protocollo 2385/1423, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 27 giugno 2011 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Abbagliato Giuseppe, in proprio ed in nome e per conto della società Pol. Dipendenti Ansaldo Napoli (già UISP Olimpia 71). Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Abbagliato Giuseppe eccepisce di essere perfettamente a conoscenza dei fatti in contestazione e di non poter, in alcun modo, proporre giustificazioni. Il sig. Abbagliato Giuseppe ha chiesto, però, di salvaguardare la nuova società, visti i notevoli sforzi fatti per rimuovere completamente la struttura societaria, in modo da chiudere definitivamente con il passato. Ha, quindi, precisato che, in quest’anno sportivo, il comportamento della Pol. Dipendenti Ansaldo Napoli è stato esemplare, come si può evincere dagli atti esistenti presso il Comitato Regionale Campania. Il Rappresentante della Procura, preso atto delle dichiarazioni a difesa, nonché dell’assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente notificate e rifiutate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per il sig. Guasco Luigi, all’epoca dei fatti presidente della società UISP Olimpia 71, l’inibizione per mesi otto; b) per il sig. Lupo Gennaro, all’epoca dei fatti dirigente della società UISP Olimpia 71, l’inibizione per mesi sei; c) per il sig. Guida Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società UISP Olimpia 71, la squalifica per mesi sette; per la società Pol. Dipendenti Ansaldo Napoli (già UISP Olimpia 71), quattro punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2010/2011. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Guasco Luigi, all'epoca dei fatti presidente della società medesima, ha permesso al sig. Guida Andrea – non in età per la partecipazione al Campionato Allievi Regionali, riservato, per l’anno sportivo di riferimento, ai nati negli anni 1993/1994 – di essere inserito, sotto falso nome, nelle distinte ufficiali di gara del 14.11.2009, del 13.12.2009, del 10.01.2010 e del 30.01.2010, relative al Campionato Regionale Allievi UISP Olimpia 71 – Città di Avellino; Bagnolese – UISP Olimpia 71; Baratta 2009 – UISP Olimpia 71; UISP Olimpia 71 – Spes Battipaglia, della stagione sportiva 2009/2010; che il Sig. Lupo Gennaro, all'epoca dei fatti dirigente della società medesima, ha permesso al sig. Guida Andrea – non in età per la partecipazione al Campionato Allievi Regionali, riservato, per l’anno sportivo di riferimento, ai nati negli anni 1993/1994 – di essere inserito, sotto falso nome, nelle distinte ufficiali di gara del 14.11.2009, del 13.12.2009, del 10.01.2010 e del 30.01.2010, relative al Campionato Regionale Allievi (in ordine alle gare: UISP Olimpia 71 – Città di Avellino; Bagnolese – UISP Olimpia 71; Baratta 2009 – UISP Olimpia 71; UISP Olimpia 71 – Spes Battipaglia della stagione sportiva 2009/2010), dichiarando, nel contempo, in calce alle cennate distinte ufficiali di gara, che i calciatori in esse menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti; preso atto, altresì, che il sig. Guida Andrea, calciatore della società UISP Olimpia 71, ha violato, con consapevolezza e dolo, i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva vigente; rilevato che i Sigg. Guasco Luigi, Lupo Gennaro e Guida Andrea, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, una grave inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. Guasco Luigi, Lupo Gennaro e Guida Andrea e la società Pol. Dipendenti Ansaldo Napoli (già UISP Olimpia 71), per cui infligge le seguenti sanzioni: la squalifica per mesi otto a carico del calciatore Guida Andrea; l’inibizione per mesi otto a carico del sig. Guasco Luigi, all’epoca dei fatti presidente della società UISP Olimpia 71; l’inibizione per mesi otto a carico del sig. Lupo Gennaro, all’epoca dirigente della società UISP Olimpia 71; la sanzione pecuniaria di euro 1.000,00(mille), a carico della società Pol. Dipendenti Ansaldo Napoli (già UISP Olimpia 71), in sostituzione della penalizzazione in classifica, in ragione della non afflittività di essa, in ordine alla stagione sportiva 2010/2011. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: al Sig. Guida Andrea, all'epoca dei fatti in esame calciatore della società UISP Olimpia 71, la squalifica per mesi otto; al sig. Guasco Luigi, all’epoca dei fatti in esame presidente della società UISP Olimpia 71, l’inibizione per mesi otto; al sig. Lupo Gennaro, all’epoca dei fatti dirigente della società UISP Olimpia 71, l’inibizione per mesi otto; a carico della società Pol. Dipendenti Ansaldo Napoli (già UISP Olimpia 71), la sanzione pecuniaria di euro 1.000,00(mille).
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