COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 14 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 158. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SERINO 1928 – GARA SPORTING SALERNO 2010 / SERINO 1928 DEL 6.03.2011 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 05 del 14 Luglio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
158. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SERINO 1928 – GARA SPORTING SALERNO 2010 / SERINO 1928 DEL 6.03.2011 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 126 del 19.05.2011 del C.R. Campania, alla pag. 7282), con la quale é stato rigettato il reclamo, presentato per presunta irregolarità dello svolgimento della gara in epigrafe (in relazione all'impiego di calciatore cosiddetto “fuori quota”). Deve precisarsi che questa C.D.T., con delibera pubblicata sul C.U. n. 124 del 12.05.2011, pag. 2719, aveva rimesso di nuovo gli atti al G.S.T., al fine della decisione di sua competenza nel merito, a seguito di erronea decisione del G.S.T. medesimo, che aveva dichiarato inammissibile il primo reclamo della società Serino 1928, in ragione di una omessa formalizzazione del preannuncio di reclamo, che, viceversa, era stata eseguita ritualmente dalla medesima società. Il G.S.T., a seguito della rimessione innanzi richiamata, aveva rigettato, nel merito, il reclamo stesso. Nel ricorso in esame, proposto a questa C.D.T. avverso il cennato rigetto, la società Serino 1928 ha eccepito che il G.S.T. non abbia provveduto a sentire la terna arbitrale, al fine di poter riconoscere, mediante l’esibizione di foto, chi fosse stato realmente impiegato nella gara de qua, sotto il nome del calciatore Tito Fabio. Ad avviso di questa C.D.T., la decisione del G.S.T. deve essere confermata. La vicenda in esame, invero, è scaturita, in tutta evidenza, esclusivamente dall’errata compilazione della distinta ufficiale di gara, nel senso di erronea indicazione dell’anno di nascita del menzionato calciatore, che, come risulta anche dagli atti ufficiali del C.R. Campania, è nato nell’anno 1993 e non nel 1983. Del tutto pretestuose, al riguardo, si appalesano, invero, alcune considerazioni ed argomentazioni della società Serino 1928. Allorquando si denuncia una sostituzione di persona, tra l’altro relativa ad una differenza d’età di ben dieci anni, non ci si può limitare ad una mera affermazione, ma si deve necessariamente argomentare e fornire indicazioni specifiche, anche al fine di superare la presunzione di corretta identificazione, di ogni calciatore e/o dirigente, da parte della terna arbitrale, prima dell’inizio della gara. Ogni perplessità, in argomento, è stata comunque neutralizzata dalle controdeduzioni della società Sporting Salerno, alle quali è stata allegata, in copia, proprio la Carta d’Identità utilizzata dal calciatore in parola, ai fini della sua identificazione, come si evince dalla distinta ufficiale di gara. Dal documento d’identità, l’anno di nascita del calciatore (peraltro confermata dalla data del tesseramento e dalla documentazione in essere presso il C.R. Campania) risulta confermato nel 1993. Di diverso spessore, semmai, si presenta la considerazione dell’U.S. Serino 1928, relativa al fatto che una società possa essere indotta in errore da un’indicazione sbagliata dell’anno di nascita di un calciatore, sì da ritenere di poter conseguire comunque, attraverso il reclamo di parte, i tre punti in classifica. Anche questa valutazione, tuttavia, cede rispetto all’obbligo di diligenza, che grava su ogni società partecipante ad un’attività ufficiale, a maggior ragione se di vertice, all’interno di un’organizzazione sportiva: nel caso specifico, al Campionato Regionale d’Eccellenza. La società Serino 1928, in termini espliciti, ben avrebbe potuto e dovuto verificare, sul campo, l’identità dei calciatori che avrebbero potuto determinare l’irregolarità di svolgimento della gara in esame, nonché chiedere all’arbitro la reidentificazione dei calciatori medesimi, nonché, ancora, esaminare i relativi documenti d’identità. P.Q.M.
DELlBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Serino 1928; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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