COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 71. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA, A CARICO DEL SIG. PIETRO CERULLO (ALL’EPOCA DIRIGENTE, CON INCARICO DI SEGRETARIO, DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TAVERNA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO BARBATO (ALL’EPOCA DIRIGENTE, CON INCARICO DI SEGRETARIO, DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANTA TERESA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. REAL TAVERNA ED A.S.D. SANTA TERESA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 71. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA, A CARICO DEL SIG. PIETRO CERULLO (ALL’EPOCA DIRIGENTE, CON INCARICO DI SEGRETARIO, DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TAVERNA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO BARBATO (ALL’EPOCA DIRIGENTE, CON INCARICO DI SEGRETARIO, DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANTA TERESA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. REAL TAVERNA ED A.S.D. SANTA TERESA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 16 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 22 settembre 2010, protocollo 1581/1682, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 27 giugno 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; i Sigg. Cerullo Pietro e Barbato Vincenzo, assistiti dal difensore legale. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, Avv. Alfredo Sorbo, il Sig. Cerullo Pietro ha confermato integralmente quanto dichiarato al Collaboratore della Procura Federale, in sede di audizione; il Sig. Barbato Vincenzo ha eccepito di non essere stato presente quel giorno alla gara e, quindi, di essere estraneo a tutti i fatti; il difensore legale dei Sigg. Barbato e Cerullo ha preso la parola e concluso per il proscioglimento del Sig. Cerullo Pietro, per mancata indicazione nell’atto di contestazione delle condotte che sarebbero state poste in essere in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. o, comunque, per mancanza della prova della fondatezza della contestazione. In via gradata, nelle ipotesi che la Commissione dovesse orientarsi per le affermazioni della responsabilità del Sig. Cerullo, ha chiesto l’applicazione del minimo delle sanzioni disciplinari edittali. Il Rappresentante della Procura Federale, nella persona del suo sostituto, Avv. Alfredo sorbo, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico dei Sigg. Cerullo Pietro e Barbato Vincenzo, la sanzione dell’inibizione per mesi nove; a carico delle società Real Taverna e Santa Teresa, l’ammenda di euro 200,00, Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che sia il Sig. Cerullo Pietro, sia il Sig. Barbato Vincenzo, all’epoca, rispettivamente, dirigenti con incarico di segretari delle società Real Taverna e Santa Teresa hanno, comunque, accusato, ingiustamente, l’arbitro della gara Santa Teresa – AICS Poseidon del 9.05.2010, Sig. Cagno Filippo, di non aver trascritto, sul proprio rapporto di gara, le ammonizioni notificate ai calciatori della società Santa Teresa, Magliano Antonio e Cesaro Pasquale; rilevato che i Sigg. Cerullo Pietro e Barbato Vincenzo, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, un’inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. Cerullo Pietro, Barbato Vincenzo e le società Real Taverna e Santa Teresa, per cui infligge le seguenti sanzioni: a carico dei Sigg. Cerullo Pietro e Barbato Vincenzo, all’epoca dei fatti dirigenti, con incarico di segretari, delle società ASD Real Taverna ed ASD Santa Teresa, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico delle società ASD Real Taverna ed ASD Santa Teresa, l’ammenda di euro 200,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere ai Sigg. Cerullo Pietro e Barbato Vincenzo, all’epoca dei fatti dirigenti, con incarico di segretari, delle società A.S.D. Real Taverna ed A.S.D. Santa Teresa, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico delle società A.S.D. Real Taverna ed A.S.D. Santa Teresa, l'ammenda di euro 200,00 ciascuna.
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