COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TEMERARIA 1957 – GARA REAL GALDESE / TEMERARIA 1957 DEL 26.02.2011 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TEMERARIA 1957 – GARA REAL GALDESE / TEMERARIA 1957 DEL 26.02.2011 – 1^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Temeraria 1957, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Cioffi Massimiliano, rileva l'infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante si duole della eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti accaduti nella gara de qua. Questa Commissione respinge il ricorso poiché i reiterati atti perpetrati dal calciatore medesimo che, d’altronde, sono in linea di massima confermati dal presidente della società reclamante, nel proprio atto di impugnazione, sono tali da ritenere che la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cioffi Massimiliano dal Giudice di primo grado, appaia equa e proporzionata, sulla base dei fatti descritti dal direttore di gara nel suo rapporto ufficiale. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Temeraria 1957; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.
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