COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 164. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CILENTO – GARA SPORTING CILENTO / SANTA TERESA DEL 27.02.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 164. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CILENTO - GARA SPORTING CILENTO / SANTA TERESA DEL 27.02.2011 – 1^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sporting Cilento, avverso la sanzione dell’ammenda a carico della medesima società, rileva l'infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante si duole della eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione ai fatti accaduti nella gara de qua. Questa Commissione respinge il ricorso poiché non risultano, dallo stesso, elementi, circostanze e fatti che possano indurre, in maniera ragionevole, ad una riduzione dell’ammenda, finalizzata a ricondurla ai canoni equitativi della congruità e della proporzionalità. Inoltre, v’è da dire che tutta la documentazione acquisita agli atti risulta, per questa C.D.T., chiara, precisa e concordante, per cui la decisione in prime cure appare del tutto proporzionata, in base ai fatti narrati dal direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Sporting Cilento; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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