COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 165. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL MARCHESA – GARA SAN VINCENZO UNITIS / REAL MARCHESA DEL 9.11.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
165. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL MARCHESA – GARA SAN VINCENZO UNITIS / REAL MARCHESA DEL 9.11.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Marchesa, avverso la sanzione dell’ammenda a carico della medesima società, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante si duole della eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul C.U. n. 119 del 5.05.2011, del C.R. Campania, alle pagine 2633-2634). Questa Commissione ritiene di accogliere parzialmente il ricorso, in quanto la confusione dovuta al tesseramento del calciatore Federico Giampiero ed al tesseramento dello stesso calciatore con la sola variante del nome di battesimo “Gianpiero”, giustifica una riduzione della sanzione accessoria dell’ammenda
ad euro 200,00. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Real Marchesa, riducendo ad euro 200,00 la sanzione della pena accessoria dell’ammenda; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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