COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 168. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AGROPOLI 1921 – GARA AGROPOLI / SPORTING CASALVELINO DEL 4.04.2011 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
168. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AGROPOLI 1921 – GARA AGROPOLI / SPORTING
CASALVELINO DEL 4.04.2011 – ATT. MISTA
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Agropoli 1921, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Cauceglia Antonio; preso atto dell’assenza della società, benché ritualmente convocata, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, ferma restando la gravità del gesto del calciatore innanzi nominato, deve osservarsi che la sanzione, per costante e coerente giurisprudenza degli Organi collegiali di seconda istanza, debba essere commisurata in rapporto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. Nella circostanza, non può non rilevarsi che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure, appaia eccessiva, rispetto al gesto del nominato calciatore Cauceglia Antonio, nei confronti del direttore di gara. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Agropoli 1921, riducendo al 31.10.2011 la squalifica a carico del calciatore Cauceglia Antonio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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