COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 01 del 04/07/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico della ASD. BERGAMO SAN FRANCESCO e del suo Presidente Sig. Emilio Carlessi in data 24-05-2011.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 01 del 04/07/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico della ASD. BERGAMO SAN FRANCESCO e del suo Presidente Sig. Emilio Carlessi in data 24-05-2011. La Commissione Disciplinare Territoriale PREMESSO Il Presidente Federale in data 24.05.2011 ha deferito a Questa Commissione Disciplinare la società sopra indicata per violazione dell'art, 43 comma 5 delle N.O.I.F. e dell'art. 1 del C.G.S., per aver omesso la tassativa comunicazione relativa all'idoneità alla pratica agonistica del calciatore Nicola Sana . • che sono stati esperiti tutti gli incombenti di rito; • che è comparso avanti Questa Commissione il Sig. Emilio Carlessi sostenendo che si è trattato di una mera dimenticanza e, che il calciatore non è stato mai impiegato. La Commissione Disciplinare, preso atto dell'ammissione di responsabilità della società , accertato che il calciatore non è stato mai impiegato. DICHIARA la responsabilità della ASD. BERGAMO SAN FRANCESCO e del suo Presidente signor Emilio Carlessi per la violazione dell'art. 43 n. 5 delle NOIF e dell'art. 1 del CGS. COMMINA alla ASD. BERGAMO SAN FRANCESCO l'ammenda di euro 200,00; al sig. Carlessi Emilio un mese di inibizione.
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