COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 01 del 04/07/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico di Lucini Paolo per rispondere: della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’Art. 1, comma 5, CGS ed all’Art. 61 comma 5 delle N.O.I.F., per avere svolto la funzione di accompagnatore ufficiale pur non essendo tesserato; di Gatti Giuliano per rispondere: della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’Art. 46 comma 6 CGS, per essere stato iscritto nella distinta della squadra in qualità di calciatore, avendo preso posto in panchina, pur risultando tesserato quale tecnico; di ASD FUTSAL BASIANO per rispondere: della violazione di cui all’art. 4, comma, CGS a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alle violazioni commesse dai deferiti sopra indicati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 01 del 04/07/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico di Lucini Paolo per rispondere: della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'Art. 1, comma 5, CGS ed all'Art. 61 comma 5 delle N.O.I.F., per avere svolto la funzione di accompagnatore ufficiale pur non essendo tesserato; di Gatti Giuliano per rispondere: della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'Art. 46 comma 6 CGS, per essere stato iscritto nella distinta della squadra in qualità di calciatore, avendo preso posto in panchina, pur risultando tesserato quale tecnico; di ASD FUTSAL BASIANO per rispondere: della violazione di cui all'art. 4, comma, CGS a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alle violazioni commesse dai deferiti sopra indicati. All'udienza avanti questa Commissione oltre al rappresentante della Procura Federale, è presente il sig. Sica Stefano in rappresentanza di tutti i deferiti, il quale sottolineava che la società era già stata condannata dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul CU 33 del 24.2.2011 del CRL assieme al proprio Presidente, sig. Xillo Riccardo, per i medesimi fatti. Il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare al sig. Lucini Paolo l'inibizione di mesi 6, al sig. Gatti Giuliano la squalifica di 3 giornate da scontarsi nel prossimo campionato 2011/2012, alla società ASD FUTSAL BASIANO l'ammenda di Euro 75,00, mentre il rappresentante dei deferiti chiedeva il minimo delle sanzioni e l'assoluzione per la società essendo già stata sanzionata per i medesimi fatti dal GS. MOTIVI DELLA DECISIONE Il comportamento addebitato al deferito risulta provato documentalmente in atti ed accertato anche dal GS con provvedimento pubblicato sul CU 33 del 24.2.2011 del CRL. Considerato che la società deferita era già stata sanzionata per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio dal GS, merita di essere prosciolta. Alla luce dei criteri abitualmente adottati da Questa Commissione meritano invece di essere sanzionati gli altri deferiti in ordine alle violazioni contestate dalla Procura Federale e documentalmente provate. La Commissione Disciplinare, DICHIARA la responsabilità del sig. Lucini Paolo in ordine alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'Art. 1, comma 5, CGS ed all'Art. 61 comma 5 delle N.O.I.F., e del sig. Gatti Giuliano in ordine alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'Art. 46 comma 6 CGS, COMMINA • al sig. Lucini Paolo l'inibizione di tre mesi; • al sig. Gatti Giuliano tre giornate di squalifica; manda assolta la ASD FUTSAL BASIANO per essere già stata condannata per i medesimi fatti dal GS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it