COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 07 Bis del 05/08/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico del Signor MAGADDINO Antonino e della società POLISPORTIVA BORNASCO per rispondere: il primo della violazione di cui agli art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’Art. 94 ter comma 13 delle NOIF in riferimento a quanto previsto dall’Art. 8 commi 9, 10 e 15 del CGS, per non aver ottemperato nei termini previsti dall’Art. 94 ter comma 13 NOIF a quanto statuito dal lodo arbitrale pubblicato sul C.U. n. 5 del 12.2.2011, la seconda della violazione dell’Art. 4, comma 1 CGS per la condotta ascritta al suo Presidente.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 07 Bis del 05/08/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico del Signor MAGADDINO Antonino e della società POLISPORTIVA BORNASCO per rispondere: il primo della violazione di cui agli art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'Art. 94 ter comma 13 delle NOIF in riferimento a quanto previsto dall'Art. 8 commi 9, 10 e 15 del CGS, per non aver ottemperato nei termini previsti dall'Art. 94 ter comma 13 NOIF a quanto statuito dal lodo arbitrale pubblicato sul C.U. n. 5 del 12.2.2011, la seconda della violazione dell'Art. 4, comma 1 CGS per la condotta ascritta al suo Presidente. Il rappresentante della Procura Federale ritualmente comparso avanti Questa Commissione, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dei deferiti in ordine alle suddette violazioni indicate nell'atto di deferimento e comminare al sig. MAGADDINO Antonino inibizione di mesi 6 ed alla POLISPORTIVA BORNASCO ammenda di Euro 400,00 e due punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato di categoria. La Commissione Disciplinare, OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta provato documentalmente in atti e ammesso persino dai deferiti stessi nella memoria presentata a Questa Commissione, seppure con soli 5 giorni di ritardo rispetto al termine di 30 giorni previsto dall'Art. 94 ter comma 13 delle NOIF. Alla luce di tale comportamento meritano di essere comminate il minimo delle sanzioni previste dall'Art. 8 del CGS. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare COMMINA al sig. MAGADDINO Antonino l'inibizione di mesi 6; alla società POLISPORTIVA BORNASCO Euro 70,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2011/2012 del campionato di appartenenza.
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