F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 09 Settembre 2011 1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE PER MESI 2 E AMMENDA DI € 30.000,00 AL SIG. LOTITO CLAUDIO, PRESIDENTE S.S. LAZIO S.P.A.; • AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA S.S. LAZIO S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 10292/2040PF10- 11/SP/BLP DEL 27.6.2011, DEGLI ARTT. 5, COMMI 1 E 5; 4, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 11/CDN del 2.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 09 Settembre 2011 1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE PER MESI 2 E AMMENDA DI € 30.000,00 AL SIG. LOTITO CLAUDIO, PRESIDENTE S.S. LAZIO S.P.A.; • AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA S.S. LAZIO S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 10292/2040PF10- 11/SP/BLP DEL 27.6.2011, DEGLI ARTT. 5, COMMI 1 E 5; 4, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 11/CDN del 2.8.2011) 1. Con atto del 27.6.2011, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Presidente della società Lazio dott. Claudio Lotito e la medesima S.S. Lazio S.p.A. per rispondere: - il primo della violazione dell’art. 5, commi 1 e 5, C.G.S., per avere espresso nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione giudizi e rilievi lesivi del Presidente e dei Dirigenti del C.O.N.I. muniti di poteri decisionali in ordine alla locazione dello stadio Olimpico, nonché del prestigio, della reputazione e dell’onorabilità dell’Istituzione medesima nel suo complesso; - la società S.S. Lazio S.p.A. della violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante. Al centro della vicenda i rapporti intercorsi tra la società Lazio e la C.O.N.I. Servizi in ordine al rinnovo per la Stagione Sportiva 2011/2012 del contratto di affitto dello Stadio Olimpico di Roma. 2. La Commissione Disciplinare Nazionale, rigettata preliminarmente l’eccezione di improcedibilità del deferimento sollevata dal difensore degli incolpati, fondata sulla mancata preventiva audizione del Presidente Lotito da parte della Procura Federale, e respinta, altresì, l’istanza del Procuratore Federale di produrre la registrazione video su DVD delle dichiarazioni pubblicamente rese dall’incolpato, ha affermato che l’antigiuridicità di tali dichiarazioni, ai sensi dell’art. 5 C.G.S., non era revocabile in dubbio, essendo palese che le stesse costituivano giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Presidente e dei dirigenti del C.O.N.I., oltre che del prestigio, della reputazione e dell’onorabilità dell’istituzione medesima nel suo complesso, così come contestato nell’atto di deferimento. Le affermazioni del deferito esprimevano, ad avviso del primo Collegio, la personale opinione che il Lotito si sarebbe formata in merito alla rilevanza anche penale della condotta tenuta nella vicenda in esame dal C.O.N.I. e dai suoi dirigenti, in mancanza di qualsivoglia preventivo accertamento circa la sussistenza del reato o dei reati in questione. In altri termini, l’exceptio veritatis formulata dal deferito in sede dibattimentale non ne scriminava la condotta, mancando il presupposto essenziale del preventivo accertamento in sede giudiziale di un eventuale reato. Accertata la responsabilità del Presidente Lotito, alla quale conseguiva quella diretta della S.S. Lazio S.p.A., ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, C.G.S., venivano valutate, ai fini della determinazione dell’entità delle sanzioni, l’intrinseca gravità delle dichiarazioni e la loro potenziale idoneità a provocare pregiudizio alle istituzioni ed ai massimi dirigenti dello sport nazionale, anche in considerazione del ruolo rivestito dall’incolpato quale Presidente di una società di Serie A e quale Consigliere Federale della F.I.G.C.. Sanzioni congrue apparivano, dunque, quelle di cui in epigrafe. 3. Il dott. Claudio Lotito ha interposto l’appello in trattazione, ed assistito dal suo difensore, presente in udienza, ha ricostruito i fatti, sottolineando di non essere stato messo in condizione di difendersi efficacemente dagli addebiti contestatigli dalla Procura e che le frasi pronunziate (in relazione alla veridicità delle quali ha depositato file audio) sono comunque da riferirsi ad una sola intervista resa dal medesimo all’uscita della riunione convocata dal Prefetto di Roma e tenutasi il 24.6.2011 (ed alla quale il C.O.N.I. ha ritenuto di non partecipare). La difesa del reclamante insiste, inoltre, sulla circostanza che il comportamento tenuto dalla dirigenza del C.O.N.I. avrebbe effettivamente rilevanza penale e sarebbe comunque palesemente illecito ed illegittimo; torna quindi a soffermarsi sull’exceptio veritatis avente ad oggetto i fatti accaduti, consistenti nelle pretese, presunte indebite, della dirigenza del C.O.N.I. volte a non consentire alla S.S. Lazio l’uso dello stadio Olimpico se non dopo il saldo del suo debito. Al riguardo, la difesa si diffonde negli elementi ricostruttivi della vertenza in argomento, rimarcando, non da ultimo, che il recupero del credito nei confronti della Società ben avrebbe potuto essere realizzato per altra via, attraverso l’ordinario ricorso agli strumenti giudiziari posti a disposizione dall’ordinamento giuridico. Il dott. Lotito si sarebbe trovato di fronte, dunque, “ad un esercizio arbitrario delle proprie ragioni creditorie posto in essere da Coni Servizi S.p.A…consistente nell’avere adottato una pesante e violenta forma di pressione per ottenere il soddisfacimento del credito, ponendo in essere una minaccia di un danno gravissimo al debitore, anziché ricorrere alla tutela giudiziaria”. In definitiva, il dott. Lotito e la S.S. Lazio concludono per l’accoglimento del ricorso e quindi, in riforma dell’impugnata delibera della Commissione Disciplinare Nazionale, perché la Corte di Giustizia Federale: 1) in via preliminare, dichiari improcedibile il deferimento del Procuratore Federale, per mancata contestazione agli incolpati e invito a dedurre in loro difesa; 2) in via preliminare, sospenda, altresì, il procedimento disciplinare, e la sanzione irrogata, in attesa dell’accertamento dell’eventuale responsabilità penale dei dirigenti della C.O.N.I. Servizi; 3) nel merito, prosciolga gli incolpati per inesistenza del fatto loro contestato; 4) nel merito, dichiari non punibili gli incolpati per avere provato la verità dei fatti di cui alle dichiarazioni rese e oggetto di contestazione; 5) in via subordinata, riduca la sanzione inflitta agli incolpati riducendola a sanzione pecuniaria e di importo minimo. La Procura Federale ha depositato brevi elementi di controdeduzione. 4. Occorre, anzitutto, sgombrare il campo decisionale dalle deduzioni preliminari. La procedura adottata in sede di deferimento da parte della Procura Federale appare rispettosa delle norme di settore, le quali, alla luce delle specifiche esigenze dell’ordinamento sportivo, esaurita la fase inquirente, rimettono l’esplicazione concreta del contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa (situazioni comunque tutelate conformemente ai principi generali applicabili alla giustizia sportiva) alle fasi dibattimentali dinanzi agli organi collegiali di giustizia, senza dunque un’ulteriore momento di contestazione degli addebiti e di esercizio del diritto di discolpa in sede requirente, dinanzi alla Procura Federale. Né sussistono, allo stato, i presupposti per sospendere il procedimento di giustizia sportiva, del tutto autonomo, in attesa di una invero ipotetica ed eventuale definizione nel merito del procedimento che potrebbe seguire in sede penale alla presentazione degli esposti avverso i vertici dirigenziali del C.O.N.I.. 5. Tutto ciò premesso, gli elementi forniti dalle parti in sede deduttiva e controdeduttiva, anche in occasione dell’udienza, consentono di delimitare concretamente il fatto rilevante ai fini disciplinari, di cui alla fattispecie incolpativa, relativa dunque al rilascio, da parte del Presidente della S.S. Lazio, all’uscita dalla Prefettura di Roma, di un’intervista pubblica e televisiva, riportata poi per stralcio, e peraltro non sempre del tutto fedelmente, dai principali organi di stampa, nel cui ambito il suddetto Presidente ha effettivamente dichiarato, avendo chiaramente ed indiscutibile riguardo al Presidente ed ai vertici dirigenziali del massimo Ente sportivo italiano (visto il contesto complessivo del discorso): “chi abusa di un diritto commette un reato di estorsione” ed ancora “loro dicono che ho già firmato? Dicono il falso: la firma del nuovo contratto era condizionata al saldo, ma non essendoci stato non è da considerarsi valido”. Orbene, seppur la seconda parte del discorso sopra riportato può essere considerata non direttamente lesiva dal punto di vista soggettivo e reputazionale, nel senso che “dicono il falso” può essere tranquillamente considerata come affermazione di “non verità”, o di contestazione di quanto da altri eventualmente affermato (nel senso di: “se dicono così non è vero!”), la prima parte del discorso riportato (“chi abusa di un diritto commette un reato di estorsione”) integra, invece, alla luce anche dei chiari riferimenti soggettivi contenuti nel resto dell’intervista, la pubblica espressione di un giudizio o rilievo lesivo della reputazione del Presidente e dei massimi vertici del C.O.N.I., oltre che del prestigio e onorabilità della stessa Istituzione sportiva nel suo complesso, comportamento dunque rilevante e da punirsi ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 5, C.G.S.. La particolare concitazione del momento, la circostanza che l’intervista è stata resa “a caldo”, appena usciti dalla riunione in Prefettura dove tra l’altro si era registrata l’assenza dei rappresentanti del detto Ente, e quindi dei naturali interlocutori della società calcistica, non possono avere di per sé portata dirimente in senso scriminante considerata, non da ultimo, l’intrinseca gravità sostanziale delle esternazioni proferite, alla stregua dell’asserita riconducibilità del comportamento adottato dai vertici del C.O.N.I. a quello della fattispecie giuridica penale, particolarmente seria, dell’estorsione (comportamento derubricato dal reclamante, in sede difensiva, nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni creditorie realizzatosi con il condizionamento della partecipazione al campionato di massima serie al saldo del debito pregresso). Il tutto, perdipiù, dovendosi considerare il ruolo di Consigliere federale rivestito dallo stesso autore della dichiarazione. Né può operare la causa di non punibilità prevista dal comma 3 del menzionato art. 5 C.G.S., rispondente alla c.d. exceptio veritatis, non essendo stato provata la verità dei fatti, né, tanto meno, giudizialmente accertata la commissione del grave reato ascritto. 6. Va confermata, dunque, la responsabilità del deferito, alla quale consegue la responsabilità diretta della società S.S. Lazio S.p.A.. Tuttavia, considerati e soppesati tutti gli elementi della fattispecie, e in particolare le già rilevate circostanze in cui si è svolta l’intervista, la pena inflitta può essere rideterminata nei termini di congruità di cui al dispositivo, con restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma, rideterminando complessivamente le sanzioni inflitte in termini di congruità dispone: - l’inibizione fino a tutto il 15 settembre 2011 al signor Claudio Lotito, Presidente della società S.S. Lazio S.p.A,; - l’ammenda di € 25.000,00 al medesimo; - l’ammenda di € 50.000,00 per responsabilità diretta alla società S.S. Lazio S.p.A.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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