F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 15 Settembre 2011 1) RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE IBRAHIMOVIC ZLATAN SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 10.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 166 dell’11.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 15 Settembre 2011 1) RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE IBRAHIMOVIC ZLATAN SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 10.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie A - Com. Uff. n. 166 dell’11.4.2011) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Fiorentina/Milan, disputato in data 10.4.2011 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Zlatan Ibrahimovic la squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario, nonostante fosse già diffidato e per aver, inoltre, al 42° del secondo tempo, rivolto ad un assistente un’espressione ingiuriosa. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Milan S.p.A., la quale sostiene (i) che il calciatore Ibrahimovic avrebbe indirizzato l’espressione in questione a sé stesso e non all’assistente di gara, (ii) che nessun movimento del corpo del predetto calciatore avrebbe esplicitato un intento offensivo nei confronti dell’assistente di gara, (iii) che la parola pronunciata dal calciatore in questione non può essere considerata un’ingiuria e (iv) che è necessario, ai fini della eventuale punibilità della fattispecie in questione, tenere in considerazione il contesto in cui l’espressione sanzionata è stata pronunciata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.4.2011, è presente l’Avv. Cantamessa, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva il carattere ingiurioso dell’espressione pronunciata dal signor Ibrahimovic, che, come risulta dal referto, viene peraltro ripetuta per ben due volte ed è indirizzata all’assistente di gara. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Ibrahimovic sia congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal A.C. Milan di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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