F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 17 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 15 Settembre 2011 1) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 96 del 2.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 17 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 15 Settembre 2011 1) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 96 del 2.5.2011) Il presente reclamo è stato presentato avverso la decisione resa in data 2.5.2011 dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B con Com. Uff. n. 96, con cui è stata inflitta alla società Novara Calcio la sanzione della ammenda di € 6.000,00. In data 1.5.2011 si è disputata la partita Novara/Siena del Campionato di Serie B, nel corso della quale i suoi sostenitori hanno rivolto reiterate grida e insulti agli Ufficiali di gara, come riferito dal secondo Assistente e dal quarto Ufficiale con propri rapporti. La società reclamante pur confermando l’atteggiamento deprecabile e inammissibile tenuto da alcuni sostenitori novaresi, ritiene tuttavia eccessiva la sanzione irrogata, abnorme e sproporzionata in virtù dei fatti descritti e delle circostanze attenuanti ignorate dal Giudice Sportivo. Nella valutazione del contesto e della natura delle violazioni attribuite ai tifosi novaresi, comunica che si trattava di uno degli incontri più importanti della stagione e che solo pochi soggetti isolati hanno commesso le violazioni, a fronte dell’atteggiamento corretto della gran parte della tifoseria. Segnala inoltre che le invettive non erano rivolte agli Ufficiali di gara, bensì ai dirigenti del Siena presenti sulle tribune dello Stadio, in particolare in occasione di alcune decisioni arbitrali (concessione di un rigore dubbio a favore del Siena – ammonizione di due giocatori del Novara già diffidati con conseguente squalifica al turno successivo) che avrebbero compromesso la classifica del Novara, in corsa per la qualificazione ai Play-Off. Nel citare gli artt. 12 e 13 C.G.S., la società Novara sottolinea la sussistenza di fondati elementi per considerare le circostanze attenuanti previste, attesa la puntuale e minuziosa attività di prevenzione compiuta nei confronti di eventuali comportamenti dei propri tifosi prima della gara con il Siena. Cita successivamente alcune decisioni da parte degli organi di giustizia sportiva, ove è stata applicata la sanzione minima prevista “qualora si sia trattato di un comportamento del tutto episodica, isolato e posto in essere da alcune unità (art. 16 C.G.S.)”. Alla luce delle esposizioni fornite, richiede l’applicazione della sanzione minima in accoglimento del reclamo, per le seguenti ragioni: a) sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1 , lett. a); b) episodicità del fatto, posto in essere in ragione della particolare situazione verificatasi; c) limitazione dello stesso a pochi sostenitori; d) sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 13 c. 1, lett. b), attesa l’inesistenza di fatti violenti o discriminatori tanto nel corso quanto al termine della partita; e) erronea convinzione da parte degli Ufficiali di gara, di essere stati offesi da parte dei tifosi novaresi. All’udienza del 17.5.2011 l’avv. Martini dello studio Mattia Grassani illustrava le proprie difese e rassegnava le conclusioni riportandosi a quelle svolte con il reclamo. Tanto premesso rileva il Collegio che l’invocata esimente prevista dall’art. 13 C.G.S. non può essere riconosciuta, non ricorrendo nella specie i requisiti previsti dalla disposizione suindicata. D’altronde nella specie è stata irrogata la pena minima edittale prevista (art. 12, comma 6 C.G.S.). Non sussistono comunque validi elementi per riformare la decisione impugnata. Pertanto il Collegio respinge il ricorso con incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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