F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 16) RICORSO DELL’A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALC. NOCERINO ALBERTO INFLITTE SEGUITO GARA FINALI PLAY-OFF TRAPANI/AVELLINO DEL 12.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 13.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 16) RICORSO DELL’A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALC. NOCERINO ALBERTO INFLITTE SEGUITO GARA FINALI PLAY-OFF TRAPANI/AVELLINO DEL 12.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 13.6.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 199/DIV del 13.6.2011, a seguito della gara di play off Trapani/Avellino del 12.6.2011, ha inflitto al calciatore Alberto Nocerino della A.S. Avellino 1912 S.r.l. la sanzione della squalifica per 2 gare effettive “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. La società ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, sostenendo che, dall’esame degli atti ufficiali e dall’analisi dell’effettivo comportamento del calciatore, sarebbe possibile concludere che la sanzione adottata è eccessiva e sproporzionata. In particolare, la reclamante ha evidenziato che la condotta in questione dovrebbe essere qualificata come meramente scorretta e non come violenta, con applicabilità di un trattamento sanzionatorio più mite, e che ricorrerebbero significative attenuanti quali la condizione di particolare tensione caratterizzante quel determinato frangente e l’assenza di precedenti in capo al calciatore. In conclusione - richiamando anche alcune decisioni nelle quali, per condotte analoghe, se non più gravi, sarebbero state irrogate squalifiche inferiori alle due giornate – ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta al signor Nocerino da due ad una giornata di gara. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’Arbitro, signor Maurizio Mariani, emerge che è stato espulso “tra la fine del primo tempo supplementare e il secondo tempo supplementare il n° 14 Nocerino Alberto perché si scagliava contro un avversario dandogli una violenta spinta ed urlando: bastardo” ed inoltre che “il fatto avveniva a gioco fermo e creava un accenno di rissa sedato immediatamente grazie all’intervento dei dirigenti di entrambe le squadre”. La Corte ritiene che la condotta tenuta dal calciatore sia stata correttamente qualificata come atto di violenza, atteso che il fatto è avvenuto a gioco fermo e si è concretizzato in una spinta qualifica come “violenta”. La “violenta” spinta, inoltre, è stata accompagnata da un’espressione ingiuriosa nei confronti del calciatore della squadra avversaria, l’insulto “bastardo”, sicché risulta del tutto proporzionata la sanzione della squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore dell’A.S. Avellino 1912 S.r.l. Alla reiezione del ricorso segue l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Avellino 1912 S.r.l. di Avellino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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