F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MONTESARDI LUCIANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011
3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MONTESARDI LUCIANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l’A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con la quale veniva inflitta al dirigente signor Montesardi Luciano, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive “perché dopo una decisione tecnica dell’arbitro entrava sul terreno di gioco e, raggiunto il direttore di gara, gli puntava l’indice sul petto e lo apostrofava con numerose espressioni offensive”. Premesso che:
- il signor Montesardi Luciano fa parte della rappresentativa del “A.S. Taranto Calcio S.r.l.” con la qualifica di Responsabile Squadra Beretti; - in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato “ Dante Beretti” tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivolella e Antonino Pane, anch’essi della sezione di Salerno; - in occasione di detta gara sedeva in panchina il ricorrente signor Montesardi, in qualità di allenatore responsabile, il quale veniva espulso dall’arbitro signor Apicella perché, come emerge dal supplemento di rapporto arbitrale, al minuto 38 del secondo tempo, dopo l’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, entrava sul terreno di gioco e, una volta raggiunto il direttore di gara, gli puntava l’indice sul petto e gli rivolgeva numerose espressioni offensive; - dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del giudice sportivo meglio sopra citato, oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta all’allenatore signor Montesardi Luciano la sanzione della squalifica per 4 gare effettive “perché dopo una decisione tecnica dell’arbitro entrava sul terreno di gioco e, raggiunto il direttore di gara, gli puntava l’indice sul petto e lo apostrofava con numerose espressioni offensive”; - avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l trasmetteva in data 17.2.2011 apposito preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d’urgenza e successivamente, in data 24.2.2011, presentava formale ricorso ex art. 33 C.G.S., chiedendo l’annullamento, la revoca e/o la riforma in tutto o in parte del provvedimento del giudice di prima istanza adducendo l’assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Montesardi; - codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d’indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso; - dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Montesardi Luciano “ha assunto al momento della concessione del calcio di rigore contro la sua squadra e al termine della gara solo alcuni dei comportamenti descritti dall’arbitro nel rapporto di gara e nel successivo supplemento”. La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, ritenuta dubbia la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale e nel relativo supplemento e non totalmente affidabile, ed in parte smentita dalla relazione della Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio di Taranto riduce la sanzione della squalifica al Sig. Montesardi Luciano a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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