F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RAFFO NICOLA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RAFFO NICOLA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011 Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l’A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con il quale veniva inflitta al dirigente signor Raffo Nicola, la sanzione della squalifica per 5 gare effettive “perché, mentre abbandonava il proprio posto in segno di protesta verso il direttore di gara entrava nel terreno di gioco e gli rivolgeva una frase minacciosa; successivamente, al termine della gara, si scagliava verso l’arbitro tentando di colpirlo al volto con un laccio, senza riuscirvi, per l’intervento di un proprio dirigente”. Premesso che: - il signor Raffo Nicola fa parte della rappresentativa del “Taranto Calcio S.r.l.” con la qualifica di Allenatore in Seconda; - in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato “ Dante Beretti” tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivolella e Antonino Pane, anch’essi della sezione di Salerno; - in occasione di detta gara sedeva in panchina il ricorrente signor Raffo, con l’incarico di allenatore in seconda, il quale, come emerge dal supplemento di referto arbitrale, al minuto 38 del secondo tempo abbandonava da solo il terreno di gioco, sotto forma di protesta e, prima di farlo, rivolgeva all’arbitro una frase minacciosa. Egli, inoltre, al termine dell’incontro, si scagliava contro l’arbitro, tentando di colpirlo con un laccetto, non riuscendoci solo per l’intervento di un proprio dirigente; - dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del Giudice Sportivo meglio sopra indicato ed oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta al dirigente signor Raffo la sanzione della squalifica per 5 gare effettive “perché, mentre abbandonava il proprio posto in segno di protesta verso il direttore di gara, entrava nel terreno di gioco e gli rivolgeva una frase minacciosa; successivamente, al termine della gara, si scagliava verso l’arbitro tentando di colpirlo al volto con un laccio, senza riuscirvi, per l’intervento di un proprio dirigente”; - avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l trasmetteva in data 17.2.2011 apposito preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d’urgenza e successivamente, in data 24.2.2011, presentava formale ricorso ex art. 33 C.G.S., chiedendo la riforma in tutto o in parte del provvedimento del giudice di prima istanza adducendo l’assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Raffo; - codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d’indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso; - dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Raffo non ha assunto nei confronti dell’arbitro, né durante, né al termine della gara, alcun comportamento violento. La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, ritenuta dubbia la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale, ed in parte smentita dalla Relazione della Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio di Taranto riduce la sanzione della squalifica al Sig. Raffo Nicola a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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