F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 13) RICORSO DEL SIG. CARDINI NARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012, SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA/SALERNITANA DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 13) RICORSO DEL SIG. CARDINI NARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012, SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA/SALERNITANA DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011, ha inflitto al signor Nario Cardini la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.6.2012, a seguito della gara di Play Off Alessandria/Salernitana del 5.6.2011. Il signor Cardini, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Giotti, ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in primo luogo, come siano state erroneamente attribuite al signor Cardini “le pesanti minacce di morte” che sarebbero state invece pronunciate all’indirizzo dell’arbitro da altro tesserato. Né all’interessato potrebbe essere contestata l’introduzione indebita negli spogliatoi a fine gara in ragione del pass spogliatoio allo stesso fornito con cui, peraltro, si era recato all’interno del recinto di gioco anche prima della gara senza che gli fosse contestata l’indebita presenza. Dalla descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara, risulterebbe che il contatto tra il reclamante e l’assistente è stato provocato dalla spinta di un atleta, in conseguenza della quale il signor Cardini avrebbe urtato il braccio proteso dell’assistente, né lo stesso assistente attesterebbe di essere stato colpito con un pugno al braccio, per cui non sarebbe comprensibile come possa essere stato contestato al reclamante la condotta di avere colpito l’assistente con un pugno al braccio. Il reclamante, nel richiamare la valutazione compiuta dagli organi di giustizia sportiva per fatti simili, ha evidenziato come la sanzione sia eccessivamente afflittiva e sproporzionata ed ha concluso chiedendo che l’inibizione inflitta sia ridotta nella misura che sarà ritenuta di giustizia e di ragione. La sanzione dell’inibizione al signor Cardini fino a tutto il 30.6.2012 è stata inflitta “perché al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi, raggiungeva gli ufficiali di gara e rivolgeva agli stessi reiterate frasi offensive e pesanti minacce di morte; lo stesso tentava di aggredire con un pugno il direttore di gara impedito in tale scopo dall’intervento di un assistente arbitrale che veniva in tale frangente colpito con un pugno al braccio”. La descrizione dell’accaduto è riportata nel rapporto dell’arbitro, nel rapporto dell’assistente arbitrale Fabrizio Ernetti e nella relazione del collaboratore della Procura Federale. Dal supplemento di rapporto dell’arbitro, emerge che “… da una porta adiacente lo spogliatoio dell’Alessandria usciva una persona che un ispettore della procura federale identificava nel signor Cardini Nario, indebitamente presente nella zona antistante gli spogliatoi, il quale cominciava a spalleggiare il signor Biava, … gridandomi con fare minaccioso: ‘figlio di …… devi morire questa notte merda, bastardo’. Vedevo il signor Biava che prendeva la rincorsa e con un pugno alzato si scagliava verso di me facendo per colpirmi, ed in un secondo momento vedevo fare la stessa cosa al signor Cardini. A quel punto l’Assistente n. 1 riusciva a mettersi tra me e i due esagitati frapponendo le sue braccia tra i due e me ed evitando, in questo modo, che mi colpissero. Il signor Cardini, forse anche spinto dal signor Biava, urtava il braccio proteso dell’assistente. Il signor Biava subito scappava via una seconda volta, mentre il signor Cardini entrava in una porta adiacente lo spogliatoio dell’Alessandria e ne usciva subito dopo gridando ancora insulti nei miei confronti e sostenendo di essere stato colpito dall’Assistente”. Nel rapporto dell’Assistente signor Fabrizio Ernetti, è indicato che “… subito dopo una seconda persona, riconducibile alla società Alessandria e successivamente riconosciuto dalla Procura Federale come il signor Cardini Nario, tentava di colpire Marco Viti con un pugno ed io vedendo il pericolo intervenivo tempestivamente ‘parando’ il colpo con il mio braccio sinistro. Mentre raggiungevamo il nostro spogliatoio accompagnati dagli addetti alla sicurezza il sig. Cardini entrava nello spogliatoio dell’Alessandria dove veniva successivamente identificato dalla Procura Federale e fatto allontanare perché non in distinta”. La relazione del collaboratore della Procura Federale ha fatto presente che “inoltre l’arbitro e i suoi assistenti mentre rientravano nel proprio spogliatoio venivano aggrediti verbalmente con fare minaccioso, da due persone in abiti civili, sempre riconducibili alla squadra dell’Alessandria con frasi del tipo: ‘siete dei mafiosi’. Poi in particolare, i due assistenti venivano più volte spintonati dal signor Cardini Nario responsabile area tecnica dell’Alessandria …”. Il Commissario di campo, nell’allegato al rapporto, ha inoltre evidenziato che “al termine della gara è stato riferito dall’Arbitro e da un Assistente che due persone (identificate poi come Direttore sportivo dell’Alessandria e calciatore dell’Alessandria da parte della Procura Federale il primo e dagli Ufficiali di gara il secondo) non inseriti negli elenchi ufficiali, sono entrati nella zona spogliatoio locale – dove si trova anche lo spogliatoio degli Ufficiali di gara – aggredendo uno di loro”. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere in parte, con riduzione della sanzione e fissazione del dies ad quem dell’inibizione a tutto il 29.2.2012. La condotta di cui si è reso responsabile il signor Nario Cardini, indubbiamente di notevolissima gravità e tale da giustificare l’irrogazione di una sanzione molto consistente, è tuttavia, rispetto alla motivazione indicata dal giudice sportivo, da ridimensionare soprattutto laddove è indicato che l’assistente arbitrale “veniva in tale frangente colpito con un pugno al braccio”, atteso che nello stesso rapporto dell’arbitro è posta in dubbio la volontarietà dell’azione del reclamante nei confronti dell’assistente, tanto che è stato evidenziato come il signor Cardini, “forse anche spinto dal sig. Biava”, urtava il braccio proteso dell’assistente. Va ancora osservato che in allegato al reclamo è stata prodotta copia di un pass spogliatoio intestato al sig. Cardini per la partita Alessandria/Salernitana, per cui risulta dubbio che lo stesso possa essere ritenuto come introdottosi “indebitamente” negli spogliatoi al termine della gara. In definitiva - facendo anche riferimento ad un criterio di proporzionalità ed omogeneità con altre decisioni assunte - la Corte ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al reclamante e determinare la stessa fino a tutto il 29.2.2012. Al parziale accoglimento del reclamo, segue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Nario Cardini riduce l’inibizione inflitta al reclamante fino al 29.2.2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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