F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 11) RICORSO DEL F.C. NEAPOLIS MUGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BIANCHI MARCO SEGUITO GARA DI PLAY-OFF NEAPOLIS MUGNANO/TRAPANI DEL 22.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 23.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 11) RICORSO DEL F.C. NEAPOLIS MUGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BIANCHI MARCO SEGUITO GARA DI PLAY-OFF NEAPOLIS MUGNANO/TRAPANI DEL 22.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 23.5.2011) Con preannuncio di reclamo del 24.5.2011, la società Neapolis Mugnano S.r.l. di Mugnano di Napoli, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 27.5.2011. Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell’odierna seduta, assente il rappresentante legale della società reclamante. L’episodio in contestazione risulta avvenuto al 44’ del secondo tempo della gara, allorché l’arbitro ha adottato il provvedimento di espulsione, per doppia ammonizione, nei riguardi del giocatore Marco Bianchi. All’atto di allontanarsi dal campo di gioco, però, lo stesso si era rivolto al rappresentante della Procura Federale, evidentemente da lui riconosciuto, rivolgendogli una frase palesemente ingiuriosa. A seguito del referto di questi e dell’arbitro, il Giudice Sportivo ha comminato al giocatore la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, con la motivazione “per doppia ammonizione, per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario; dopo la notifica del provvedimento rivolgeva ad un addetto federale una frase offensiva”. Nella memoria della Società si contesta, in primo luogo, il contenuto della frase addebitata, sostenendo trattarsi di mera espressione irriguardosa e non ingiuriosa; ci si duole, poi, dell’eccessiva afflittività della sanzione irrogata e, ricordando come la giurisprudenza di questa Corte abbia, in altre situazioni simili, adottato sanzioni meno severe, se ne chiede la riduzione a due giornate di gara. In tal senso si è concluso. La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto del rappresentante della Procura Federale, rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell’effettivo accadimento dell’episodio ingiurioso riferito del quale, peraltro, i referti fanno piena prova. Indiscutibile e, invero, non destinatario di contestazione, è il referto dell’arbitro in relazione al provvedimento disciplinare tecnico da lui adottato a seguito della doppia ammonizione inflitta al giocatore. Fatta questa doverosa premessa, vi è da dire che mentre non vi è contestazione sull’evento materiale, la lamentela della reclamante si muove sul piano dell’asserito, reale contenuto dell’espressione rivolta al rappresentante della Procura Federale che, in tesi, sarebbe stato solo irriguardoso e non ingiurioso. La Corte non può condividere l’assunto difensivo in quanto è sufficiente la semplice lettura della frase pronunciata dal giocatore Bianchi per coglierne l’intensa offensività, direttamente indirizzata al rappresentante federale, ma estesa anche all’arbitro, nell’evidente intento di conferire alla stessa una più ampia portata lesiva. L’episodio, incontestabilmente censurabile e grave, integra la fattispecie disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. allorchè prevede la sanzionabilità della condotta ingiuriosa o irriguardosa, nei confronti degli ufficiali di gara, con la squalifica minima di due giornate di gara ma con la possibilità di adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. Il Giudice di prima cure, come emerge inconfutabilmente dagli atti, ha applicato la sanzione edittale minima per tale condotta, a cui ha aggiunto la squalifica per una giornata di gara in esito all’espulsione per doppia ammonizione. Ora, seppur è vero che nella valutazione delle singole fattispecie possono trovare applicazione circostanze attenuanti, nel caso di specie esse sono insussistenti, anche alla luce del fatto che il giocatore non ha pronunciato la frase ingiuriosa quale istintiva e nervosa reazione ad una sanzione percepita come ingiusta ma, non contestando evidentemente la congruità e legittimità del provvedimento arbitrale nell’immediato, ha atteso l’uscita dal campo per rivolgere, in maniera del tutto cosciente e con lucida determinazione, l’ingiuria al rappresentante federale. La conclusione che se ne trae è che il giudizio complessivo sull’episodio ascritto al giocatore postula come congrua ed equa la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, con piena conferma della decisione del Giudice Sportivo. Quanto poi alla più favorevole giurisprudenza della Corte circa la comminazione di una sanzione meno afflittiva in caso di comportamenti simili, va precisato che ogni pronuncia giurisprudenziale deve essere letta nel contesto della sua complessiva ed originale valutazione, ancorché il caso materiale possa risultare sovrapponibile ad altri in maniera apparentemente coincidente. Di esso vanno quindi apprezzate azioni e circostanze che, ben difficilmente, possono riproporsi in maniera perfettamente adesiva, cosicché la giurisprudenza, in conclusione, va letta come “indirizzo di valutazione” manifestato da organi giurisdizionali e non come rigido ed immutabile parametro dal quale non è possibile, neanche con motivato ragionamento, discostarsi. Il ricorso, per le argomentazioni che precedono, deve essere respinto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Neapolis Mugnano di Mugnano di Napoli (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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