COMITATO REGIONALE LAZIO COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. IONTA PIETRO PRESIDENTE A.S.D. SEGNI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E ART. 7 COMMA 6 BIS DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. SEGNI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. IONTA PIETRO PRESIDENTE A.S.D. SEGNI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E ART. 7 COMMA 6 BIS DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. SEGNI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 28.3.2011 ha trasmesso alla Procura Federale la delibera, di cui al C.U. n. 5 del 12.2.2011 del Collegio Arbitrale, presso la Lega Nazionale Dilettanti con cui è stato accolto il ricorso dell’allenatore della Società A.S.D. SEGNI, Sig. GIAMPIERO GIOVANNETTI, per gli accertamenti in relazione alla mancata ottemperanza della delibera in questione. L’incaricato della Procura Federale esperite le opportune indagini, dopo aver letto le decisioni del Collegio Arbitrale, con cui l’A.S.D. SEGNI è stata condannata a corrispondere al Sig. GIAMPIERO GIOVANNETTI, allenatore della predetta Società, la somma di € 7.569,97 a saldo degli accordi economici stipulati, ha rilevato che la stessa non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale, nei termini perentoriamente previsti dalla disciplina vigente. L’Organo Inquirente ha quindi considerato che l’omissione integra aperta violazione del disposto di cui all’art. 94 ter comma 13 delle NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art.7 comma 6 bis del C.G.S. e che tale condotta è ascrivibile al Sig. IONTA PIETRO, Presidente della A.S.D. SEGNI, nonché della Società stessa in via diretta, ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per la violazione ascritta al suo Presidente. Per tali motivi la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. IONTA PIETRO e la Società A.S.D. SEGNI per le violazioni riportate in epigrafe. La Commissione Disciplinare fissava la riunione a cui era presente l’incaricato della Procura Federale mentre per la Società deferita nessuno era presente. I deferiti facevano pervenire, seppur tardivamente, una memoria difensiva, a firma dell’Avv. STEFANO BARNABA, Legale della Società A.S.D. SEGNI e del Presidente IONTA PIETRO. L’Avv. BARNABA, contestando le violazioni ascritte ai deferiti, poneva in evidenza come la Società A.S.D. SEGNI abbia sempre onorato gli impegni economici assunti con l’allenatore, versando regolarmente l’importo di € 7.500, come da contratto sottoscritto e ritualmente depositato. Denuncia altresì l’avv. BARNABA la condotta scorretta assunta dal tecnico GIOVANNETTI, il quale, senza alcun preavviso ed in assenza di dimissioni, interrompeva improvvisamente qualsiasi rapporto con la Società SEGNI nel periodo intercorrente tra luglio e ottobre 2009, causando di fatto alla Società stessa un danno di natura tecnico gestionale non trascurabile. Conclude la Procura Federale affermando la responsabilità dei deferiti, chiedendo per il Presidente IONTA PIETRO l’inibizione per mesi 6 e per la Società A.S.D. SEGNI l’ammenda di € 1.500 e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, ha accertato in modo inequivocabile la responsabilità dei deferiti, così come contestata, per non avere la Società adempiuto nei termini perentoriamente previsti il deliberato del Collegio Arbitrale con cui ha accolto l’istanza del ricorrente. La Commissione peraltro rileva come il fatto possa essere ricondotto entro limiti di minore gravità, almeno per quanto riguarda la misura delle sanzioni proposte relative alla penalizzazione ed ammenda, ritenendo di fissarle come da dispositivo sottoriportato. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: al Presidente Sig. IONTA PIETRO l’inibizione mesi 6; alla Società A.S.D. SEGNI l’ammenda di € 1.000 ed 1 punto di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva 2011/2012. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della presente decisione. Si manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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