COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEI CALCIATORI MELIA GIOVANNI E SARANIERO GIANFRANCO (TESS. SOCIETA’ ATLETICO MARANOLA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO 31.12.2011 A CARICO DEI CALCIATORI STESSI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 51 DEL 16.6.2011 (Gara: NUOVO COS LATINA – ATLETICO MARANOLA del 12.6.2011 – Coppa Prov. Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEI CALCIATORI MELIA GIOVANNI E SARANIERO GIANFRANCO (TESS. SOCIETA’ ATLETICO MARANOLA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO 31.12.2011 A CARICO DEI CALCIATORI STESSI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 51 DEL 16.6.2011
(Gara: NUOVO COS LATINA – ATLETICO MARANOLA del 12.6.2011 – Coppa Prov. Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui i calciatori in titolo chiedono l’annullamento della sanzione inflitta, allegando una dichiarazione di due compagni di squadra che si assumono la responsabilità dei fatti addebitati ai ricorrenti stessi;
considerato che dal referto arbitrale – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – si rileva chiaramente che il Direttore di gara ha individuato senza alcun dubbio i reclamanti quali partecipanti al tafferuglio verificatosi al termine dell’incontro.
Tenuto conto, peraltro, che la squalifica può essere ridimensionata sulla base delle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico dei calciatori MELIA GIOVANNI e SARANIERO GIANFRANCO dal 31.12.2011 al 31.10.2011.
La tassa reclamo va restituita.
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