COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCESCHILLI FERNANDO (MEDULLIA 1174) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.6.2016 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 73 DEL 3.6.2011 (Gara: MEDULLIA 1174 – LANUVIO CAMPOLEONE del 1°.6.2011 – Coppa III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCESCHILLI FERNANDO (MEDULLIA 1174) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.6.2016 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 73 DEL 3.6.2011 (Gara: MEDULLIA 1174 – LANUVIO CAMPOLEONE del 1°.6.2011 – Coppa III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: il calciatore FRANCESCHILLI ha contestato la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo, assumendo di non aver colpito affatto l’arbitro con calci e pugni e di essersi limitato, al massimo, a spintonarlo rivolgendogli solamente frasi irriguardose. Tale deduzione è stata ribadita in sede di audizione dall’interessato, il quale ha precisato di essersi interposto tra l’arbitro ed un proprio compagno durante un tafferuglio a fine gara, cui partecipavano anche persone estranee, e di aver forse spinto il Direttore di gara allo scopo di allontanarlo. Chiede, quindi, una significativa riduzione della squalifica. E’ stato sentito l’arbitro dell’incontro, il quale, avanti a questa Commissione, ha ripercorso puntualmente tutti i passaggi dei fatti addebitati al ricorrente, già descritti nel proprio referto. Alla fine della gara, con gli altri calciatori a distanza, l’arbitro veniva colpito con forza alla nuca e, giratosi di scatto, identificava nell’autore del gesto il FRANCESCHILLI, dal numero 11 che recava sui pantaloncini; subito dopo ne aveva conferma, rilevando lo stesso numero sulla maglia del citato calciatore, quando questi, voltato di schiena, veniva allontanato a forza dai propri compagni. Successivamente, mentre era a terra colpito da un compagno del reclamante, l’arbitro veniva raggiunto dallo stesso FRANCESCHILLI, uscito di corsa dallo spogliatoio, che lo colpiva nuovamente con violenti calci alla schiena, causandogli intenso dolore; lo stesso calciatore veniva poi allontanato dai Dirigenti e dalle Forze dell’Ordine. Dalla lettura degli atti ufficiali e dalle dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione, i gravissimi gesti di violenza commessi da parte del FRANCESCHILLI ai danni dell’arbitro non meritano che un’aspra ed esemplare sanzione afflittiva, per cui si considera del tutto congrua la sanzione comminatagli dal Giudice di prime cure. Tanto premesso, ritenute completamente infondate le lagnanze del reclamante, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore FRANCESCHILLI FERNANDO e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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