COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CAMPAGNA ROBERTO PRESIDENTE A.S.D. BASSIANO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E ART. 7 COMMA 6 BIS DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D.BASSIANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CAMPAGNA ROBERTO PRESIDENTE A.S.D. BASSIANO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E ART. 7 COMMA 6 BIS DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D.BASSIANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 28.3.2011 ha trasmesso alla Procura Federale la delibera, di cui al C.U. n. 5 del 12.2.2011 del Collegio Arbitrale, presso la Lega Nazionale Dilettanti con cui è stato accolto il ricorso dell’allenatore della Società A.S.D. BASSIANO, Sig. GERARDO BOCCHINO, per gli accertamenti in relazione alla mancata ottemperanza della delibera in questione. L’incaricato della Procura Federale esperite le opportune indagini, dopo aver letto le decisioni del Collegio Arbitrale, con cui l’A.S.D. BASSIANO è stata condannata a corrispondere al Sig. GERARDO BOCCHINO Allenatore della predetta Società la somma di € 9.000,00 a saldo degli accordi economici stipulati. Ha rilevato la Procura che l’inadempimento della Società BASSIANO risulta “per tabulas”, dal momento che la stessa non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale nei termini perentoriamente previsti dalla normativa vigente. Aggiunge, inoltre, che a nulla valgono le dichiarazioni della Società BASSIANO, in ordine alla avvenuta corresponsione della somma in questione, dal momento che non risulta essere stata rilasciata da parte dell’allenatore BOCCHINO alcuna quietanza di pagamento, ma al contrario questo ultimo ha vivamente contestato la veridicità di tali asserzioni con un proprio scritto. L’Organo Inquirente ha quindi considerato che l’omissione integra aperta violazione del disposto di cui all’art. 94 ter comma 13 delle NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art.7 comma 6 bis del C.G.S. e che tale condotta è ascrivibile al Sig. CAMPAGNA ROBERTO, Presidente della Società BASSIANO, nonché della Società stessa in via diretta, ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per la violazione ascritta al suo Presidente. Per tali motivi la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. CAMPAGNA ROBERTO e la Società A.S.D. BASSIANO per le violazioni riportate in epigrafe. La Commissione Disciplinare fissava la riunione a cui era presente l’incaricato della Procura Federale mentre la Società deferita faceva pervenire deduzioni a difesa, in cui allega copia delle matrici degli assegni bancari dati in pagamento a BOCCHINO e di cui questo ultimo ha lasciato quietanza. Non sembrano rilevanti gli altri argomenti evidenziati, in quanto riguardanti appelli di natura conciliativa giudiziaria tra le parti. Conclude la Procura Federale affermando la responsabilità dei deferiti, chiedendo per il Presidente CAMPAGNA ROBERTO l’inibizione per mesi 6 e per la Società A.S.D. BASSIANO l’ammenda di € 4.000 e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, ha accertato in modo inequivocabile la responsabilità dei deferiti, così come contestata, per non avere la Società adempiuto nei termini perentoriamente previsti il deliberato del Collegio Arbitrale con cui ha accolto l’istanza del ricorrente. La Commissione peraltro rileva come il fatto possa essere ricondotto entro limiti di minore gravità, per quanto riguarda la misura delle sanzioni proposte relative alla penalizzazione ed ammenda, ritenendo le stesse eccessive, e di fissarle come da dispositivo sottoriportato. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: al Presidente Sig. CAMPAGNA ROBERTO l’inibizione di mesi 6; alla Società A.S.D. BASSIANO l’ammenda di € 1.000 ed 1 punto di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva 2011/2012. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della presente decisione. Si manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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