COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI PEDRAZZINI FEDERICO, PALOMBINI CLAUDIO, ZARLENGA MARIO, LATINI EUGENIO, DI MARIA ALESSANDRO E DELLA SOCIETA’ ZARLENGA PORTUENSE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI PEDRAZZINI FEDERICO, PALOMBINI CLAUDIO, ZARLENGA MARIO, LATINI EUGENIO, DI MARIA ALESSANDRO E DELLA SOCIETA’ ZARLENGA PORTUENSE Con atto del 4 maggio 2011 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il calciatore tesserato per l’A.S.D. Città di Cerveteri, Pedrazzini Federico, il dirigente della società Zarlenga Portuense Palombini Claudio, il Presidente Zarlenga Mario ed i calciatori della stessa società Latini Eugenio e Di Maria Alessandro per rispondere il primo della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS; il secondo dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione sia all’articolo 39 comma 2 delle NOIF che dell’articolo 10 comma 2 CGS; il terzo per la violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 39 comma 2 della NOIF ed all’articolo 10 comma 2 e 6, ultimo periodo, del CGS; il quarto ed il quinto per la violazione dell’articolo 1 comma 3 CGS. Veniva altresì deferita la società Zarlenga Portuense ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte al suo presidente ed agli altri tesserati. A sostegno del deferimento premetteva che era pervenuta da parte della Commissione Tesseramenti una segnalazione in merito alla decisione che aveva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Pedrazzini Federico, a favore dello Zarlenga Portuense, con deliberato pubblicato sul C. U. n. 02/D del 9-7-2010, rimettendo gli atti all’Ufficio della Procura Federale. Dalla motivazione del provvedimento emergeva che il calciatore Pedrazzini, già tesserato per la stagione 2008/2009 con la Vis Artena, militante nel campionato di Eccellenza laziale, era stato svincolato al termine della stagione e tentava di tesserarsi nel febbraio 2010 con la società Città di Cerveteri ma la sua richiesta veniva passata agli atti come nulla in quanto risultava tesserato dal 21.1.2010 con la società Zarlenga Portuense. Il Pedrazzini aveva inoltrato reclamo deducendo la falsità della sottoscrizione di tale tesseramento, di cui asseriva di non conoscere l’esistenza, ed, effettivamente, tramite le scritture di comparazione, la firma sul modulo di tesseramento risultava apocrifa. Dall’istruttoria espletata dalla Procura risultava però che il calciatore in questione aveva disputato una gara di campionato di 3^ categoria con lo Zarlenga Portuense (30-1-2010 contro la Polisportiva Ostiense) ed il calciatore doveva ammettere di aver effettivamente giocato tale gara e di averla considerata come una gara amatoriale e solo dopo la partita aveva appreso dal presidente Zarlenga di essere stato tesserato a sua insaputa. Anche il Presidente Zarlenga affermava dapprima di non conoscere il Pedrazzini in quanto i tesseramenti venivano curati dal dirigente Palombini, e, solo dopo le contestazioni dell’ufficio, aveva ammesso di averlo visto giocare in tale partita e che, forse, aveva disputato anche degli allenamenti. Il Pedrazzini si giustificava altresì affermando che l’Arbitro della gara non aveva effettuato il riconoscimento e di averla quindi considerata una gara non ufficiale. L’Organo requirente, infine, tentava di ascoltare il Palombini, all’epoca dei fatti dirigente dello Zarlenga, il vice presidente Enrico Masseri ed i calciatore Eugenio Latini e Alessandro Di Maria, ma, malgrado le rituali convocazioni, ripetute per due volte per i calciatori, nessuno si presentava. Dai fatti descritti la Procura riteneva quindi i tesserati e la società responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e li deferiva con l’atto sopra descritto. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai soggetti deferiti, ritualmente avvisati, un termine per il deposito di memorie difensive. Nessuno dei deferiti presentava memorie difensive nel termine assegnato ma, alla riunione, comparivano il Palombini ed il presidente Zarlenga, anche in rappresentanza della società. Il Palombini affermava che il presidente Zarlenga era totalmente all’oscuro della falsità della firma apposta sul cartellino del calciatore Pedrazzini e di aver personalmente curato il tesseramento del Pedrazzini tramite un intermediario a cui aveva affidato il modulo da sottoscrivere. Visto in campo il calciatore si rendeva conto che si trattava di un atleta di categoria superiore e non di un portiere del campionato ACLI, come gli era stato detto dall’intermediario. Inoltre apprendeva subito dal calciatore che anch’egli pensava di star disputando una partita amatoriale. Resosi conto dell’equivoco aveva comunicato subito il tutto al Comitato Regionale. Protestava quindi la propria assoluta buona fede e quella della società e del presidente che si associava alla richiesta di proscioglimento. La Procura Federale richiedeva invece l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: due anni di inibizione per il Presidente Zarlenga ed il dirigente Palombini, due anni di squalifica per il calciatore Pedrazzini Federico, quattro giornate di squalifica per i calciatori Di Maria e Latini e l’ammenda di € 900,00 e due punti di penalizzazione in classifica per la società Zarlenga Portuense. Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai tesserati sono stati ampiamente provati nell’istruttoria e confermati in sede di riunione dagli stessi deferiti. Il calciatore ha sicuramente giocato una gara di campionato non in possesso di valido tesseramento e la società ha presentato, dopo averlo confezionato, un modulo di tesseramento invalido in quanto non sottoscritto dal calciatore, ma contenente una firma apocrifa. L’ammissione del Palombini, peraltro non più tesserato federale, di aver confezionato personalmente il modulo, può ritenersi credibile ma non scrimina certo la responsabilità del presidente Zarlenga, che rimane responsabile, a termini di regolamento, di tutti gli atti di tesseramento. Scarsamente credibile, anzi inverosimile, appare la versione dei fatti fornita dal calciatore che ha affermato di non essersi reso conto di star disputando una gara ufficiale. A ciò conduce la circostanza che il calciatore per sostenere la sua traballante asserzione ha affermato, incredibilmente, che l’arbitro non avrebbe effettuato il riconoscimento prima della gara. Dal referto acquisito in atti si evince poi che vi furono un’ espulsione e quattro ammonizioni nonché quattro sostituzioni, e non poteva certo sfuggire ad un calciatore esperto come il Pedrazzini l’effettuazione di tutte le formalità inerenti a tali avvenimenti da parte del direttore di gara (cartellini, annotazioni su taccuino ecc.). I fatti accertati sono connotati da estrema gravità, sia per la falsità in atti del tesseramento, sia per la partecipazione di un calciatore in posizione irregolare ad una gara ufficiale, sia per la falsa rappresentazione che i partecipanti hanno reiterato sia alla Commissione Tesseramenti che agli Organi inquirenti. Infine vanno sanzionati i due calciatori, unici tesserati, che non hanno risposto, per due volte, alle convocazioni della Procura. Sulla misura della sanzione bisogna affermare preliminarmente che, come più volte ribadito, non si applica la pena edittale minima prevista dall’articolo 10 comma 6 ultimo comma del CGS, in quanto tale disposizione, per la collocazione sistematica e per l’entità delle sanzioni, è logicamente riservata alle pratiche fraudolente di tesseramento di calciatori stranieri, tramite l’alterazione dei documenti di nascita e di cittadinanza. Non di meno i fatti sono gravi e meritano le sanzioni di cui al dispositivo, ricordando solo che, dalla violazione la società non ebbe a conseguire pratico vantaggio in quanto l’unica gara in questione terminò con una sconfitta tra le mura amiche. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare del Lazio DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i tesserati nelle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di applicare a carico del calciatore PEDRAZZINI Federico la squalifica sino al 31-12-2011, al Presidente ZARLENGA Mario l’inibizione sino al 31-12 2011, al Sig. PALOMBINI Claudio l’inibizione sino al 31-3-2012, ai calciatori LATINI Eugenio e DI MARIA Alessandro la squalifica per quattro gare effettive ed alla società ZARLENGA PORTUENSE la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva e l’ammenda di euro 500,00. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
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