COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI CRUCIANI STEFANO, PETTI EMILIO, BRUNELLI RANIERO E DELLE SOCIETA’ G.S. VIGNANELLO E POL. MAGLIANESE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI CRUCIANI STEFANO, PETTI EMILIO, BRUNELLI RANIERO E DELLE SOCIETA’ G.S. VIGNANELLO E POL. MAGLIANESE Con atto del 15 maggio 2011 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il calciatore tesserato per la Pol. Maglianese, all’epoca dei fatti , Stefano Cruciani, il dirigente della società Vignanello Raniero Brunelli, il Presidente della stessa società, Emilio Petti per rispondere il primo della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS e 40 comma 4 della NOIF e 10 comma 2 e 6 del CGs, il secondo dell’articolo 1 comma 1 e 10 comma 2 e 6 CGS, il terzo per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS, 40 comma 4 e 10 comma 2 e 6 del CGS . Venivano altresì deferite le società Vignanello e Maglianese per le violazioni ascritte ai propri tesserati, la prima ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 per responsabilità diretta ed oggettiva e la seconda ai sensi dell’articolo 4 comma 2 per responsabilità oggettiva. A sostegno del deferimento, premetteva che era pervenuta, da parte del Presidente del Comitato Regionale Lazio, una segnalazione in merito all’invio da parte del Vignanello, in data 16-9-2010, del modulo di tesseramento, regolarmente sottoscritto dal calciatore Cruciani e dal Presidente Petti. La richiesta veniva però passata nulla a tutti gli effetti in quanto il calciatore risultava già tesserato con la Maglianese, con decorrenza dal 24-10-2009. Il Comitato comunicava al Vignanello la decisione con nota del 1-10-2010 ma il calciatore aveva già disputato con la nuova società due gare: il 19-9-2010 ed il 26-9-2010 con il Sacrofano, per la Coppa Lazio e veniva iscritto in distinta in una gara di campionato il 3-10-2010 contro il Latera, non prendendovi però parte. In tutte e tre le gare citate le distinte venivano sottoscritte dal dirigente accompagnatore Brunelli Raniero. Dai fatti descritti la Procura riteneva quindi i tesserati e la società responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e li deferiva con l’atto sopra descritto.La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai soggetti deferiti, ritualmente avvisati, un termine per il deposito di memorie difensive.Faceva pervenire memoria difensiva il Vignanello che protestava la sua assoluta buona fede in quanto il tesseramento era stato inviato sul presupposto che il calciatore fosse stato svincolato come da accordi verbali intercorsi tra lo stesso e la società Maglianese al termine della precedente stagione sportiva. A sostegno produceva due dichiarazioni, una del calciatore che affermava di essere stato tratto in inganno dalle assicurazioni della Maglianese, che confermava lo svincolo come da accordi presi ed una della stessa Maglianese che confermava l’esistenza dell’accordo che, per mero disguido interno, non era poi stato effettivamente eseguito.Alla riunione non si presentava alcuno tra i deferiti e la Procura Federale, ritenuta la responsabilità di tutti i soggetti deferiti richiedeva 2 anni di squalifica per il calciatore Cruciani, sei mesi di inibizione per il Presidente Petti, 2 anni di inibizione per il dirigente Brunelli, 2000 euro di ammenda e due punti di penalizzazione in classifica per la società Vignanello e 300 euro di ammenda per la società Maglianese.Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai tesserati sono stati ampiamente provati nell’istruttoria e confermati sostanzialmente dagli stessi deferiti nei loro scritti difensivi. Il calciatore ha sicuramente disputato le due gare della Coppa Lazio in posizione irregolare in quanto tesserato per altra società ed il tesseramento tentato per la società Vignanello era sicuramente invalido per lo stesso motivo. Sulla misura della sanzione bisogna affermare preliminarmente che, come più volte ribadito, non si applica la pena edittale minima prevista dall’articolo 10 comma 6 ultimo comma del CGS, in quanto tale disposizione, per la collocazione sistematica e per l’entità delle sanzioni, è logicamente riservata alle pratiche fraudolente di tesseramento di calciatori stranieri, tramite l’alterazione dei documenti di nascita e di cittadinanza. Le sanzioni irrogate nel concreto dalla Commissione tengono conto, effettivamente, della evidente buona fede della società Vignanello e dello stesso calciatore, tratti in inganno dalla mancata esecuzione dell’accordo di svincolo con la società Maglianese, ma non possono tenere in non cale il fatto che, con l’utilizzo irregolare del calciatore la società Vignanello abbia conseguito il passaggio al turno successivo della Coppa Lazio a danno del Sacrofano, ingiustamente escluso. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare del Lazio DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i tesserati nelle violazione rispettivamente ascritte e per l’effetto di applicare a carico del calciatore CRUCIANI Stefano la squalifica per tre gare, al Presidente PETTI Emilio l’inibizione per mesi tre, al dirigente BRUNELLI Raniero l’inibizione per mesi due, alla società VIGNANELLO la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva ed alla società MAGLIANESE l’ammenda di euro 300,00. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
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