COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CAPRAROLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO ALL’11.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE STELLIFERI ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 48 DEL 16.6.2011 (Gara: LAS VEGAS SOCCER – REAL CAPRAROLA dell’11.6.2011 – Coppa Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CAPRAROLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO ALL’11.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE STELLIFERI ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 48 DEL 16.6.2011 (Gara: LAS VEGAS SOCCER – REAL CAPRAROLA dell’11.6.2011 – Coppa Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società REAL CAPRAROLA, preliminarmente condanna fortemente il comportamento del calciatore STELLIFERI, il quale minacciava e ingiuriava l’arbitro e alla notifica del provvedimento, afferrava il direttore di gara alla gola, stringendolo con veemenza, per qualche secondo, provocandogli intenso dolore. Affermava la ricorrente che il calciatore STELLIFERI, a fine gara, resosi conto di quanto accaduto, porgeva le proprie scuse all’arbitro che le accettava. Ritiene la ricorrente che la punizione inflittagli sia eccessiva e ne chiede pertanto la riduzione, tenuto conto anche dei precedenti del calciatore stesso, nel corso di una lunga e corretta carriera agonistica. Per quanto riguarda l’episodio relativo al lancio di oggetti, ritiene la Società REAL CAPRAROLA che ci sia stato un errore di valutazione da parte dell’arbitro, e si rimette pertanto alla clemenza degli Organi competenti. Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, circa l’episodio riguardante lo STELLIFERI, è del parere che al riguardo non esistono margini di rivisitazione, tenuto conto dei deprecabili gesti di violenza assunti dal calciatore stesso ai danni dell’arbitro. Per quanto attiene l’entità dell’ammenda, si ritiene che la stessa possa essere lievemente ridimensionata sulla base delle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Detto tutto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di confermare la squalifica inflitta al calciatore STELLIFERI ANDREA fino all’11.6.2013. Di ridurre l’ammenda comminata alla Società REAL CAPRAROLA da € 200 ad € 100. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it