COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO COS LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEI CALCIATORI BOLOGNESE BERNARDINO E LO PINTO PAOLO E FINO AL 30.11.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FUSCO CESARE MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 51 DEL 16.6.2011 (Gara: NUOVO COS LATINA – ATLETICO MARANOLA del 12.6.2011 – Coppa Prov. Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO COS LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEI CALCIATORI BOLOGNESE BERNARDINO E LO PINTO PAOLO E FINO AL 30.11.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FUSCO CESARE MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 51 DEL 16.6.2011 (Gara: NUOVO COS LATINA – ATLETICO MARANOLA del 12.6.2011 – Coppa Prov. Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il colpo inferto dal calciatore FUSCO CESARE MARIO al tavolinetto ove erano poggiate le coppe della premiazione, può ricondursi ad un gesto di stizza causato dall’esito negativo dell’incontro, ma senza alcuna reale intenzione di danneggiare le coppe stesse. Che, peraltro, per quanto concerne la rissa di fine gara alla quale hanno partecipato i calciatori BOLOGNESE e LO PINTO, i relativi comportamenti andranno rivisti sulla base delle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Detto tutto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico dei calciatori BOLOGNESE BERNARDINO e LO PINTO PAOLO dal 31.12.2011 al 31.10.2011 nonché la squalifica a carico del calciatore FUSCO CESARE MARIO dal 31.11.2011 al 15.10.2011. La tassa reclamo va restituita.
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