• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 35/LND del 15/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI GUIDO PIERVINCENZI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E 40 COMMA 4 DELLE NOIF, GIUSEPPE DE CARLI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF, VALERIO GAMBACURTA ED EMILIO MIZZON PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., DELLA SOCIETÀ P.D. MONTESPACCATO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ SPORTING TERNI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 35/LND del 15/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI GUIDO PIERVINCENZI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E 40 COMMA 4 DELLE NOIF, GIUSEPPE DE CARLI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF, VALERIO GAMBACURTA ED EMILIO MIZZON PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., DELLA SOCIETÀ P.D. MONTESPACCATO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ SPORTING TERNI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.
Con atto del 23 giugno 2011 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio i Sigg.ri GUIDO PIERVINCENZI per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 del C.G.S. e 40 comma 4 delle NOIF, GIUSEPPE DE CARLI per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. e 40 comma 4 NOIF, VALERIO GAMBACURTA ed EMILIO MIZZON per violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 del C.G.S., la Società P.D. MONTESPACCATO ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. e la Società SPORTING TERNI ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.
A sostegno del deferimento, premetteva che era pervenuta, da parte del Presidente del Comitato Regionale Lazio, una segnalazione in merito all’invio da parte del P.D. MONTESPACCATO, in data 26.11.2010, del modulo di tesseramento del calciatore GUIDO PIERVINCENZI, il quale, all’atto della meccanizzazione, risultava già tesserato dal 5.12.2009, con la Società SPORTING TERNI. Con nota del 28.12.2010, il competente Ufficio Tesseramento del C.R.Lazio comunicava pertanto alla Società richiedente l’aggiornamento, la nullità a tutti gli effetti regolamentari, della richiesta di tesseramento.
Nel frattempo, il suddetto calciatore PIERVINCENZI GUIDO partecipava alle seguenti gare del Campionato di Promozione tra le fila della Società P.D. MONTESPACCATO:
CANARINI ROCCA DI PAPA – MONTESPACCATO del 28.11.2010
MONTESPACCATO – ALMAS del 5.12.2010
CIAMPINO – MONTESPACCATO del 12.12.2010
MONTESPACCATO – BORGO FLORA CALCIO del 23.12.2010
Dai fatti descritti la Procura riteneva quindi il PIERVINCENZI, i dirigenti sportivi e le società, responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e li deferiva con l’atto sopra descritto.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai soggetti deferiti, ritualmente avvisati, un termine per il deposito di memorie difensive.
Alla riunione era presente il Rappresentante della Procura Federale ed il calciatore PIERVINCENZI GUIDO il quale protestava la sua assoluta buona fede in quanto la società SPORTING TERNI aveva garantito al calciatore di essere stato svincolato. Il calciatore, pertanto, pensando di essere regolarmente tesserato con la società MONTESPACCATO, disputava le partite oggetto del presente deferimento ma una volta ricevuta la nota relativa alla irregolarità del tesseramento, trasmessa dal competente Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio, non veniva più schierato in campo.
Per gli altri deferiti nessuno compariva, né pervenivano memorie difensive.
Il Rappresentante della Procura Federale, ritenuta la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, richiedeva 2 anni di squalifica per il calciatore GUIDO PIERVINCENZI, tre mesi di inibizione per il Presidente DE CARLI GIUSEPPE, 2 anni di inibizione per i dirigenti VALERIO GAMBACURTA e EMILIO MIZZON, 1000 euro di ammenda e 4 punti di penalizzazione in classifica per la società MONTESPACCATO e 400 euro di ammenda per la società SPORTING TERNI.
La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente ad esclusione per le più volte esposte motivazioni di quella dell’articolo 10 comma 6 che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed, in tal senso, la Commissione non può che ribadire come, a differenza di quanto costantemente richiesto dall’Organo requirente, non si possa pervenire all’automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dal calciatore in posizione irregolare ed alla squalifica od inibizione per due anni per i tesserati deferiti. Riguardo la sanzione ai tesserati, come si è già detto, non si applica il minimo edittale di due anni come previsto dall’articolo 10 comma 6 del C.G.S., e la sanzione va adeguata, come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono in ogni specifico caso. Anche per quanto riguarda la sanzione a carico della società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: a) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori in posizione irregolare impegnati, sia oggetti, gare a cui hanno partecipato il od i calciatori in posizione irregolare; b) grado di intensità del dolo o della colpa, sia della società che del presidente che del calciatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; c) risultati conseguiti nelle gare irregolari, differenziando la sanzione a secondo dei punti effettivamente conseguiti negli incontri.
Nel caso di specie vi è da osservare che il comportamento della società MONTESPACCATO appare caratterizzato da colpa di grado medio.
In sostanza la società ha errato nel trasmettere il modulo di tesseramento senza verificare con i competenti uffici l’assenza di vincoli con altre società, del calciatore PIERVINCENZI.
Le sanzioni irrogate nel concreto dalla Commissione tengono conto, effettivamente, della evidente buona fede della società MONTESPACCATO e dello stesso calciatore, tratti in inganno dalla mancata esecuzione dell’accordo di svincolo con la società SPORTING TERNI, alla quale andrà invece applicata la sanzione dell’ammenda come richiesto, stante la responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio calciatore.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di affermare la responsabilità di tutti i tesserati nelle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di applicare:
- a carico del calciatore PIERVINCENZI GUIDO la squalifica per 2 gare;
- al Presidente GIUSEPPE DE CARLI l’inibizione per mesi 1;
- ai dirigenti EMILIO MIZZON e VALERIO GAMBACURTA l’inibizione per giorni 15;
- alla società MONTESPACCATO la penalizzazione di un punto in classifica ed € 800 di ammenda;
- alla società SPORTING TERNI – ex art. 32 comma 7 del C.G.S. - l’ammenda di euro 400,00.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 35/LND del 15/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI GUIDO PIERVINCENZI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E 40 COMMA 4 DELLE NOIF, GIUSEPPE DE CARLI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF, VALERIO GAMBACURTA ED EMILIO MIZZON PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., DELLA SOCIETÀ P.D. MONTESPACCATO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ SPORTING TERNI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S."