COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND del 15/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI ALESSANDRO PARISI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E 40 COMMA 4 DELLE NOIF, ANGELO GALLO E FELICE LUCCHETTI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF, STEFANO OLEVANO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CECCANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND del 15/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI ALESSANDRO PARISI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E 40 COMMA 4 DELLE NOIF, ANGELO GALLO E FELICE LUCCHETTI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF, STEFANO OLEVANO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CECCANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. Con atto del 22 giugno 2011 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio i Sigg.ri ALESSANDRO PARISI per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 del C.G.S. e 40 comma 4 delle NOIF, ANGELO GALLO e FELICE LUCCHETTI per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. e 40 comma 4 NOIF, STEFANO OLEVANO per violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 del C.G.S., la Società A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. e la Società A.S.D. CECCANO ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. A sostegno del deferimento, premetteva che era pervenuta, da parte del Presidente del Comitato Regionale Lazio, una segnalazione mediante la quale veniva evidenziato come la Società A.S.D. A.S.D. CECCANO, in data 16.12.2010, presentava la richiesta di trasferimento del calciatore ALESSANDRO PARISI, il quale, all’atto della meccanizzazione, risultava già tesserato con la Società VIGOR CISTERNA ed in prestito dal 15.12.2009 alla Società SAN PIO MONDRAGONE. Con nota del 29.12.2010, il competente Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio comunicava pertanto alla Società richiedente l’aggiornamento, la nullità dell’istanza a tutti gli effetti regolamentari, proprio perché “calciatore in prestito alla Società SAN PIO MONDRAGONE, quindi non poteva essere ritrasferito”. Nel frattempo, il suddetto calciatore ALESSANDRO PARISI partecipava a n. 2 gare del Campionato di Eccellenza tra le fila della Società CECCANO: CECCANO – SAN CESAREO del 19.12.2010 ANITRELLA – CECCANO del 23.12.2010 Dai fatti descritti la Procura riteneva quindi i tesserati e le società responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e li deferiva con l’atto sopra descritto. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai soggetti deferiti, ritualmente avvisati, un termine per il deposito di memorie difensive. Alla riunione era presente il solo Rappresentante della Procura Federale mentre per i deferiti nessuno compariva, né pervenivano memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, ritenuta la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, richiedeva 2 anni di squalifica per il calciatore ALESSANDRO PARISI, 5 mesi di inibizione per il Presidente ANGELO GALLO, 3 mesi di inibizione per il Presidente LUCCHETTI FELICE, 2 anni di inibizione per il dirigente accompagnatore, 1000 euro di ammenda e 2 punti di penalizzazione per la società CECCANO e 800 euro di ammenda per la società S. PIO MONDRAGONE. La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente ad esclusione per le più volte esposte motivazioni di quella dell’articolo 10 comma 6 che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed, in tal senso, la Commissione non può che ribadire come, a differenza di quanto costantemente richiesto dall’Organo requirente, non si possa pervenire all’automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dal calciatore in posizione irregolare ed alla squalifica od inibizione per due anni per i tesserati deferiti. Riguardo la sanzione ai tesserati, come si è già detto, non si applica il minimo edittale di due anni come previsto dall’articolo 10 comma 6 del C.G.S., e la sanzione va adeguata, come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono in ogni specifico caso. Anche per quanto riguarda la sanzione a carico della società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: a) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori in posizione irregolare impegnati, sia oggetti, gare a cui hanno partecipato il od i calciatori in posizione irregolare; b) grado di intensità del dolo o della colpa, sia della società che del presidente che del calciatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; c) risultati conseguiti nelle gare irregolari, differenziando la sanzione a secondo dei punti effettivamente conseguiti negli incontri. Nel caso di specie vi è da osservare che il comportamento della società CECCANO appare caratterizzato da colpa di grado medio. Le sanzioni irrogate nel concreto dalla Commissione tengono conto, effettivamente, della evidente buona fede della Società CECCANO e dello stesso calciatore, mentre alla Società S. PIO MONDRAGONE, andrà applicata la sanzione dell’ammenda come richiesto. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i tesserati nelle violazione rispettivamente ascritte e per l’effetto di applicare: - a carico del calciatore ALESSANDRO PARISI la squalifica per 1 gara; - al Presidente della Società S. PIO MONDRAGONE, Sig. ANGELO GALLO l’inibizione per mesi 1; - al Presidente della Società CECCANO, Sig. LUCCHETTI FELICE l’inibizione per mesi 1 a decorrere dal 19.1.2012 fino al 19.2.2012; - al Dirigente OLEVANO STEFANO l’inibizione per giorni 15; - alla società CECCANO la penalizzazione di un punto in classifica ed € 600 di ammenda; - alla società S. PIO MONDRAGONE – ex art. 32 comma 7 del C.G.S. - l’ammenda di euro 400,00.
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