COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND del 15/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO SIG. CIRULLI STEFANO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND del 15/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO SIG. CIRULLI STEFANO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, in data 17.11.2010, ha trasmesso alla Procura Federale gli atti relativi alla gara di calcio a 5 Giovanissimi Regionali A.S.D. 1983 ROMA 3Z – A.S.D. SAN GIUSTINO M. del 14.11.2010, a seguito dell’esposto presentato dal Delegato Provinciale di Roma Calcio a 5, Sig. ACERRA GIUSEPPE, nei confronti dell’arbitro CIRULLI STEFANO il quale, nel corso della predetta gara, lo avrebbe ingiuriato usando espressioni sconvenienti ed offensive nei suoi confronti, nei confronti del pubblico e del Sig. LUCIANO ZACCARDI, responsabile della Rappresentativa Regionale del Lazio. L’incaricato della Procura Federale ha esperito al riguardo le opportune indagini, ascoltando le persone interessate nell’ audizione del 7.4.2011 ed ha rilevato che sono emerse notevoli discordanze nella descrizione degli avvenimenti. Osserva sempre il Collaboratore Federale, che in sede di confronto con il Sig. ACERRA, l’arbitro CIRULLI STEFANO ha ammesso di avere erroneamente ritenuto l’ACERRA partecipe delle invettive rivoltegli da parte del pubblico e autore del richiamo per un errore tecnico commesso. Il CIRULLI ha aggiunto di aver pensato, nel momento in cui il Sig. ACERRA gli ha esibito il tesserino della F.I.G.C., che questi volesse ostacolare la sua attività e per tale motivo lo ha invitato in malo modo ad andarsene. L’arbitro CIRULLI, in occasione dell’audizione, ha ammesso la sconvenienza del proprio comportamento nei confronti del Sig. ACERRA, cui ha porto le proprie scuse. Il Rappresentante della Procura Federale ritiene che il comportamento sopra descritto abbia integrato gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., pertanto ha deferito a questa Commissione l’arbitro CIRULLI STEFANO. Nella riunione era presente il solo Rappresentante della Procura Federale mentre non compariva il deferito presente né pervenivano memorie difensive. Il Rappresentante della Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità per il deferito chiedendo 3 mesi di inibizione a carico del Sig. CIRULLI STEFANO. La Commissione dalla lettura degli atti prodotti in istruttoria, si è resa conto che la responsabilità del CIRULLI è provata per i fatti così come contestati, che hanno posto in evidenza il comportamento nei confronti di altro tesserato, da parte dell’arbitro che ha disatteso in tal modo il contenuto dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., fondato su principi di lealtà, correttezza e probità tra tesserati della F.I.G.C. Tanto premesso, questa Commissione, riconosciuta la responsabilità dell’arbitro, ritiene congrua la sanzione proposta dalla Procura Federale e pertanto DELIBERA Di inibire per 3 mesi l’arbitro CIRULLI STEFANO. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it