F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 15 Settembre 2011 9) RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.C. INSUBRIA A.S.D. AVVERSO L’ORDINANZA ISTRUTTORIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE EMESSA A SEGUITO DI RECLAMO DEL CALCIATORE COMI ALESSANDRO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. INSUBRIA A.S.D. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 1.10.2010 – Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 117/CGF del 13.12.2010 )
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 15 Settembre 2011
9) RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.C. INSUBRIA A.S.D. AVVERSO L’ORDINANZA ISTRUTTORIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE EMESSA A SEGUITO DI RECLAMO DEL CALCIATORE COMI ALESSANDRO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. INSUBRIA A.S.D. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D
del 1.10.2010 – Delibera della Corte di Giustizia Federale - Com. Uff. n. 117/CGF del 13.12.2010 )
Con atto del 17.12.2010, la società S.C. Insubria A.S.D. interponeva reclamo avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte di Giustizia Federale – V Sezione giudicante – del 13.12.2010 (Com. Uff. n. 117/CGF) con la quale la Sezione, in riferimento alla questione sottoposta allora in esame, ovvero la richiesta di annullamento del tesseramento del calciatore Comi Alessandro in favore della società S.C. Insubria A.S.D. per fraudolenta acquisizione del consenso dell’atleta, previa sospensione del giudizio, rimetteva alla Procura Federale gli atti del procedimento affinchè detto Organo, “ accerti la modalità e i tempi della sottoscrizione della lista di trasferimento a titolo definitivo datata 15.1.2010 e depositata presso gli uffici della F.I.G.C. numero seriale 019977, in particolare accerti quando, dove e da chi tale lista è stata sottoscritta, anche attraverso l’esame testimoniale dei soggetti interessati e indicati negli atti processuali, anche con riferimento a quanto contenuto nelle registrazioni telefoniche depositate”, (cfr. Com. Uff. n. 117/CGF del 13.12.2010). La società S.C. Insubria A.S.D. in questa sede lamenta la illegittimità dell’ordinanza per carenza di potere. Si sostiene, in altre parole, che non vi sarebbe alcuna noma nel Codice di Giustizia Sportiva che consenta alla Corte di emanare un simile provvedimento. La Corte osserva come la spiegata iniziativa debba essere dichiarata inammissibile. Ed invero vale la pena rilevare che l’art. 34, comma 4, C.G.S., attribuisce agli Organi della Giustizia Sportiva “ i più ampi poteri di indagine ed accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine”. Aggiungasi che “i procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell’istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi
probatori esperiti dagli Organi della Giustizia Sportiva” (cfr art. 35, comma 5.1. C.G.S.) Da ultimo giova sottolineare che il Legislatore Federale non ha inteso attribuire in alcuna norma, sia essa di natura Statutaria o contenuta nel Codice di Giustizia Sportiva, la possibilità di impugnativa di ordinanze istruttorie rese dagli Organi della Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla S.C. Insubria A.S.D. di Gerenzano (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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