F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 15 Settembre 2011 7) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DATATO 23.3.2010, SPEDITO DAL CALCIATORE RUSSO FRANCESCO IN DATA 12.5.2010, RICEVUTO DALLA L.I.C.P. IN DATA 15.5.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 15 Settembre 2011 7) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DATATO 23.3.2010, SPEDITO DAL CALCIATORE RUSSO FRANCESCO IN DATA 12.5.2010, RICEVUTO DALLA L.I.C.P. IN DATA 15.5.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010) Con ricorso in data 10.12.2010, la S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha adito questa Corte chiedendo che, in riforma della impugnata decisione della Commissione Tesseramenti pubblicata sul Com. Uff. n. 8/D del 17.9.2010, fosse dichiarata la nullità del contratto intercorso in data 23.3.2010 con il calciatore Francesco Russo. A sostegno del suo gravame, la ricorrente, oltre ad esporre le medesime deduzioni già formulate dinanzi alla Commissione Tesseramenti e da questa rigettate con motivazione, lo si anticipa, a giudizio di questa Corte logica e condivisibile, solleva un unico profilo di illegittimità della decisione impugnata concernente la erroneità della delibazione con la quale la Commissione Tesseramenti ha rilevato il mancato disconoscimento, nelle forme e nei modi di legge, della sottoscrizione del contratto sub iudice da parte della Cavese. In particolare, al riguardo, la reclamante rileva che l’ordinamento federale non porrebbe termini, né modi e forme, ai sensi dei quali operare il disconoscimento di una sottoscrizione, con la conseguenza che la apocrifia della firma del contratto 23.3.2010, eccepita dalla Cavese non nel reclamo dinanzi alla Commissione Tesseramenti ma nelle c.d. “Note integrative al reclamo” rassegnate in replica alle controdeduzioni del Russo che, per l’appunto, si è difeso osservando, tra l’altro, il mancato disconoscimento della firma del contratto da parte della società Cavese, sarebbe tempestiva ed ammissibile, contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata. Nelle sue controdeduzioni dinanzi a questa Corte, il Russo contesta preliminarmente la competenza della Commissione Tesseramenti adita dalla Cavese e quindi la inesistenza, tardività ed inammissibilità del disconoscimento della firma del contratto da essa operato, concludendo per il rigetto per infondatezza del reclamo. Il reclamo è infondato. La Corte rileva, in primo luogo, che il disconoscimento della sottoscrizione del contratto in esame operato dalla Cavese solo nell’atto denominato “Note integrative al reclamo” è effettivamente tardivo e comunque costituisce una inammissibile e vietata mutatio libelli, poiché introduce nel giudizio già instaurato una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente (ex multis Corte di Cassazione n. 7524/2005) rispetto a quello dedotto dalla Cavese a supporto delle domande di nullità formulate con il reclamo. In particolare, la nullità del contratto 23.3.2010 nell’originario reclamo era stata erroneamente affermata dalla Cavese, come condivisibilmente ritenuto dalla Commissione Tesseramenti, con esclusivo riferimento a generici dubbi sulla data di sottoscrizione del citato contratto, dubbi effettivamente privi di pregio giuridico secondo questa Corte, in quanto avanzati sulla scorta della eccepita presunta diversità tra la grafia della indicazione della data e quella caratterizzante la redazione della restante parte dell’accordo. Al riguardo, è sufficiente osservare come un accordo ben può essere steso o completato in parte da uno ed in parte dall’altro contraente o addirittura da un terzo, con il loro consenso. E ciò è quanto non può escludersi essere accaduto nella fattispecie, in difetto assoluto di qualsivoglia ulteriore deduzione di fatto da parte della Cavese. La rilevata infondatezza del reclamo esime dalla disamina della eccezione di originaria incompetenza della Commissione Tesseramenti sollevata dalla difesa del signor Russo e dalla stessa Commissione Tesseramenti al contrario affermata. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de’ Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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