F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 15 Settembre 2011 6) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DATATO 1.4.2010, SPEDITO DAL CALCIATORE MAIORANO STEFANO IN DATA 12.5.2010, RICEVUTO DALLA L.I.C.P. IN DATA 15.5.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 15 Settembre 2011 6) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DATATO 1.4.2010, SPEDITO DAL CALCIATORE MAIORANO STEFANO IN DATA 12.5.2010, RICEVUTO DALLA L.I.C.P. IN DATA 15.5.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010) Con ricorso in data 10.12.2010, la S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha adito questa Corte chiedendo che, in riforma della impugnata delibera della Commissione Tesseramenti pubblicata sul Com. Uff. n. 8/D del 17.9.2010, fosse dichiarata la nullità del contratto intercorso in data 1.4.2010 con il calciatore Stefano Maiorano. A sostegno del suo gravame, la ricorrente espone le medesime deduzioni già formulate dinanzi alla Commissione Tesseramenti e da questa rigettate con motivazione a giudizio di questa Corte logica e condivisibile e dalla quale, pertanto, non si ha ragione di discostarsi, anche in ragione del fatto che di essa la S.S. Cavese lamenta genericamente l’ingiustizia senza però essere in grado di prospettare alcun profilo di illegittimità. Il tornare a sollevare in questa sede, come dalla ricorrente già fatto dinanzi alla Commissione Tesseramenti, con riferimento all’art. 3 dell’Accordo Collettivo tra la F.I.G.C. – L.N.P. e Lega Professionisti Serie C - e l’A.I.C., meri quanto generici dubbi sulla data di sottoscrizione del contratto sub iudice quale riflesso della eccepita presunta diversità tra la grafia con la quale risulta apposta tale data e quella di redazione della restante parte dell’accordo, non costituisce, neppure in astratto, proposizione di un motivo di nullità del contratto datato 1.4.2010, ben potendo un accordo essere steso o completato in parte da uno ed in parte dall’altro contraente o addirittura da un terzo, con il loro consenso. E ciò è quanto non può escludersi essere accaduto nella fattispecie, in difetto assoluto di qualsivoglia ulteriore deduzione di fatto da parte della Cavese e, circostanza non trascurabile, alla luce della scrittura privata inter partes sempre in data 1.4.2010 prodotta dal Maiorano, sulla quale nessuna controdeduzione è stata peraltro resa dalla reclamante, né in primo né in secondo grado. Né, di per sé, costituisce comportamento illogico o illegittimo, come vorrebbe la Cavese, quello di pattuire un diverso compenso economico mediante un nuovo accordo, essendo tale eventuale ulteriore pattuizione, come correttamente rilevato dalla Commissione Tesseramenti, espressione della autonomia contrattuale delle parti, meritevole di tutela nell’ordinamento federale se manifestatasi nel rispetto delle modalità e delle forme previste dall’Accordo Collettivo. La rilevata infondatezza del reclamo esime dalla disamina della eccezione di relativa nullità, per mancata notifica, formulata dal Maiorano, ai danni del quale, in ogni caso, non risulta intervenuta alcuna violazione del diritto di difesa, tenuto conto del fatto che il calciatore ha rassegnato memoria difensiva e preso parte, per il tramite del suo legale, alla discussione del reclamo nella riunione del 12.1.2011. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de’ Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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