F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 15 Settembre 2011 4) RICORSO DEL C.S. BOSA AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI ANGELO LUCA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 15 Settembre 2011 4) RICORSO DEL C.S. BOSA AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI ANGELO LUCA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010) Con atto del 16.11.2010 la società C.S. Bosa interponeva rituale appello avverso la decisione di cui in epigrafe con la quale la Commissione Tesseramenti, annullava il tesseramento del calciatore Di Angelo Luca in favore della società Bosa sull’assunto della mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale sull’allora minore Di Angelo Luca. Sostiene la reclamante, nella contumacia del calciatore Di Angelo Luca, che la richiesta di tesseramento costituirebbe atto di ordinaria amministrazione ed in quanto tale valido anche se sottoscritto da uno soltanto dei genitori. Il caso in esame ripropone l’annoso problema della rappresentanza genitoriale in relazione alla sottoscrizione del tesseramento di figlio minorenne. Un risalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte qualificava il tesseramento quale atto di straordinaria amministrazione degli interessi del minore, per la validità del quale, necessitava la firma di entrambi i genitori. Più recente orientamento, da ritenersi però ormai consolidato, ascrive il tesseramento alla categoria degli atti di ordinaria amministrazione e ritiene per l’effetto, che possa essere posto in essere anche in via disgiunta dal padre o dalla madre, sicché, è sufficiente la firma di un solo genitore per ritenere l’atto valido ed efficace. La fattispecie dedotta non ha alcun peculiare elemento che possa indurre a diverse interpretazioni, per cui, sussistendo la firma di uno dei genitori, devesi ritenere fondato e meritevole di accoglimento il proposto reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal C.S. Bosa di Bosa (Oristano) annulla l’impugnata delibera ripristinando il tesseramento del calciatore Luca Di Angelo in favore della società C.S. Bosa. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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