F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 15 Settembre 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. REAL INSUBRIA CALCIO GS 74 AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. AL CALCIATORE GUIDALI MARCO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 06/D del 14.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 15 Settembre 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. REAL INSUBRIA CALCIO GS 74 AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. AL CALCIATORE GUIDALI MARCO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 06/D del 14.9.2010) La società Real Insubria Calcio GS 74 ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento di svincolo ex art.32 bis N.O.I.F. disposto dal Comitato Regionale Lombardia L.N.D.nei confronti del calciatore Marco Guidali,che ne aveva fatto richiesta,assumendo che l’istanza inoltrata dal proprio tesserato non era pervenuta alla società ricorrente nei termini previsti dall’art.32 bis N.O.I.F.. Per tale motivo ha chiesto, come mezzo al fine di reintegrare il Guidali nella lista tesserati della società. La Commissione Tesseramenti, con il comunicato ufficiale di cui in epigrafe, riscontrato dall’esame degli atti che l’istanza di svincolo per decadenza del tesseramento era sta inoltrata regolarmente alla società di appartenenza, nel rispetto dei termini previsti dall’art.32 bis N.O.I.F. e del requisito anagrafico del compimento del venticinquesimo anno di età del calciatore, rigettava il reclamo. Avverso tale decisione, in data 20.9.2010 ha proposto reclamo la società Real Insubria GS 74,deducendo che lo svincolo per decadenza del calciatore Marco Guidali ex art.32 bis N.O.I.F. non sarebbe rituale non avendo il Guidali notificato alla società di appartenenza i documenti necessari allo svincolo.. Il ricorso che presenta evidenti profili di inammissibilità.attesa la sua genericità, è comunque infondato. La censura della società Insubria avverso la delibera della Commissione Tesseramenti che ha riconosciuto la legittimità dello svincolo per decadenza del tesseramento del calciatore Marco Guidali ex art. 32 bis N.O.I.F. è priva di fondamento perché agli atti del procedimento è allegata la ricevuta della raccomandata con A/R inviata in data 9.7.2010 alla sede della società di appartenenza, via Manzoni 5 del Comune di Gazzada (Varese). Peraltro la ricorrente introduce in ammissibilmente un motivo nuovo di censura perché lamenta la mancata notifica ”dei documenti necessari allo svincolo”, laddove in prime cure aveva dedotto il mancato rispetto dei termini previsti dal citato art. 32 bis.. D’altra parte non è dato comprendere i motivi della doglianza,posto che la società Insubria, senza alcun pregiudizio, ha avuto modo di impugnare presso l’organo di giustizia competente il provvedimento di svincolo del Comitato Regionale Lombardia L.N.D.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Real Insubria Calcio GS 74 di Gazzata Schianno (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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