F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 31 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 13 Settembre 2011 3) RICORSO DELL’ A.S.D. C.F. GERFIN CAMPANIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.5.2012 INFLITTA ALLA CALCIATRICE SANTORIELLO REGINA SEGUITO GARA GERFIN CAMPANIA/FEMMINILE PONTECAGNANO DEL 22.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale – Com. Uff. n., 7 del 21.7.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 31 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 13 Settembre 2011 3) RICORSO DELL’ A.S.D. C.F. GERFIN CAMPANIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.5.2012 INFLITTA ALLA CALCIATRICE SANTORIELLO REGINA SEGUITO GARA GERFIN CAMPANIA/FEMMINILE PONTECAGNANO DEL 22.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale – Com. Uff. n., 7 del 21.7.2011) Con delibera n. 172 contenuta nel Com. Uff. n. 7 del 21.7.2011 la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania dichiarava inammissibile il reclamo presentato dalla Gerfin Campania avverso la squalifica della calciatrice Santoriello Regina che era stata disposta dal Giudice Sportivo Territoriale (con Com. Uff. n. 128 del 26.5.2011), con riferimento alla gara di calcio femminile Gerfin Campania/Femminile Pontecagnano disputata il 22.5.2011. Ciò in quanto il ricorso stesso era stato presentato tardivamente (solo con raccomandata del 9 luglio 2011, pervenuta alla Commissione giudicante il successivo giorno 15) in violazione dei termini abbreviati - entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione sul Com. Uff. dei provvedimenti del G.S.T. - contemplati dal Com. Uff. n. 119/A della F.I.G.C. del 17.1.2011, per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili e femminili, della L.N.D. e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – Stagione Sportiva 2010/2011. La Gerfin Campania, nell’ulteriore ricorso pervenuto a questa Corte, sostiene di aver rispettato le prescrizioni relative ai termini abbreviati, atteso che essa inviò, all’apposita utenza 081/261906 un fax alle ore 18,02 del 26.5.2011, non appena lette le decisioni del G.S.T. sul citato Com. Uff. n. 128 del 26.5.2011 ed atteso che la menzionata raccomandata fu solo un seguito del fax precedentemente trasmesso. Il ricorso è palesemente inammissibile. Infatti, ai sensi dell’art. 31 comma 1 C.G.S., la Corte di Giustizia Federale è competente a giudicare in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, ove invece sono intervenute decisioni assunte solamente da Giudici territoriali, non essendo dunque ipotizzabile, in questi casi, la competenza della Corte di giustizia federale, come giudice di terzo grado. Inoltre, poiché la Commissione Disciplinare Territoriale ha erroneamente ritenuto applicabili le disposizioni sui termini abbreviati a fattispecie riconducibile invece al carattere ordinario dei termini, il Collegio si induce a farne segnalazione al Presidente Federale, ai fini della valutazione di quest’ultimo se avvalersi del potere previsto dall’art. 37 comma 1 lett. c) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. C.F. Gerfin Campania di Salerno. Trasmette, per quanto di competenza, ex art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S. gli atti al Presidente Federale. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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