F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 8. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. FAIELLA ALFONSO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L.; AMMENDA DI € 500,00 ALL’A.S.G. NOCERINA S.R.L, INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6670/950PF-10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 8. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. FAIELLA ALFONSO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L.; AMMENDA DI € 500,00 ALL’A.S.G. NOCERINA S.R.L, INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6670/950PF-10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011) La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14 giugno 2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 86/CDN del 5 maggio 2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 500,00 ciascuno al sig. Alfonso Faiella, amministratore unico e legale rappresentante della società A.S.G. Nocerina S.r.l. ed alla medesima predetta società A.S.G. Nocerina S.r.l., per la violazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo IV) N.O.I.F. e all’art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta illecita ascritta al sig. Faiella inerente la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti a due dei propri tesserati per la mensilità di settembre 2010. Il procedimento ha origine dalla nota in data 23 febbraio 2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall’esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società A.S.G. Nocerina S.r.l. aveva provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per la mensilità di settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 lett. c), punto IV, N.O.I.F.. Il Procuratore Federale, ritenuto (i) che la suddetta condotta integrava la violazione della norma di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all’art. 85, lett. c), punto IV, N.O.I.F., (ii) che la stessa era ascrivibile al Sig. Alfonso Faiella, amministratore unico e legale rappresentante della A.S.G. Nocerina S.r.l., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società e (iii) che da tale condotta conseguiva la responsabilità diretta della stessa predetta società A.S.G. Nocerina S.r.l., ai sensi dell’4, comma 1 C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il Sig. Alfonso Faiella, sia la A.S.G. Nocerina S.r.l.. Così instauratosi il contraddittorio, i deferiti hanno presentato, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva, eccependo la nullità ed improcedibilità del deferimento per genericità e violazione del diritto di difesa. Le parti deferite hanno, altresì, richiesto il proscioglimento perché il fatto non sussisteva e non costituiva illecito disciplinare e, in via subordinata, hanno richiesto l’applicazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale. Innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (euro settemila/00) a carico di ciascun deferito; comparivano, altresì, i deferiti, che si riportavano alle richieste contenute nelle proprie memorie. La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte al sig. Faiella ed alla A.S.G. Nocerina S.r.l. e, pertanto, fondato il deferimento, rilevava come, “è indubbio che l’art. 85 N.O.I.F. imponga modalità ben specifiche attraverso le quali debba essere effettuato il pagamento degli emolumenti, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi sia in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell’entità dello stesso, contenuta in € 1.500,00, per cui le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale appaiono eccessive”. Per tali ragioni, la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva congruo irrogare la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 a carico di ciascuno dei soggetti deferiti. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale, articolando due specifici motivi di appello. Con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere afflittivo» la sanzione inflitta. Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell’iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell’ordinamento federale l’esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, attraverso l’obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente, «commisurare la sanzione all’entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall’importo pagato in maniera difforme». Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore Federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di € 7.000,00 (settemila/00). Evidentemente, argomenta la Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congrua la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante. Conclude, dunque, la Procura Federale affinché l’adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascun deferito la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (settemila/00), […] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia […] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado». I deferiti hanno presentato controdeduzioni e ricorso incidentale, sostenendo che (i) il pagamento degli emolumenti in questione era avvenuto tramite assegni circolari sul conto corrente dedicato, con la conseguente tracciabilità degli stessi; (ii) i calciatori non fornivano i conti correnti su cui fare i bonifici, rendendo impossibile l’effettuazione dei pagamenti; (iii) il richiamo operato dalla Procura Federale nei confronti dell’art. 1 C.G.S. non sarebbe legittimo, in quanto richiamato esclusivamente per far sì che venga applicata una sanzione ad una fattispecie di per sé non sanzionata; (iv) la sanzione irrogata sarebbe eccessiva. All’udienza dibattimentale, il rappresentante della ricorrente Procura federale ha insistito per l’accoglimento dell’appello, mentre la difesa dei soggetti deferiti ha chiesto respingersi il ricorso della medesima Procura, nonché l’accoglimento del proprio reclamo incidentale. I ricorsi non sono fondati. La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV, delle N.O.I.F. così recita: «Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento in questione, sia stato effettuato dalla Nocerina a mezzo assegni circolari, anziché bonifico dal conto dedicato, solo perché gli interessati hanno omesso di comunicare gli estremi dei propri conti correnti, non può essere assunto quale elemento giustificativo della contestata condotta. Del resto, ben avrebbe potuto, utilizzando la dovuta diligenza, la società Nocerina richiedere tempestivamente i necessari dati bancari, anche considerato che la norma prevede che la suddetta indicazione avvenga già in sede di “sottoscrizione del contratto”. Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata. Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti tratti a procedimento, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00. Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 del C.G.S., a tenore del quale “gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva». Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.. Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell’ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dai reclamanti, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l’attribuzione di un corposo rilievo scusante all’errore sulla norma potrebbe suggerire nell’agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l’attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l’individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza. In tal ottica, se la invocata difficoltà di corretta applicazione della previsione federale, attesa la mancata comunicazione dei c/c da parte dei due calciatori di cui trattasi, non può essere considerata alla strega di una scriminante, può, invece, essere certamente valorizzata quale circostanza attenuante ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzato di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie. Inoltre, si rileva che l’esigenza sottesa alla disposizione violata è essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti. Orbene, sotto tale profilo, è possibile osservare come i pagamenti effettuati, tramite assegni circolari, per il mese di settembre 2010, per un importo complessivo di euro 1.500,00, consentano, comunque, una certa tracciabilità. In tale quadro di riferimento, complessivamente considerato il materiale probatorio acquisito al giudizio, ritenuto come lo stesso non lasci trapelare, nella condotta del legale rappresentante della A.S.G. Nocerina S.r.l., un evidente atteggiamento di voluta contrapposizione all’ordinamento federale, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, reputa Questa Corte congrua la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale. In questa prospettiva appaiono, peraltro, irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le argomentazioni addotte dalla Procura Federale con il secondo motivo di gravame, volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie. Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell’individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie. Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapponibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall’art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale
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