F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 3. RICORSO DEL SIG. QUARATINO ROCCO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 938/1393PF-09-19/SP/AM/MA DEL 9.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 10.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 3. RICORSO DEL SIG. QUARATINO ROCCO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 938/1393PF-09-19/SP/AM/MA DEL 9.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 10.3.2011) Con atto del 12.3.2011 Rocco Quaratino, inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 10.3.2011 - con la quale gli veniva inflitta la sanzione della inibizione per 2 anni a causa della violazione dell’art. 1 C.G.S. per aver, in particolare, in qualità di corresponsabile del Settore Giovanile del Potenza Sport Club S.r.l., concluso contratti dal contenuto non conforme alle norme federali con i genitori di alcuni giovani calciatori tesserati per la medesima società all’evidente scopo di lucro personale. Con successivo atto di questa Corte datato 22.3.2011, si provvedeva a trasmettere a mezzo raccomandata A/R al reclamante l’incartamento che veniva ricevuto dallo stesso, presso il suo domicilio eletto, il 29.3.2011. Veniva, quindi, fissata la camera di consiglio per il giorno 14.6.2011 e notiziata la parte con telefax del 7.6.2011. All’udienza nessuno compariva per il ricorrente. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato improcedibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. Rocco Quaratino a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione con ciò manifestando implicitamente la volontà di rinunciare all’iniziativa processuale intrapresa il cui esame resta, quindi, precluso. Per questi motivi la C.G.F. dichiara improcedibile il ricorso come sopra proposto dal signor Quaratino Rocco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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