F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 12. RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. BARTOLOMEO D’ADDARIO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.; AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. VALERIO D’ADDARIO, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.; AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6684/956PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’11.5.2011) 13. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. D’ADDARIO BARTOLOMEO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.; AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. D’ADDARIO VALERIO AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.; AMMENDA DI € 500,00 ALL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6684/956PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’11.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 12. RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. BARTOLOMEO D’ADDARIO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.; AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. VALERIO D’ADDARIO, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.; AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6684/956PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’11.5.2011) 13. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. D’ADDARIO BARTOLOMEO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.; AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. D’ADDARIO VALERIO AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.; AMMENDA DI € 500,00 ALL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6684/956PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’11.5.2011) La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14 giugno 2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 88/CDN dell’11 maggio 2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 500,00 ciascuno al sig. Bartolomeo D’addario, presidente del C.d.A. e legale rappresentante della A.S. Taranto Calcio S.r.l., al Sig. Valerio D’Addario, amministratore delegato e legale rappresentante della A.S. Taranto Calcio S.r.l. ed alla medesima predetta società A.S. Taranto Calcio S.r.l., per la violazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo IV) N.O.I.F. e all’art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta illecita ascritta ai Sig.ri D’Addario inerente la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. Il procedimento ha origine dalla nota in data 23 febbraio 2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall’esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società A.S. Taranto Calcio S.r.l. aveva provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 lett. c), punto IV, N.O.I.F.. Il Procuratore Federale, ritenuto (i) che la suddetta condotta integrava la violazione della norma di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all’art. 85, lett. c), punto IV, N.O.I.F., (ii) che la stessa era ascrivibile ai Sig.ri D’Addario, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società e (iii) che da tale condotta conseguiva la responsabilità diretta della stessa predetta società A.S. Taranto Calcio S.r.l., ai sensi dell’4, comma 1 del C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia i Sig.ri D’Addario, sia la A.S. Taranto Calcio S.r.l.. Così instauratosi il contraddittorio, i deferiti hanno presentato, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva, attraverso la quale hanno eccepito di aver proceduto ad effettuare pagamenti da un conto diverso rispetto a quello originariamente indicato all’atto dell’iscrizione al campionato soltanto dopo averne dato preventivamente comunicazione alla Co.Vi.So.C. Innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (euro settemila/00) a carico di ciascun deferito; nessuno compariva per le parti deferite. La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte ai Sig.ri D’Addario ed alla A.S. Taranto Calcio S.r.l. e, pertanto, fondato il deferimento, rilevava come, “è indubbio che l’art. 85 N.O.I.F. imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato … il dato letterale della norma posta a base del deferimento, difatti, impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi, in ragione dell’entità della stessa, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive”. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare riteneva congruo irrogare la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 a carico di ciascuno dei soggetti deferiti. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale hanno proposto ricorso sia il Procuratore Federale della F.I.G.C., sia i Sig.ri D’Addario e Società A.S. Taranto Calcio S.r.l.. I due procedimenti devono, pertanto, considerarsi riuniti. Per quanto riguarda il ricorso presentato dal Procuratore Federale, si rileva come con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere afflittivo» la sanzione inflitta. Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell’iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell’ordinamento federale l’esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, attraverso l’obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente Procura, «commisurare la sanzione all’entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall’importo pagato in maniera difforme». Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore Federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di € 7.000,00 (settemila/00). Evidentemente, argomenta la Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congrua la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante. Conclude, dunque, la Procura Federale affinché l’adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascun deferito la sanzione dell’ammenda di ® 7.000,00 (settemila/00), […] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia […] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado». La società A.S. Taranto Calcio S.r.l. ed i Sig.ri D’Addario, nel proprio ricorso, eccepiscono (i) di aver proceduto ad effettuare pagamenti da un conto diverso rispetto a quello originariamente indicato all’atto dell’iscrizione al campionato soltanto dopo averne dato preventivamente comunicazione alla Co.Vi.So.C., (ii) l’inesistenza di una norma che vieta la sostituzione del conto dedicato con un altro conto corrente parimenti dedicato, nonché (iii) il comportamento corretto dei legali rappresentanti della A.S. Taranto Calcio S.r.l., i quali hanno preventivamente informato la Co.Vi.So.C. della sostituzione del conto. All’udienza dibattimentale, il rappresentante della ricorrente Procura Federale ha insistito per l’accoglimento dell’appello. I ricorsi devono essere riuniti e sono entrambi infondati. La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV, N.O.I.F. così recita: «Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento sia avvenuto mediante l’utilizzo di un diverso conto corrente, anche se comunicato alla Co.Vi.So.C., determina ugualmente la violazione della norma di cui all’art. 85 N.O.I.F., la quale prevede che il conto corrente “dedicato” debba rimanere sempre lo stesso. Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata. Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti tratti a procedimento, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00. Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 C.G.S., a tenore del quale “gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva». Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S. Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell’ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dalla reclamante Procura, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l’attribuzione di un corposo rilievo scusante all’errore sulla norma potrebbe suggerire nell’agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l’attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l’individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza. In tale quadro di riferimento, complessivamente considerato il materiale probatorio acquisito al giudizio, ritenuto come lo stesso non lasci trapelare, nella condotta dei legali rappresentanti della A.S. Taranto Calcio S.r.l.., un evidente atteggiamento di voluta contrapposizione all’ordinamento federale, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, reputa questa Corte congrua la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale. In questa prospettiva appaiono, peraltro, irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le argomentazioni addotte dalla Procura Federale con il secondo motivo di gravame, volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie. Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell’individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie. Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapponibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall’art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 12) e 13) come sopra rispettivamente proposti dall’A.S. Taranto Calcio di Taranto e dal Procuratore Federale, li respinge. Dispone addebitarsi la tassa relativa al reclamo n. 12).
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