CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 luglio 2011 promosso da: A.S.D. San Giuseppe Piacenza / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 luglio 2011 promosso da: A.S.D. San Giuseppe Piacenza / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV. LUIGI FUMAGALLI – ARBITRO AVV. AURELIO VESSICHELLI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 1591 del 24 giugno 2011 promosso da: F.C.D. San Giuseppe Piacenza, con sede legale in Piacenza, Via Gianelli, in persona del legale rappresentante pro tempore Vice Presidente Fulvio Farina, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via De’ Marchi n. 4/2 istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, in persona del Presidente Doot. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 9. intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal provvedimento, prot. n. 6945/1000 del 28 marzo 2011, con il quale il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale – Emilia Romagna la società sportiva oggi istante per la violazione dell’articolo 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in quanto era stato impiegato, per tredici partite della stagione sportiva 2010/2011, il calciatore Antonio Costantino, nonostante l’atleta dovesse ancora scontare la squalifica per un turno, comminata la stagione precedente quand’era tesserato con un’altra società sportiva. La Commissione Disciplinare Territoriale – Emilia Romagna, con decisione del 18 aprile 2011, irrogava a carico della società sportiva la sanzione di punti 13 di penalizzazione da scontare nel corso della stagione sportiva 2010/2011, ed un’ammenda di € 500,00. Successivamente, in data 29 aprile 2011, la società istante promuoveva reclamo avverso la predetta decisione innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale. In data 26 maggio 2011, la Commissione, con comunicato ufficiale n. 91, accoglieva parzialmente il reclamo proposto dal San Giuseppe Piacenza, rideterminando in 5 punti di penalizzazione la pena da scontare nel Campionato Allievi Regionali 2011/2012 e in € 100,00 l’ammenda da versare a favore della Federazione. Con atto depositato in data 24 giugno 2011 prot. n. 1591, l’istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Luigi Fumagalli veniva nominato quale Arbitro della parte istante; l’Avv. Aurelio Vessichelli quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Luigi Fumagalli (Arbitro), Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 25 luglio 2011 presso la sede dell’arbitrato. La società San Giuseppe Piacenza formulava le seguenti conclusioni: «[…] Voglia annullare e/o revocare la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale con C.U. n. 91/CDN del 26/05/2011, annullando la penalizzazione di n. 5 (cinque) punti in classifica da scontarsi nel campionato ‘Allievi Regionali’ 2011/2012, nei confronti della F.C.D. San Giuseppe Piacenza. In subordina, Voglia commutare l’anzidetta sanzione in quella dell’ammenda, considerata la particolarità del caso di specie e la buona fede dell’istante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per quanto attiene ai costi di funzionamento della presente procedura. Con riserva di ulteriormente argomentare, produrre e dedurre, anche nel merito». Con atto depositato in data 11 luglio 2011 prot. n. 1678 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «La FIGC conclude per il rigetto delle domande avversarie e per la condanna della società attrice alla refusione delle spese di lite e dei diritti amministrativi versati». All’udienza del 25 luglio 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, le parti, previa autorizzazione del Collegio, anticipavano la discussione. Il Collegio, all’esito della discussione, si riservava trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. I. La società sportiva ricorre affinché venga accertata e dichiarata l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 26 maggio 2011, con conseguente annullamento o, in subordine, commutazione della penalizzazione di punti 5 da scontare nella stagione sportiva 2011/2012. Il sodalizio emiliano conferma di aver schierato il giocatore sin dall’inizio della stagione sportiva 2010/2011, ma ignaro di quanto accaduto nelle fasi finali della stagione precedente, «in quanto: a) verificatosi in un altro campionato (‘giovanissimi’ anziché ‘allievi’); b) relativo a società terza (Fontana Audax), diversa tanto dalla istante, quanto dalla compagine di precedente tesseramento del calciatore; c) riferito ad una manifestazione (fase finale del campionato ‘giovanissimi regionali’) cui la F.C.D. San Giuseppe non aveva partecipato. Per tali ragioni, peraltro, la scrivente, lo si ricorda, ha già subito la sanzione delle perdita di una gara, oltre all’ammenda, nonché ad inibizioni nei confronti del calciatore e del dirigente accompagnatore». La società istante, inoltre, osserva come abbia rispettato e non violato il dettato dell’art. 22 C.G.S., dal momento che l’atleta, «squalificato alla fine della stagione 2009/2010, ha cambiato società in pendenza di sanzione (ovvero a cavallo tra la s.s. 2009/2010 e la s.s. 2010/2011), cosicché, ai sensi dell’art. 22 C.G.S., il provvedimento avrebbe dovuto essere espiato con la prima squadra del F.C.D. San Giuseppe Calcio, nel campionato di terza categoria. Come si evince dai calendari delle rispettive manifestazioni, il campionato di terza categoria è iniziato il 12 settembre 2010, mentre quello della categoria ‘Allievi regionali’ il successivo giorno 19. Pertanto, Costantino ha regolarmente espiato la sanzione comminategli alla fine della stagione 2009/2010 in occasione della gara Baby Brazil – San Giuseppe Calcio, disputata il 12 settembre 2010, con conseguente sua regolare partecipazione a tutte le gare oggetto del deferimento». II. La società sportiva osserva, altresì, come possa essere configurabile «l’esimente del cd. ”errore scusabile” in casi simili, con conseguente non punibilità dei tesserati». Infatti, la difesa della società, dopo aver riportato alcuni precedenti orientamenti della Corte di Giustizia Federale, del TNAS e della Commissione Disciplinare Nazionale sostiene, osserva come «in caso di contrasti nell’interpretazione della legge, assume rilievo l’elemento soggettivo dell’agente, il cui affidamento incolpevole, ingenerato dallo svolgimento dei fatti sopra descritto, appare più che giustificato». Conseguentemente, la compagine emiliana illustra quelle circostanze che, a suo dire, confermerebbero la buona fede della società nel comportamento intrattenuto. Infatti, «a) si tratta di una società che svolge attività di settore giovanile in ambito regionale; b) il calciatore in esame, al momento del tesseramento, aveva poco più di 14 anni, e non ha riferito alcunché circa la sanzione disciplinare ricevuta; c) il provvedimento disciplinare è stato irrogato allorquando Costantino era tesserato per la Fontana Audax, società terza rispetto ai sodalizi parti del trasferimento del calciatore dall’A.C. Rottofreno alla F.C.D. San Giuseppe Piacenza, cosicché, al momento della variazione di tesseramento, la scrivente non è stata informata; d) la sanzione è stata irrogata in occasione dell’ultima gara disputata dal Costantino nelle file dell’A.C. Rottofreno, all’esito di una finale regionale, dopo di che lo stesso ha cambiato categoria di appartenenza per sopraggiunti limiti di età, oltre che società di appartenenza». III. Infine, la difesa di parte istante deduce come il sodalizio emiliano «ha più volte vinto la “Coppa Disciplina”, di varie categorie, e, nella prassi, le formazioni della reclamante si classificano sempre nei primi posti di tali graduatorie, con lievi penalità e comunque, in ogni caso, senza riportare sanzioni per situazioni estranee a normali episodi di gioco». Inoltre, continua il San Giuseppe Piacenza, la squadra degli Allievi, nel corso dell’ultima stagione sportiva, ha vinto il premio “SportivaMente CONI”, per essere stata protagonista di un apprezzato gesto di fair play sportivo, con grande risalto mediatico nazionale. Conseguentemente, una sanzione così importante come quella comminata alla società determinerebbe il superamento dei limiti previsti nella graduatoria della “Coppa Disciplina”, con automatica esclusione del Sam Giuseppe Piacenza dalle manifestazioni regionali. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie vengano rigettare. I. In primo luogo, la Federazione, riportandosi a quanto dedotto ed evidenziato dalla Commissione Disciplinare, osserva come «al Costantino non era permesso di disputare le gare del campionato di III Categoria in ragione della sua giovane età e, di conseguenza, la giornata di squalifica inflittagli al termine della stagione 2009/2010 non può considerarsi scontata in occasione della prima giornata di detto campionato (campionato, peraltro, al quale il giovane Costantino non ha mai preso parte per tutta la stagione sportiva)». II. In secondo luogo, la difesa dell’intimata contesta l’interpretazione che il sodalizio emiliano fornisce della disposizione ex art. 22, comma 6, CGS, in quanto la stessa, al contrario, è di «chiara lettura». Infatti, la disposizione «prescrive ai giovani tesserati che mutino la categoria di appartenenza, di scontare eventuali residui di squalifica del precedente campionato con la società per la quale sono tesserati la stagione successiva, e per il campionato della categoria che si apprestano a disputare in ragione della loro età». Pertanto, la società sportiva «era unicamente onerata di consultare quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 48 del 3 giugno 2010 (in relazione all’ultima gara disputata dal Costantino), così come richiesto a qualsiasi società sportiva che provveda al tesseramento di un nuovo calciatore». III. Con riferimento alla sanzione inflitta alla società sportiva, la difesa della FIGC ritiene la stessa «pienamente congrua e adeguata, […]anche in relazione ai precedenti lodi arbitrali di codesto Tribunale». Ciò che giustifica la sanzione inflitta alla compagine emiliana sta nel fatto che «si è anche in presenza di un grado di colpa assai significativo, avendo omesso la società attrice di prendere visione del Comunicato Ufficiale che aveva irrogato la sanzione al proprio tesserato». 3. La domanda è infondata e deve essere rigettata. La Commissione Disciplinare Nazionale, con il provvedimento impugnato, ha correttamente escluso la fondatezza della tesi della parte istante laddove si assume che la squalifica irrogata al calciatore Costantino avrebbe dovuto essere (e sarebbe stata) scontata nella prima squadra (Terza Categoria) poiché l’atleta aveva, nel frattempo, cambiato società di appartenenza. Si oppongono, infatti, a questa conclusione almeno due argomenti. In primo luogo, il calciatore, nato il 14 marzo 1995, non avrebbe potuto partecipare al Campionato della Terza Categoria in assenza dell’autorizzazione del Comitato regionale competente per territorio; tale autorizzazione ex art. 34, 3° comma, delle NOIF non risulta che sia mai stata richiesta. In secondo luogo, come rilevato nella memoria della FIGC, al campionato in questione il calciatore non ha mai preso parte per tutta la stagione sportiva. Deve, pertanto, escludersi che la squalifica de qua sia stata scontata nella prima giornata del Campionato di terza Categoria. Neppure condivisibili appaiono le considerazioni relative alla configurabilità di un errore scusabile, derivante, tra l’altro, da una difficoltà ermeneutica generata dal testo della disposizione di cui all’art. 22, comma 6, del CGS. Si deve, infatti, osservare che la pubblicazione della squalifica sul C.U. del Comitato regionale Emilia Romagna n. 48 del 3 giugno 2010 abbia determinato una presunzione legale di conoscenza della sanzione anche per la società istante. Affermata la responsabilità della Società istante, il Collegio è chiamato a valutare la congruità della sanzione irrogata, già ridotta dal provvedimento impugnato. Il Collegio, innanzitutto, osserva che nella misura in cui il potere discrezionale degli Organi di Giustizia Federale non si pone in contrasto con le regole interne dell’associazione, con le norme imperative della legge italiana o, infine, con i principi fondamentali del diritto, il potere di revisione della decisione endo-federale incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all’associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. In linea con il TAS la sanzione imposta non deve essere manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall’organo disciplinare della Federazione (cfr., tra gli altri, Lodo Bonometti vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 29 settembre 2009 Arbitro Unico Fumagalli). Ebbene, nel caso di specie, la sanzione appare congrua e proporzionata rispetto alla natura e alla gravità dell’illecito. A tal riguardo, giova richiamare una recente decisione arbitrale pronunciata nell’ambito del TNAS con la quale, in fattispecie del tutto analoga, è stata irrogata la sanzione di n. 5 punti di penalizzazione in relazione alla irregolare partecipazione di un calciatore squalificato a n. 13 gare (cfr. Lodo U.S.D. Noto Calcio vs. Federazione Italiana Giuoco calcio, Arbitro Unico Benincasa, 5 maggio 2011). 4. Tutte le altre domande, eccezioni e istante debbono ritenersi assorbite. Le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. respinge l’istanza di arbitrato; 2. condanna A.S.D. San Giuseppe Piacenza al pagamento delle spese per assistenza difensiva sostenute dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che liquida in € 1.000 oltre spese generali, IVA e CPA; 3. pone a carico di A.S.D. San Giuseppe Piacenza e fermo il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, che liquida in € 3.000,00 oltre spese e accessori; 4. pone a carico di A.S.D. San Giuseppe Piacenza il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 25 luglio 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Luigi Fumagalli F.to Aurelio Vessichelli
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