• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011
30) RICORSO DEL SIG. FABBRI GIANNI, GIÀ PRESIDENTE E SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 5 E 6, C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE HELLAS VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011 E ALESSANDRIA/RAVENNA DEL 20.3.2011, – NOTA N. 603/1615PF10- 11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011
30) RICORSO DEL SIG. FABBRI GIANNI, GIÀ PRESIDENTE E SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 5 E 6, C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE HELLAS VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011 E ALESSANDRIA/RAVENNA DEL 20.3.2011, - NOTA N. 603/1615PF10- 11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
Il signor Gianni Fabbri, già presidente e socio di riferimento della società Ravenna Calcio S.r.l., ha proposto, come in atti rappresentato e difeso, ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, con la quale, per quanto qui rileva, la predetta Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto al reclamante la sanzione dell’inibizione per anni 5, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6, C.G.S., per «l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di due illeciti sportivi aggravati, attesa la posizione di vertice rivestita dal deferito nella società Ravenna con ampio potere decisionale». Il procedimento ha origine dal provvedimento del 25 luglio 2011 del Procuratore Federale, con il quale sono stati deferiti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale n. 44 soggetti (tra tesserati e società), tra cui, appunto, per quanto qui interessa, il signor Gianni Fabbri. Come noto, l’indagine federale è stata avviata a seguito delle notizie di stampa relative all’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione, alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio. Di tale organizzazione facevano parte diverse persone, alcune delle quali soggette alla giurisdizione della F.I.G.C.. Aperto, pertanto, uno specifico procedimento, la Procura Federale provvedeva a richiedere, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 401/1989, in relazione all’art. 116 c.p.p., copia degli atti di possibile interesse sportivo alla Procura della Repubblica di Cremona, che, con nota 9 giugno 2011, trasmetteva, per quanto di competenza, copia della comunicazione di notizia di reato della Questura di Cremona del 26 aprile 2011, copia della richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari della Procura della Repubblica di Cremona in data 18 maggio 2011, copia dell’ordinanza di applicazione della predetta misura emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 28 maggio 2011. Veniva, altresì, acquisita, tra l’altro, copia dei verbali degli interrogatori resi al P.M. ed al G.I.P. dai soggetti sottoposti a misura cautelare, copia dei verbali delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, copia di alcuni verbali di perquisizione e sequestro. Sul piano generale, osserva la Procura federale, come il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento consenta di ritenere comprovata la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti. Occorre, poi, considerare «che le condotte poste in essere dai tesserati erano finalizzate all’alterazione del risultato delle gare o per motivi di classifica o per l’effettuazione di scommesse dall’esito assicurato. Talvolta, anzi, le due finalità sopra indicate erano perseguite congiuntamente dagli stessi soggetti agenti» (cfr. deferimento). Inoltre, evidenzia la Procura federale, la considerevole mole di conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti e, dunque, quanto emerso dall’attività di captazione, è stato poi verificato attraverso riscontri consistenti sia nell’acquisizione di documenti, che nella escussione di testimoni e responsabili dei fatti. Si legge, ancora, nel corposo provvedimento di deferimento della Procura federale: «nel presente procedimento appaiono realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, in ordine alle quali il mancato conseguimento del risultato “combinato” non può assumere alcun rilievo ai fini della integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, C.G.S., in virtù della anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire tali effetti». Con particolare riferimento all’episodio relativo alla gara Hellas Verona/Ravenna del 27.2.2011 deduce la Procura Federale come il servizio di intercettazione attivato nel corso delle indagini, alla luce dei riscontri testimoniali e documentali, ha permesso di accertare un evidente tentativo di interferire sulla partita in questione, posto in essere, da Massimo Erodiani, che ha tentato di «organizzare in concorso con altri l’alterazione della gara al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro» e Giorgio Buffone, che ha tentato di «organizzare in concorso con altri l’alterazione della gara, in particolare offrendo ala società Verona per il tramite del D.S. Gibellini di vincere con modalità particolari al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro» (cfr. deferimento). Di tale tentativo, secondo la prospettazione della Procura Federale, Fabbri era a conoscenza, anzi avrebbe concordato con Buffone le stesse modalità di alterazione. Quanto alla gara Alessandria/Ravenna del 20 marzo 2011, la Procura Federale mette in risalto come «l’attività di intercettazione telefonica consentiva di acquisire importanti ed incontestabili elementi a supporto del tentativo posto in essere dalle società del Ravenna Calcio e dell’Alessandria, finalizzato a trovare un accordo per la manipolazione e pilotaggio del risultato finale della gara» (cfr. deferimento). Nel caso di specie, pertanto, secondo la Procura Federale, emergerebbe la responsabilità, tra gli altri, di Giorgio Veltroni e Giorgio Buffone, rispettivamente, all’epoca dei fatti contestati, presidente - amministratore unico dell’U.S. Alessandria 1912 S.r.l. e direttore sportivo del Ravenna Calcio S.r.l., in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S., «per avere, prima della gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato …» (cfr. deferimento). Del suddetto incontro e delle finalità dello stesso vi sarebbe prova della conoscenza da parte di Giorgio Fabbri, «secondo quanto dichiarato dal Buffone e secondo quanto emerge dalle intercettazioni progr. 417 del 16.3.11 e 615 del 19.3.11 del già richiamato R.i.t. 69/11 (in questa ultima telefonata testualmente il Buffone riferisce al Presidente: comunque di là non si sono fatti sentire … e quindi immagino che domani tocca vincere)» (cfr. deferimento). Da qui il deferimento di Gianni Fabbri e la conseguente richiesta di inibizione per anni 5 e preclusione avanzata dalla Procura Federale all’esito del dibattimento svoltosi innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale riunitasi nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2011.
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, l’incolpato faceva pervenire memoria difensiva istruttoria, con relativa documentazione. Al dibattimento, il deferito, come rappresentato e difeso, ha illustrato ed integrato le proprie deduzioni e precisato le conclusioni. Al termine della camera di consiglio la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, Gianni Fabbri responsabile dell’illecito contestato, irrogando allo stesso la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque). La Commissione Disciplinare Nazionale ha, infatti, ritenuto che dagli atti e dalle risultanze del dibattimento «emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 C.G.S.». In particolare, quanto alle due gare che acquistano rilievo in ordine agli illeciti sportivi contestati al reclamante, la Commissione di prime cure ha ritenuto che per l’incontro Hellas Verona – Ravenna del 27.2.2011, «dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati sia dinanzi alla Autorità giudiziaria sia dinanzi alla Procura federale, risulta che Erodiani, Buffone e altre persone non tesserate si accordano per alterare il risultato della gara» e che «della organizzazione del tentativo viene portato a conoscenza anche Fabbri, rappresentante di riferimento del Ravenna (seppur non più con la qualifica di Presidente, essendo cessato dalla carica dal 18.12.2010, ma con quella di Consigliere di amministrazione), il quale peraltro appare non solo consapevole dell’attività illecita di Buffone ma anche concorrente nella stessa» (cfr. decisione C.D.N. – Com. Uff. n. 13/CDN). Evidenzia, infatti, la Commissione Disciplinare Nazionale come secondo le dichiarazioni di Buffone fu proprio Fabbri a presentargli «un soggetto non tesserato (I.M.), indicato come interessato all’acquisto di quote della Società e persona insieme alla quale si sarebbe dovuto attuare il progetto di ricavare denaro da scommesse su partite di calcio del Ravenna». Proseguono i primi giudici: «Precisa Buffone che “questo progetto era condiviso dal Presidente Fabbri che era di fatto il mio interlocutore”». Quanto alla gara Alessandria – Ravenna del 20.3.2011, è pacifico l’incontro tenutosi a S. Sepolcro il 17.3.2011 tra Giorgio Veltroni, all’epoca dei fatti presidente ed amministratore unico dell’U.S. Alessandria 1912 S.r.l. e Giorgio Buffone, all’epoca direttore sportivo del Ravenna Calcio. Nello stesso tempo è comprovato, anche secondo anche quanto ammesso da quest’ultimo, che l’incontro ha avuto ad oggetto il tentativo di concordare il risultato della gara medesima. «Nella vicenda», afferma la Commissione Disciplinare Nazionale, «Fabbri viene costantemente informato da Buffone ed è dunque parte attiva della trattativa, oltre ad esserne concorrente in esecuzione di un “programma” inteso a reperire fondi a favore della Società Ravenna attraverso scommesse su partite combinate». Né possono essere accolte, secondo la Commissione Disciplinare Nazionale, tesi difensive volte a screditare l’attendibilità del Buffone e delle sue dichiarazioni confessorie. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il sig. Gianni Fabbri, come in atti rappresentato e difeso. Lamenta, anzitutto, Fabbri, come l’organo giudicante di primo grado abbia fondato il proprio convincimento sulle inattendibili dichiarazioni accusatorie rese da Buffone, «non tenendo, invece, nella benché minima considerazione le solide argomentazioni difensive prospettate dall’odierno ricorrente (si vedano, al riguardo, le “note riassuntive della discussione orale” depositate nel corso della riunione del 4/08/2011)» (cfr. ricorso). L’inattendibilità di Buffone, a dire del reclamante, è resa evidente dal fatto che lo stesso ha «dichiarato di aver posto in essere alcuni tentativi di illecito sportivo non per fini personali, ma solo ed esclusivamente perché – in ragione del suo legame con il Ravenna Calcio – intendeva salvare la società dalla grave situazione finanziaria che la affliggeva tramite i proventi delle scommesse. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia innanzi al G.I.P. presso il Tribunale di Cremona il Buffone ha, in particolare, affermato che i soldi servivano “per cercare di pagare gli stipendi ai calciatori e di pagare i contributi che ultimamente non stavamo pagando” (v. pag. 9 trascrizione interrogatorio Buffone del 4.6.2001 innanzi al G.I.P.)» (cfr. ricorso). Assunto, questo, secondo la difesa del reclamante, clamorosamente smentito dalle risultanze documentali acquisite al dibattimento che dimostrano come il Ravenna non si trovasse affatto, all’epoca dei fatti, nella paventata situazione di difficoltà economico – finanziaria ed aveva, peraltro, regolarmente corrisposto stipendi e contributi. Risulterebbe, pertanto, totalmente infondato e fuorviante il preteso “movente” che avrebbe animato Buffone, ossia quello di reperire fondi a favore della società Ravenna attraverso scommesse su partite combinate. Evidenzia, ancora, il reclamante come «secondo l’ipotesi accusatoria – condivisa dal giudice di primo grado – il Buffone sarebbe pesantemente coinvolto in una numerosa serie di episodi di illecito sportivo – la maggior parte dei quali relativi a società diverse dal Ravenna Calcio – rispetto ai quali avrebbe, con tutta evidenza, agito in veste di accanito scommettitore e, quindi, per fini esclusivamente personali […] Che il Buffone abbia agito per finalità personali (e del tutto estranee agli interessi del Ravenna Calcio) è chiaramente dimostrato, d’altra parte, anche dalle intercettazioni telefoniche relative alla gara Hellas Verona – Ravenna» , dalle quali si evince come il Buffone avesse chiesto per sé «un compenso di € 20.000,00 per l’informazione fornita, ed avesse anche preteso ed ottenuto un consistente anticipo su tale somma» (cfr. ricorso). Si legge ancora nell’atto di appello: «Sempre sotto il profilo dell’inattendibilità del Buffone, dalla lettura dell’interrogatorio reso al G.I.P. in data 4.6.2011 appare evidente come il Buffone sia giunto a prospettare un coinvolgimento del Presidente Fabbri nel proprio illecito agire solo a seguito di ripetute e suggestive domande poste dal G.I.P. e del P.M.» (cfr. ricorso), negando, peraltro, in prima battuta di aver ricevuto indicazioni da Gianni Fabbri e solo successivamente confermando l’ipotesi accusatoria, ma solo per mere finalità strumentali, volte ad “alleggerire” la propria posizione processuale. L’analisi delle singole gare contestate al Fabbri dimostrerebbe, poi, l’assoluta estraneità dello stesso alle condotte poste in essere da Buffone ed il difetto di elementi di riscontro esterni rispetto alle dichiarazioni accusatorie rese da quest’ultimo. Conclude ed insta, pertanto, la difesa del ricorrente, per il proscioglimento del signor Gianni Fabbri dagli illeciti contestati e, «qualora l’Ecc.ma Corte di Giustizia Federale volesse ritenere –ma non si vede come possa – che il Fabbri sia stato posto in qualche modo a conoscenza anche del tentativo di illecito posto in essere dal Buffone con riguardo alla gara Hellas Verona/Ravenna, analogamente a quanto già detto in relazione alla gara Alessandria/Ravenna dovrà derubricare il fatto oggetto di contestazione nella meno grave ipotesi di omessa denuncia, con conseguente riduzione della sanzione inflitta con la decisione impugnata» (cfr. ricorso). All’udienza dibattimentale tenutasi il 18 agosto 2011, il Procuratore Federale, ribadito il concorso di Fabbri nell’illecito in contestazione e sottolineato come la documentazione prodotta dalla difesa del reclamante rappresenti ulteriore conferma delle difficoltà del Ravenna Calcio e come solo con gli afflussi finanziari dei nuovi soci la società abbia superato le medesime, ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione gravata. La difesa, illustrate le ragioni del ricorso ed evidenziato come nel periodo di interesse (febbraio – aprile 2011) il Ravenna, come anche risulterebbe dalla certificazione Covisoc, ha corrisposto regolarmente stipendi e contributi, ha concluso per la riforma della decisione impugnata e l’accoglimento delle proprie istanze conclusive in atti rassegnate. All’esito della camera di consiglio ritiene questa Corte di poter accogliere il ricorso in appello e di dover assolvere, seppur con la formula dubitativa, Gianni Fabbri dagli addebiti contestati, per i seguenti Motivi Secondo la ricostruzione della Procura Federale, come accolta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, del tentativo di combine posto in essere da Giorgio Veltroni e Giorgio Buffone relativamente alla gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011 era compartecipe anche Gianni Fabbri. Occorre, brevemente e per inciso, a tal riguardo rammentare come sia pacifico e, peraltro, ammesso dagli stessi interessati, che nei giorni immediatamente precedenti l’incontro Alessandria/Ravenna, fissato per il 20.3.2011, Giorgio Buffone, all’epoca direttore sportivo del Ravenna Calcio s.r.l. e Giorgio Veltroni, all’epoca presidente ed amministratore unico della U.S. Alessandria 1912 S.r.l., si siano dapprima sentiti telefonicamente e, poi, incontrati a San Sepolcro. In particolare, l’attività di captazione posta in essere dalla Questura di Cremona, ha consentito di appurare che, nella telefonata del 13.3.2011 delle ore 21,47 (cfr. tel. prog. n. 219 - Rit. 69/11), Buffone invitava Veltroni a fare una “riflessione” sulla partita. È, poi, lo stesso Veltroni che, il 16.3.2011, alle ore 12,36, chiama Buffone per fissare un appuntamento per il giorno successivo (cfr. tel. prog. n. 370 - Rit. 69/11). Appaiono, poi, in tal ottica, inequivoche le dichiarazioni rese da Giorgio Buffone innanzi al G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 4.6.2011 nell’ambito del noto procedimento penale n. R.G.N.R. 3628/10 – proc. penale n. R.G. 827/11 del Tribunale di Cremona. Riferisce Buffone che circa una settimana prima del programmato incontro di calcio Alessandria – Ravenna, lo chiamò il presidente dell’Alessandria e, nell’occasione, Buffone disse: «Presidente, faccia una riflessione sulla partita di domenica. Lui mi ha chiamato dopo, non so se un giorno, due, non so …». Alla domanda del G.I.P. sull’esito della “riflessione”, Buffone risponde: «Ci siamo incontrati, lui mi ha chiesto, io pensavo anche che mi incontrasse, anche per il fatto, siccome l’Alessandria, era ai vertici, noi comunque venivamo anche se avevamo perso credo a Verona, era nella partita dopo che … a Verona poi avevamo fatto una buona gara, può darsi che magari si poteva, poteva anche chiedermi magari che un pareggio poteva anche andare bene, insomma, ecco. Invece, mi aveva chiesto che voleva …». «Vincere?», chiede il G.I.P. «… ed allora», prosegue Buffone, «gli ho detto “se vuoi vincere, fammi capire come vuoi vincere?” lui mi aveva offerto 50 mila euro, allora io ho risposto “se 50 mila euro, te ne offro io 100” ma era un modo dire, dove vai uno perde una partita per 50 mila euro!». Il G.I.P.: «troppo poco». Buffone: «Cioè, voglio dire non ha senso, voglio dire!». Il G.I.P.: «Certo, quindi, non vi conveniva perderla per pochi soldi?». Buffone: «Cioè, voglio dire, non aveva nessun senso. E quindi, non … anche qui, non abbiamo fatto assolutamente nulla». Precisa, poi, Buffone: «Ci siamo incontrati a San Sepolcro». G.I.P.: «In Toscana, no?». Buffone: «Si, perché lui è di Monte San Savino». G.I.P.: «Ma Veltroni … ». Buffone: «Veltroni, pensavo io che mi chiedesse di pareggiare ed invece …». G.I.P.: «”Invece di propormi un pareggio mi ha proposto una vittoria dell’Alessandria con un guadagno più o meno di 50 mila euro?”». Buffone: «Si, mi ha offerto 50 mila». G.I.P.: «”Proposta inaccettabile perché la somma era modesta”». Buffone: «Perché non avevamo convenienza». Nel verbale 8.6.2011 di interrogatorio di Giorgio Buffone, quale persona sottoposta ad indagini, svoltosi avanti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, è dato, tra l’altro, leggere: «Quanto ad Alessandria – Ravenna confermo quanto riferito al GIP e cioè il contatto avuto con il Presidente dell’Alessandria Veltroni ma in tale occasione non c’è stato l’accordo in quanto le cifre offerte e richieste non corrispondevano». Del resto, del tentativo di concordare il risultato della gara Alessandra/Ravenna del 20.3.2011, vi è riscontro anche nella conversazione telefonica intercettata nell’ambito del procedimento penale prima richiamato, nella quale, Buffone comunica al proprio interlocutore di aver avuto un incontro con il presidente dell’ Alessandria Calcio per cercare di combinare anche quest'ultima gara. Di seguito, si riporta uno stralcio della suddetta conversazione telefonica tra Buffone e M.P., soggetto (estraneo all’ordinamento sportivo) indagato, nell’ambito del procedimento penale sopra indicato, in relazione all’organizzazione dell’associazione volta a «commettere in via stabile ed organizzata, con cadenza almeno settimanale, una pluralità di delitti di illecito sportivo, di cui all’art. 1 legge 401/1989, nonché di truffe ai danni delle società di calcio e degli scommettitori leali, associazione che interferiva su una pluralità di partite di calcio della Lega Pro, della serie B) e della serie A)» (cfr. richiesta 18.5.2011, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, di ordinanza di custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari): «Buffone: ieri mi sono incontrato col presidente loro M.P.: si Buffone: solo che loro ci hanno chiesto che vogliono vincere M.P.: immaginavo Buffone: eh e però in una maniera .. poco appetibile poco poco quindi io gli ho detto che l'importante era invece fare quell'altro risultato e lui adesso oggi parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere M.P.: allora GIO' io Buffone: però non la vedo semplice M.P.: io ti dico questo per tempi avvenire nel caso della serie "C" Buffone: si M.P.: la partita articolata COI e noi volevamo fare a VERONA Buffone: uhm … l'X (pareggio) o il due o l'''OVER'' M.P.: adesso non le fanno fà più già Buffone: ah M.P.: allora a noi ci interessa o l'uno Buffone: Uhm M.P.: Oppure "Over" tre e mezzo piu di quattro volte quelle robe li non te stà più a cervellà che vince il primo tempo che tanto non se fà niente Buffone: ah ho capito M.P.: già Buffone: va bè ma chi se si fà un discorso de pareggio il pareggio quindi M.P.: si (inc.le) pareggia alla grande Buffone: ehhh lo sò però sto aspettando oggi oggi che mi chiami e ancora non mi ha chiamato ha detto che voleva parlare prima lui e voleva vincere con noi insomma ecco io gli ho detto di no anche perché si è presentato con una miseria e ho detto se non ti presenti con almeno tre volte quello che mi hai detto M.P.: levami una curiosità con quanto si è presentato Buffone: 50 (cinquanta) M.P.: eh un pò pochini Buffone: io gli ho detto che gliene davo cento per vincere noi capito? e lui non c'è stato quindi oggi parlava li con l'allenatore e poi mi faceva sapere ancora non mi ha chiamato e poi un altra cosa con giù avevi sentito poi dell'altra cosa per lunedì loro giocano lunedì [….] M.P.: tu pensi che c'è la fai a bracciate Buffone: eh io quello che gli ho fatto capire che è importante anche per loro capito? e lui ha detto lui era in quell' altra ottica ha detto che oggi parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere io non lo visto mal to era più per l'altra ipotesi capito? però così è impossibile M.P.: O Già quella che ti ho detto io Buffone: eh M.P.: quella che ti ho detto io quella che ti ho detto io non la fà divulgare perché vedi che non se sà eh .. E stata una roba fatta molto in sordina eh» (cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull' utenza avente il numero 0719331487 come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona Progressivo n° 1030 Data: 18/03/2011 Ora: 15:01:56 Durata: 0:05:20 - Chiamata: Uscente Interlocutore: 0544212052 in uso a Buffone Giorgio - Intestatario: Ravenna Calcio S.r.l.). Ancora, nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale il 6.7.2011, Giorgio Buffone, con riferimento alla partita con l’Alessandria del 20.3.2011, afferma di aver portato a conoscenza dell’allenatore Leonardo Rossi che si sarebbe «incontrato con il Presidente di quella squadra per negoziare un pareggio … Questo colloquio avvenne il 16 marzo 2011 ed è quello oggetto della telefonata progr. n. 378 Rit 69/11, nel quale mettevo al corrente Rossi del futuro incontro con il Presidente Veltroni. Tale incontro poi avvenne con il Veltroni il 17.3.2011 di fronte all’albergo Borgo Palace di San Sepolcro (AR). Sono salito sulla sua macchina e dopo diversi chilometri ci siamo fermati presso un bar, in un paese che non ricordo. Qui Veltroni mi offrì 50.000 euro per la sconfitta del Ravenna ad Alessandria, ma io non accettai in quanto avevo in animo di negoziare un pareggio». Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, è lo stesso Veltroni, in occasione dell’audizione del 14.7.2011 innanzi alla Procura Federale, che afferma che, nella conversazione telefonica preparatoria dell’incontro di San Sepolcro, Buffone «non mi anticipò il motivo dell’incontro, né io insistetti per saperlo, avendo chiaramente inteso che volesse parlarmi in via riservata di qualcosa di cui non preferiva parlarne telefonicamente». In altri termini, Veltroni comprende perfettamente di cosa, in realtà, si doveva discutere, perché altrimenti non vi sarebbe stato alcun problema a parlarne o, almeno, farne cenno per telefono e, considerato l’approssimarsi della gara del 20.3.2011, non poteva che trattarsi della “sistemazione” della partita di qualche giorno dopo. Ciò premesso, come si diceva, secondo l’assunto della Procura federale, anche Fabbri era a conoscenza del tentativo di concordare il risultato dell’incontro Alessandria – Ravenna. E di ciò si avrebbe riprova dall'ascolto della telefonata n. 417 del 16.03.2011 delle ore 21,02 - Rit.69/11 intercorsa tra il presidente del Ravenna calcio e Buffone, nel corso della quale quest’ultimo lo informa dell'appuntamento del giorno successivo con il presidente dell’U.S. Alessandria, Veltroni, auspicandosi un risultato positivo. Fabbri chiama Buffone: «Buffone: pronto Fabbri: Ciao Giorgio Buffone: Pres. ... volevo dire ... oggi mi ha chiamato il nostro amico Fabbri: si Buffone: da vederci domani pomeriggio Fabbri: eh Buffone: A lu .. Lei domani mattina è in giro? Fabbri: domani mattina sarei a letto fors .. boh Buffone: allora niente io vado … sento ... eee .. Fabbri: domani vai .. vai là per pomeriggio? Buffone: primo pomeriggio credo ma ci dobbiamo sentire domani mattina Fabbri: come? Buffone: ci dobbiamo sentire domani mattina Fabbri: Ah Beh ascolta io …in tarda mattinata comunque sono … cioè Buffone: eh Fabbri: dipende a che ora devi andar via Buffone: eh adesso vedo come so l’orario Fabbri: (incomprensibile) ... Buffone: esatto .. come so l’orario ci sentiamo dai … se … tanto Fabbri: (incomprensibìle) .. io vado a mangiare nel capanno domani Buffone: eeh al limite verso le undici va bene come orario? O è … o è presto Fabbri: si si tu .. no .. alle undici … alle undici può anche tranquillamente andare bene mi fai un fischio Buffone: eh va bene Ok vediamo se so qualcosa eehh Fabbri: quindi … quindi insiste Buffone: ma ... mi ha chiamato stamattina e poi m’ha detto ... allora .. gli ho detto … oh non ti ho sent e m’ha detto … eh mò allora e gli ho detto .. beh vediamoci no come siam messi domani ... e gli ho detto .. guarda io sto a Roma sto arrivando stasera tardi e ha detto … allora vediamoci domani quindi… Fabbri: è anche Ismet a Roma oggi Buffone: Ismet? Fabbri: si era a Roma anche lui oggi Buffone: ah … ho capito eeh va beh io con lui me me devo sentì per stà cosa oppure no … Non credo no mi sento prima quello che vogliono fare quelli su là' Fabbri: si si si certo Buffone: eh perché .. spero che insomma vogliono fare: una cosa che può bene … che può andar bene anche a noi immagino Fabbri: ah no va beh Buffone: spero Fabbri: altrimenti Buffone: eh .. vediamo un po’ vedi può essere una buona cosa …..il fatto che t’ha .. ha chiamato lui … quindi Fabbri: eh ma sai … normale anche Buffone: eh .. beh insomma Fabbri: adesso sono .. no … considera un certo privilegio dai Buffone: eh vediamo adesso comunque se è un orario giusto io domani passo lì verso quell’ora a Ravenna e facciam due chiacchere se invece è prima o meno ta to sento e vedo che è una … se è una cosa fattibile o meno poi dopo magari ci vediamo dopo insomma in qualche maniera facciamo Fabbri: si tanto io poi vado a vedere l’allenamento domani … è giovedì Buffone: mmm esatto .. va bene comunque ci sentiamo era per avvertire de sta cosa qua Fabbri: grazie mille Buffone: va bene … buona serata Fabbri: ciao Giò Buffone: arrivederci arrivederci Fabbri: altrettanto ciao». (cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull' utenza avente il numero 337606380, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 69/11 Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona, progr. n. 417 – Data: 16/03/2011 Ora: 21:02:33 - Durata: 0:02:31). Come si vede, nella conversazione non c’è alcun esplicito riferimento all’incontro che poi, effettivamente si terrà l’indomani, con il presidente dell’U.S. Alessandria. Tuttavia, dalla complessiva trama telefonica captata in entrata ed uscita dalle utenze in uso a Buffone, può affermarsi che questi si riferisca proprio all’incontro con Giorgio Veltroni. Nella telefonata n. 430 del 17.03.2011 delle ore 10,25 - Rit.69/11, infatti, Buffone parla con il presidente dell'Alessandria calcio fissando un appuntamento per vedersi nel pomeriggio. Nella successiva telefonata n. 433 del 17.03.2011 delle ore 10,27 - Rit. 69/11 Buffone informa Daniele Deoma che si stava recando all'appuntamento con il presidente dell'Alessandria e che gli avrebbe, quindi, immediatamente comunicato l’esito dell’incontro.. Del resto, poi, è lo stesso Gianni Fabbri sentito dalla Procura federale in data 4.7.2011 che riguardo alla suddetta telefonata con Buffone afferma: «… ricordo che in effetti si parlava di un incontro che il d.s. Buffone avrebbe avuto con il presidente dell’Alessandria, ritengo per definire la posizione del calciatore Scappini Stefano, in forza all’Alessandria, e, dalla ns. società dato in prestito per la Stagione Sportiva in corso. Preciso che, pertanto, l’incontro con il presidente dell’Alessandria era finalizzato al possibile trasferimento definitivo del predetto calciatore per la stagione successiva 2011-2012». Dato per ammesso, dunque, che nella conversazione sopra riportata tra Buffone e Fabbri ci si riferisca all’appuntamento con Veltroni, non è comunque possibile affermare, quantomeno con sufficiente certezza, che il primo riferisce al secondo anche che la ragione dell’incontro è proprio quella di tentare di trovare un accordo sul risultato della gara della domenica successiva Alessandria/Ravenna. Tantomeno, se ne può ricavare che sia lo stesso Fabbri a dare indicazioni in tal senso al suo direttore sportivo. Dal materiale acquisito al dibattimento emerge, poi, che nella serata del 17.3.2011, ossia il giorno dell’incontro Buffone – Veltroni, con un s.m.s. registrato con il numero 488 delle ore 19,51, Rit. n. 69/11, Buffone comunicava al suo presidente quanto segue: " Ok. Proposta non, interessante Buon Concerto". Messaggio che l’interessato spiega sempre nell’ottica della trattativa relativa alla posizione del calciatore Scappini, in prestito all’Alessandria e in comproprietà tra Sampdoria e Ravenna. Dichiara Fabbri alla Procura Federale nel corso dell’audizione del 4.7.2011: «confermo che ritenevo che Buffone si riferisse alla proposta in ordine al trasferimento definitivo del calciatore Scappini». Tesi che potrebbe trovare conferma nelle stesse dichiarazioni di Veltroni, secondo cui, all’inizio dell’incontro di San Sepolcro si parlò effettivamente, seppur in breve, della posizione Scappini. L’accusa ricava elementi indiziari utili all’incolpazione di Fabbri dalla telefonata n. 450 del 17.03.2011 - Rit. n. 69/11 intercorsa tra Giorgio Buffone e Daniele Deoma, nella quale i due fanno riferimento ad un incontro di calcio probabilmente da alterare. Nella circostanza quest'ultimo indica nel cittadino albanese I.M. la persona a cui doveva dare delle fideiussioni. La riprova che detto cittadino extracomunitario fosse il soggetto che materialmente effettuava le scommesse per conto del Ravenna calcio si ha quando il Buffone riferisce che aveva appena lasciato I.M. a parlare con il presidente. Prima di chiudere la telefonata, peraltro, Buffone conferma nuovamente l'appuntamento con il presidente dell'Alessandria. Di seguito, si riporta uno stralcio dell’intercettazione, negli aspetti di maggior interesse per il presente giudizio (Buffone chiama Deoma): Deoma: si Giò ... Buffone: eccomi […] Deoma: eh quindi poi mi muoverò di conseguenza … per quanto riguarda poi quell’altra situazione e ..s … e… con Ismet se lui vuole la garanzia Buffone: si sto già … al … ora io mi son visto oggi quando tu mi hai chiamato ero … poi dopo un po’ è venuto anche lui Deoma: si Buffone: per ved. .. per quello che c’era da fare qua capito? Deoma: si Buffone: adesso io sono andato via l’ho lasciato di là Deoma: con lui .. con (incomprensibile) .. Buffone: si si esatto .. eh quindi con lui siamo rimasti d’accordo comunque ci saremmo visti domani .. lui m’ha detto .. Giò fammi sapere … gli ho detto … guarda .. ci … siamo rimasti ci vediam domani ci vediam domani capito? Naturale che l’altro non sa Deoma: eehh Giorgio Buffone: mm Deoma: se c’è la situazione io Buffone: eh ma io la situazione infatti ti sto dicendo .. io te la Deoma: possiamo rischiare però Ismet deve … deve essere poi cauto a presentarsi come ci presenteremo noi in casa .. (incomprensibile) ... […] Buffone: va beh V.. tu sai tutto Deoma: allora eeh mi fai uno squillo .. io non ti chiamo e mi chiami tu più tardi Buffone: ti chiamo io quando ho fatto ciao Deoma: alle .. alle tre no? Buffone: no m’ha chiamato m’ha rinviato alle quattro e mezza Deoma: alle quattro e mezza Buffone: mi ha chiamato proprio cinque minuti fa che deve andare in ospedale che sua mamma è in ospedale Deoma: ma tu proprio .. proprio con il … il … Buffone: si ... il .. , Deoma: ah però … il … Buffone: si Deoma: ho capito ho capito ho capito Buffone: eh Deoma: va bene dai Buffone: e quindi devo .. c’ho appuntamento alle quattro e mezzo Deoma: tanto Giò siamo ancora a giovedì voglio dire […] (cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull' utenza avente il numero 337606380, come da decreto nr. 3628/10 n. RGNR - 69/11 - Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona - Progressivo n. 450 - Data: 17/03/2011 - Ora: 12:36:17 - Durata: 0:05:26). Ritiene questa Corte che neppure tale conversazione apporti elementi utili all’affermazione dell’effettivo coinvolgimento di Fabbri. Anzi. Infatti, Buffone, dopo aver affermato di aver lasciato il tale Ismet «di là» (ossia, secondo gli inquirenti, con il presidente Fabbri), aggiunge: «naturale che l’altro non sa». Secondo la ricostruzione dell’accusa il ricorrente era a conoscenza anche dell’illecito sportivo contestato a Buffone ed altri in relazione alla gara Hellas Verona/Ravenna del 27.2.2011. Si rammenta, per inciso, a tal proposito, come anche in questo caso numerosi, concordanti ed inequivoci siano gli elementi raccolti dagli inquirenti che consentono di ritenere ampiamente provato l’illecito sportivo in questione ed il concorso nello stesso da parte di diversi soggetti, tra cui, per quanto qui particolarmente rileva, lo stesso Giorgio Buffone, incontratosi, a tal fine, con Mauro Gibellini, direttore sportivo del Verona, presso l’azienda vinicola che il figlio dello stesso gestisce in Castelvetro (Mo). Peraltro, le dichiarazioni di Buffone su tale incontro sono accompagnate da circostanziati riferimenti e confermate anche dall’assegno di € 200,00 emesso dallo stesso per l’acquisto di due cartoni di vino Lambrusco. Sull’episodio Buffone dichiara: «In occasione dell’incontro, spiegando la situazione economica in cui versava il Ravenna, chiesi al Gibellini se era possibile combinare la partita con il Verona del 27.2.2011, ipotizzando una sconfitta del Ravenna. Preciso che non chiesi alcun corrispettivo al Gibellini perché il progetto non era quello di ricavare soldi dal Verona, ma di trasmettere ad I.M. il risultato di una partita sicura sul quale quest’ultimo avrebbe potuto veicolare un buon numero di scommesse. Gibellini rifiutò dicendomi che il presidente del Verona era in precarie condizioni di salute e di non aver, comunque, punti di riferimento per poter discutere una simile proposta, per cui riteneva la cosa assolutamente impraticabile. La cosa finì lì» (cfr. dichiarazioni Buffone 6.7.2011 alla Procura Federale). In una lunga conversazione tra M.P. e Massimo Erodiani, intercettata alle ore 20.28 del 22 febbraio 2011, «in cui venivano pianificate le combine di più partite, il primo confermava di dovere incontrare per l'indomani il Direttore Sportivo del Ravenna Buffone Giorgio, al fine di parlare "a voce" di questioni circa l'imminente incontro calcistico con il Verona» (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona e trascrizione di conversazione telefonica in arrivo avente il numero 3280548982, come da decreto nr. emesso dalla Procura dalla Repubblica di Cremona – Progressivo n. 1142 - Data: 22/02/2011 - Ora: 20:28:09). Alle ore 16,26 del giorno successivo Buffone forniva un aggiornamento a M.P. circa le modalità con le quali doveva raggiungere un accordo direttamente con la dirigenza della squadra veronese su una possibile sconfitta della squadra ospite, che logicamente, prevedeva, come contropartita, un conveniente riscontro economico. Si osservi come nella predetta conversazione il dirigente ravennate si lamenta del fatto che la propria dirigenza cambiava repentinamente idea sul comportamento da tenere. Si riporta di seguito uno stralcio della trascrizione dell’intercettazione con i punti di maggior interesse, per quanto qui di rilievo. M.P. chiama Buffone: «Buffone: pronto M.P.: ciao Gio … Marco Buffone: ciao… sei arrivato? […] M.P.: Oh Gio ..pensi di averci belle notizie per domani mattina? Buffone: A io guarda … io con sto scemo qui te lo dico tranquillamente cioè per me una cosa semplice no .. nel senso .. è come ti avevo detto .. eeh lui non lo so come la pensa … lui ha detto che stamattina ha detto che andava bene ma io adesso vado a parlare con lui mi dirà l’opposto di quello che ha detto lui stamattina … capito? M.P.: Andava bene per dici per abbracciarsi? Buffone: noo .. no no no non per quello che ti dicevo l’altra volta se devi fare una cosa la devi fare in modo che abbiamo le nostre convenienze no? E quindi M.P.: bravo Buffone: e te fai il segno della croce e amen voglio dire no M.P.: si Buffone: allora adesso sto andando da lui per capire se devo incontrarmi oppure no … proprio perché mi incontro (incomprensibile) se dà l’ok e non cambia parere perché già son due tre volte arriva all’ultimo momento ci mette un qualcosa di suo che ci rovina sempre tutto capito? Eh M.P.: si si Buffone: eh quindi adesso sto a sentire lui … vado adesso c’ho appuntamento (incomprensibile) ... […] Buffone: […] … perché è una cosa che è fattibile perché voglio dire, è vantaggiosa per gli altri quindi voglio dire non credo che cioè non devo mettere .. voglio dire hai capito? Di mio ci vuole solo l’assenso che è fondamentale perché dopo ti muovi … mi muovo solo quando c’ho un assenso ins… una cosa che io sono tranquillo che non dian problemi insomma ecco tutto lì M.P.: ok Giò .. […] (trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull' utenza avente il numero 3280548982, come da decreto n. 3628/10 n. RGNR - 53/11 – Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona - progressivo n. 1221 Data: 23/02/2011 Ora: 16:26:06 Durata: 0:04:32). Puntualmente giungeva dopo pochi minuti l'aggiornamento di M.P. al socio Massimo Erodiani che veniva informato sulla possibilità che il proprio referente del Ravenna gli confermasse la possibilità che la squadra interessata nell'imminente trasferta di Verona perdesse appositamente l'incontro. M.P. trovava pertanto difficoltà a garantire gli € 20.000,00 a Erodiani necessari per effettuare la scommessa sull'incontro già organizzato e definito "concluso" Benevento - Cosenza del lunedì successivo che avrebbe visto l'interessamento del portiere del Benevento Paoloni. Tale difficoltà era riconducibile al fatto che Buffone aveva chiesto un possibile anticipo sulla somma "contrattualmente" stabilita per la combine degli eventi calcistici che vedevano interessato il Ravenna Calcio (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona e progressivi n. 1223 e n. 1224 di cui al Rit. 53/11). L'articolata trattazione economica delle informazioni illecite ricevute dal direttore sportivo del Ravenna Calcio emergeva nella successiva conversazione intercettata tra i due alle ore 18,37 nel corso della quale, oltre a fare riferimento ad altre trattative illecite riconducibili alla combine di altri eventi, M.P. si raccomandava con il proprio interlocutore di dover garantire al dirigente sportivo la somma di € 20.000,00 per l'informazione preliminare sull'esito finale della partita. M.P. chiama Massimo Erodiani da un’utenza cellulare di un amico (che si trova in sua compagnia a Milano per la partita dell'Inter) in quanto ha il suo cellulare scarico): [….] Erodiani: ho capito Marco ma se dobbiamo dare venti a loro M.P.: eh Erodiani: sicuro che vuole essere … se noi investiamo .. metti quaranta M.P.: si Erodiani: sono per … fai uno e ottanta … sono trentadue M.P.: così Erodiani: sono venti a loro sono dodici .. dodici puliti che rimangono M.P.: allora mà Erodiani: eh M.P.: dodici puliti Erodiani: sono sei a testa in teoria […] Erodiani: perché io ti dico se una .. venti a loro va bene ci possono uscire ma questo qui sicuramente batterà cassa non la fa gratis M.P.: chi? Erodiani: l’amico nostro … non gli vuoi riconoscere niente? Questo ti dico […] M.P.: ci potrebbe interessare si … io l’unica cosa che .. debbo entro domani … debbo dire a questo qui di Ravenna (Buffone Giorgio ... ndr) se glieli do o no … eeh Erodiani: ok .. quello di Ravenna quanto vuole? M.P.: (incomprensibile) Erodiani: per lui? M.P.: quello vuole per lui venti per … eeeh per lui mà .. eeh Erodiani: per lui però ti dà per lui sui venti ti dà il parziale finale M.P.: lui … lui i venti mi dà la partita articolata io non sono stato pronto a dire che la partita articolata te non la … Erodiani: ma in C Marco in Italia chi … te la fà? chi te la fa in Italia… […] M.P.: Massimo .... Gianfranco è affidabile al cento per cento? Io su questo di Ravenna te do il mille per cento di affidabilità .. (cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull' utenza avente il numero 3294133642, come da decreto n. 3628/10 n. RGNR - 29/11 Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona Progressivo n. 2393 - Data: 23/02/2011 - Ora: 18:37:41 Durata: 0:17:11). La mattina del 24 Febbraio 2611, alle ore 9~7, M.P. chiama Massimo Erodiani affermando che stava prestando cure al proprio paziente Buffone. La ragione di tale chiamata era riconducibile al fatto che, come pattuito in precedenza, avesse fornito una somma di denaro al dirigente sportivo quale anticipo per la rivelazione della manipolazione della partita Verona - Ravenna, lo stesso non avrebbe più avuto l'intera somma di € 20.000,00 da consegnare ad Erodiani per l'investimento da effettuare sulla scommessa riguardante il posticipo del lunedì "Benevento/Cosenza" (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona). Nella conversazione telefonica intercettata alle ore 9,06 del 25 Febbraio 2011 Erodiani esterna a Gianfranco Parlato le proprie perplessità circa il comportamento di M.P. che appunto aveva affermato di essere intenzionato ad anticipare la somma di € 15.000,00 al Direttore sportivo del Ravenna. Tale impegno era stato mal recepito da Erodiani che per tale ragione avrebbe ricevuto da M.P. una somma ridotta rispetto a quella preventivata da investire su altri eventi già manipolati e considerati conclusi (cfr. progressivo n. 108 di cui al Rit. 46/11). Alle ore 18,46 M.P. contatta Buffone il quale gli riferisce di avere parlato con chi di dovere e che ora era in procinto di parlare con il suo Presidente. Su pressione di M.P. per conoscere se vi fossero buone novità il dirigente rispondeva: «dipende da noi» (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona). Alle 14,04 del 26 febbraio 2011 M.P. notizia Erodiani sulla circostanza di essere stato poco prima contattato dal dirigente del Ravenna il quale lo aveva informato che l'accordo con il Verona era saltato. M.P. riferisce di avere appreso che tale decisione era riconducibile alla paura di eventuali indagini della Federcalcio susseguenti ad un incontro calcistico preceduto da un ingente volume di giocate e che pertanto, nonostante l'accordo con il Ravenna avesse consentito al Verona di vincere la partita a costo zero pur se in maniera articolata (cioè con il preliminare accordo sull'esito del risultato parziale e finale), le due Società non si accordavano in tale senso (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona). Pacifico, dunque, il tentativo di “combinare” Hellas Verona – Ravenna, veniamo, adesso, al contestato coinvolgimento del ricorrente nel predetto illecito. A tal proposito si legge, tra l’altro, nel verbale 8.6.2011 di interrogatorio di Giorgio Buffone, quale persona sottoposta ad indagini: «effettivamente, per le ragioni che ho già esposto nel precedente interrogatorio, d’accordo con il mio presidente mi sono recato a parlare con il direttore sportivo del Verona Gibellini al quale ho esposto i problemi del Ravenna ed al quale ho proposto di combinare una partita anche se non siamo arrivati al punto di raggiungere l’accordo». Tuttavia, appena dopo lo stesso dichiarante afferma: «Devo dire che il presidente Fabbri, che pur avrebbe gradito rimpinguare le casse della società attraverso delle scommesse positive, in realtà quasi gli faceva piacere non aver raggiunto l’accordo. La partita pertanto non è stata combinata». E aggiunge che dopo il fallimento del tentativo di combinare l’incontro, riferì al presidente Fabbri «che si dimostrò sollevato di tale soluzione. Intendo precisare che il Fabbri viveva queste vicende con grande sofferenza perché da una parte gli sarebbe piaciuto vincere sul campo e dall’altra vedeva le problematiche economiche e finanziarie che dovevano in qualche modo essere risolte» (cfr. dichiarazioni Buffone 6.7.2011 alla Procura federale). Come si vede, con specifico riguardo alla posizione Fabbri, Buffone si mostra incerto e, per certi versi, si contraddice, anche perché sembrerebbe sostenere che il presidente è consapevole del tentativo di combine, ma non vuole alcuna combine. Quanto alle affermazioni rese da M.P. al G.I.P. del Tribunale di Cremona all’udienza del 3.6.2011, secondo cui Buffone «si muoveva sempre con il consenso del suo presidente», occorre, anzitutto, considerare che si tratta di una impressione che non può assumere la valenza probatoria propria di una testimonianza. È probabile che M.P. si sia fatto questa idea sulla base di quanto riferito dallo stesso Buffone che, però, aveva tutto l’interesse a far credere ciò a M.P., sia per “accreditarsi” ai suoi occhi, sia per suffragare le sue richieste di denaro e/o giustificarsi (scaricando la responsabilità del mancato accordo sul presidente) nei confronti dello stesso M.P. e degli altri appartenenti all’associazione dedita all’alterazione dei risultati per finalità di scommesse, per gli episodi in cui i tentativi di combine relative al Ravenna non andavano in porto. La tesi secondo cui il tentativo di Buffone di coinvolgere Fabbri possa spiegarsi nella prospettiva di accreditarsi e rafforzare la propria credibilità agli occhi di M.P. e degli altri compartecipi al progetto scommesse è, peraltro, avvalorata dallo stesso suddetto episodio relativo alla gara Hellas Verona – Ravenna. La gara è del 27.2.2011. Buffone dichiara di aver incontrato Gibellini, d.s. del Verona, circa 1 o 2 settimane prima. Le varie intercettazioni telefoniche, sopra per estratto riportate, ove si parla dell’organizzazione della stessa, si riferiscono al periodo dal 22 al 26 febbraio e proprio in queste, parlando con i vari interlocutori, Buffone lascia credere che deve parlare con Fabbri per avere l’assenso definitivo, quando invece Gibellini aveva già rifiutato ogni ipotesi di accordo! Che assenso, dunque, Buffone doveva ricevere dal proprio presidente, quando non vi era più in piedi alcuna «trattativa»? Né solidi e convincenti elementi di prova, a supporto della correttezza della tesi accusatoria accolta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, possono essere tratti dall’amicizia tra Fabbri ed il cittadino albanese I.M. Dall’ampia e dettagliata deposizione resa dal predetto al G.I.P. del Tribunale di Cremona alla udienza del 9.6.2011, infatti, sembra desumersi che Fabbri fosse convinto o si illudesse che I.M. lo avrebbe aiutato a trovare un acquirente cui cedere le proprie quote del Ravenna Calcio s.r.l.: «”guarda, facciamo una cosa”, mi ha detto “io non ho tanti soldi” “se io ti trovo un acquirente in Albania, se la legge ce lo permette, te puoi vendere delle quote?” “io lo posso vendere anche tutto”. Sua moglie voleva vendere tutto, Fabbri no, perché lui è un appassionato del calcio, più pazzo di me, mi ha detto: “non tutto” e poi: “va bene, fai quello che puoi fare, io vado e tratto con il direttore generale di questa compagnia che si chiama Eurolotto”» (cfr. verbale prima richiamato). Più questa, quindi, che non favorire I.M. nelle sue attività inerenti le scommesse, sembra essere la prospettiva degli incontri Fabbri – I.M. e la ragione per cui Fabbri presenta Giorgio Buffone allo stesso I.M.. Fragile, poi, la spiegazione fornita da Buffone circa il coinvolgimento di Fabbri nei tentativi di combinare i risultati di alcune partite. «... Ismet aveva anche a livello così diciamo verbale, ambizioni nel futuro, insomma, di portare il Ravenna a certi livelli. Però il problema nostro, di società Ravenna Calcio, perché io sono otto anni che lavoro nel Ravenna Calcio, proprio era di grande difficoltà economica di quest’anno, il superare quest’anno per noi era fondamentale perché poi dopo magari dal prossimo anno, con una cessione di società o che magari, lavori del nostro presidente magari andavano un pochino meglio … Quest’anno, siamo in grave crisi (“e Ismet in qualche modo” chiede il G.I.P.) dava una speranza per i prossimi anni, insomma, questo era quello che ho percepito io»: così Buffone al G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 4.6.2011. Agli atti del procedimento, infatti, vi è prova della regolare corresponsione dei compensi ai dipendenti e calciatori e del regolare pagamento dei contributi da parte del Ravenna Calcio, per ciò che concerne il periodo di riferimento dei due illeciti contestati (febbraio – marzo 2011). Anche dette circostanze, dunque, sembrano smentire la ricostruzione operata da Buffone delle ragioni (recuperare fondi per la “difficile” situazione finanziaria del Ravenna) dei tentati accordi delle due gare e della relativa conoscenza e condivisione da parte di Fabbri. Difetterebbe, del resto, l’interesse di Fabbri in tale prospettiva, atteso che se nel maggio 2011 cede le proprie quote è presumibile che da ben prima Fabbri fosse alla ricerca di acquirenti o nuovi soci del Ravenna Calcio. Inoltre, che Buffone agisse per interessi propri e dei partecipanti all’associazione di cui all’atto di deferimento della Procura Federale e non già per rimpinguare le casse del Ravenna Calcio è anche dimostrato dal compenso di € 20.000,00 chiesto a M.P. per l’informazione fornita in ordine al risultato di Hellas Verona – Ravenna, somma rispetto alla quale Buffone ottiene anche un consistente anticipo «raggirando – peraltro» il medesimo M.P. «visto che, come dichiarato dallo stesso Buffone, il direttore sportivo del Verona (Gibellini) aveva già da tempo rifiutato qualsiasi possibilità di accordo illecito» (cfr. ricorso; cfr. anche ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. del Tribunale di Cremona). Di particolare rilievo, poi, il fatto che alla precisa domanda del P.G. del Tribunale di Cremona all’udienza del 4.6.2011, «il presidente era a conoscenza, anzi, le dava indicazioni?», Buffone risponde: « … il presidente dava il bisogno di recuperare soldi per arrivare fino a fine campionato», ciò che se fatto, ovviamente, con strumenti leciti (ad es. sponsor, cessioni calciatori, riduzione spese, ecc.) è del tutto normale quale indicazione fornita da un presidente di società al suo direttore sportivo. Ed alla successiva domanda del P.G., «Ma su questo le dava indicazioni?» (ossia, sui tentativi di “combinare” le gare), la risposta istintiva, immediata, di primo impatto di Buffone è: «No, no, assolutamente!». Solo successivamente, alla ulteriore domanda «.. il presidente era perfettamente a conoscenza di quello che lei faceva, anzi era il presidente che le dava direttive per fare quello che lei ha fatto, questo è giusto?», Buffone, con tono incerto, risponde: «è giusto quasi, sai, cioè nel senso che … si, lo so, è difficile da …[…] … voglio far capire l’amore del nostro presidente per la società, talmente è la voglia di portare avanti questo giocattolo e superare questo momento di difficoltà, cioè sennò sembrerebbe un delinquente come sono un delinquente io, ma io non sono». Solo alla successiva domanda riassuntiva del G.I.P., «Potremmo dire così “il presidente del Ravenna che si chiama Gianni Fabbri condivideva le mie iniziative per salvare la società”», come integrata dal P.G. “Se permette? Dava direttive. Lui è un dipendente», Buffone risponde: «Si, è vero». Aggiunge, inoltre, Buffone, nelle sue dichiarazioni rese alla Procura federale in data 6.7.2011: «Voglio inoltre ribadire che, di fatto, io non ho mai movimentato, né in uscita ne in entrata, alcuna somma di denaro. E comunque, né la società , né il suo presidente né, tantomeno io, abbiamo conseguito alcuna utilità economica». Insomma, sembra cogliere nel segno la difesa del ricorrente quando afferma che Buffone tenta di coinvolgere Fabbri per fini meramente strumentali «e, cioè, per cercare di alleggerire la propria posizione processuale (sotto il profilo dei motivi che hanno animato le proprie condotte illecite), scaricando parte delle proprie responsabilità sulla persona del presidente Fabbri» (cfr. ricorso). Questa Corte condivide le considerazioni dei primi giudici sull’attendibilità delle complessive dichiarazioni, di natura in parte anche confessoria, rilasciate da Giorgio Buffone. La valutazione in termini di attendibilità deve, infatti, essere effettuata nel suo complesso e avuto particolare riguardo al materiale acquisito al presente procedimento, dal quale, come correttamente evidenziato dalla Procura federale al dibattimento, emerge l’atteggiamento pienamente collaborativo di Buffone (a differenza di quello tenuto in occasione della vicenda Lumezzane – Ravenna, già, peraltro, oggetto di giudicato). Dichiarazioni, quelle rese da Buffone nei procedimenti aperti dalla Procura della Repubblica di Cremona e dalla Procura federale, che hanno, peraltro, condotto all’applicazione, nei suoi stessi confronti, della sanzione della inibizione per anni 5 e preclusione. Tuttavia, ciò non toglie che le numerose pagine di deposizione rese da Buffone, nei diversi interrogatori innanzi agli organi della giustizia ordinaria e nell’audizione innanzi agli inquirenti federali, debbano essere specificamente esaminate e valutate in relazione alle varie posizioni di cui al deferimento e con riferimento ai singoli episodi contestati. Ebbene, una tale disamina conduce, a parere di questa Corte, a ritenere che le dichiarazioni di Buffone rilasciate con specifico riguardo all’asserita conoscenza di Fabbri dei tentativi di combine portati avanti dallo stesso Buffone per le gare del Ravenna con l’Alessandria e con l’Hellas Verona, siano non solo incerte e prive del carattere dell’univocità, ma anche (le uniche, rispetto al complesso) imprecise e non circostanziate, oltre che rimaste prive di riscontro. In definitiva, diverse valutazioni concorrono nella direzione della necessità di riforma della decisione di primo grado. Fabbri, come detto, viene chiamato in causa indirettamente solo attraverso alcune intercettazioni telefoniche, nelle quali, tuttavia, mai si afferma che è lo stesso a dare indicazioni sulle combine. In tale situazione ritiene la Corte, alla stregua degli ordinari criteri di valutazione del materiale probatorio, che le intercettazioni telefoniche esaminate, atteso il loro contenuto narrativo non univocamente leggibile in senso accusatorio, siano pertanto insufficienti a ritenere raggiunta la prova dell’illecito sportivo contestato al ricorrente. Quanto alle dichiarazioni di Buffone, sostanzialmente ripetitive di quanto già dall’accusa desunto sulla base dei cenni telefonici sopra riportati, si ritiene che le stesse, sul punto, appaiono incerte e contraddittorie, anche alla luce della già sopra motivata fragilità ed infondatezza delle ragioni per cui, secondo Buffone, Fabbri sarebbe stato a conoscenza o addirittura mandante dei suddetti tentativi di combine. Si aggiunga che in sede istruttoria non è stato acquisito alcun valido elemento che direttamente coinvolge Fabbri. Non vi è alcuna prova che Fabbri abbia in qualche modo assecondato i tentativi di Buffone di predeterminare i risultati delle gare del Ravenna con l‘Hellas Verona e con l’Alessandria, né, tantomeno, che si sia attivato per l’attuazione del progetto di combine. Peraltro, occorre anche tenere presente che nei giorni successivi alla gara Ravenna – Spezia del 27.3.2011, ossia subito dopo la gara del Ravenna con l’Alessandria e poco dopo quella con l’Hellas Verona, asserite oggetto di tentata combine da parte di Fabbri, la Procura Federale ha aperto un'inchiesta sulla gara a seguito di un esposto dello stesso “Presidente” del Ravenna Calcio, come si evince anche dall’articolo estratto dal quotidiano locale del 02.04.2011 riportato alla pag. 653 della relazione informativa 26.4.2011 della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona. Ma Fabbri non avrebbe certo avuto interesse a dare il via ad una indagine della Procura federale su possibili tentativi di alterazione delle gare se fosse effettivamente stato a conoscenza o, addirittura, avesse condiviso il “progetto” Buffone volto a combinare varie partite al fine (a suo dire) di risollevare la situazione finanziaria del Ravenna Calcio. In ogni caso, per la violazione della disposizione di cui all’art. 7 C.G.S. occorre la messa in opera di atti, non essendo sufficiente la mera ideazione. Orbene, nel caso di specie, non emergono elementi attendibili per ritenere che all’intento (peraltro, come detto, affermato dal solo Buffone), in ipotesi pur ammesso sussistente, abbia fatto seguito una condotta del ricorrente concreta e come tale punibile. Manca, infatti, dimostrazione della sussistenza del requisito univoco del “compimento di atti”, di cui alla lettera della norma e, quindi, applicando al caso di specie i principi generali in materia di illecito sportivo più volte enunciati dalla giurisprudenza sportiva, si deve necessariamente concludere che manca, comunque, la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” che l’illecito abbia superato sia la fase della ideazione, che quella così detta preparatoria. Difetta, insomma, la prova che Fabbri abbia compiuto atti rilevanti ai fini e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, ossia che abbia posto in essere «atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». In conclusione, questa Corte ritiene che non possa affermarsi raggiunta la prova dell’assunto accusatorio, non essendo emersi elementi probatori sufficienti per ritenere Fabbri responsabile degli illeciti di cui trattasi. Il reclamante deve, pertanto, essere prosciolto dagli addebiti allo stesso contestati. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Gianni Fabbri lo proscioglie dagli addebiti contestati annullando, sul punto, la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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30) RICORSO DEL SIG. FABBRI GIANNI, GIÀ PRESIDENTE E SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 5 E 6, C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE HELLAS VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011 E ALESSANDRIA/RAVENNA DEL 20.3.2011, – NOTA N. 603/1615PF10- 11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)"