F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011 18) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA PENALIZZAZIONE PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/12, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA, AI SENSI DELL’ ART. 4, COMMA 5, CGS, PER L’ILLECITO SPORTIVO COMMESSO A PROPRIO VANTAGGIO DA PERSONE ED ESSA ESTRANEE IN OCCASIONE DELLA GARA BENEVENTO/VIAREGGIO DEL 13.2.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011 18) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA PENALIZZAZIONE PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/12, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA, AI SENSI DELL’ ART. 4, COMMA 5, CGS, PER L’ILLECITO SPORTIVO COMMESSO A PROPRIO VANTAGGIO DA PERSONE ED ESSA ESTRANEE IN OCCASIONE DELLA GARA BENEVENTO/VIAREGGIO DEL 13.2.2011 - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) Con atto fatto pervenire a mezzo fax in data 10.8.11 presso la segreteria della Corte di Giustizia Federale, la società F.C. Esperia Viareggio S.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011, che le aveva inflitto un punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella Stagione Sportiva 2011/2012, a titolo di responsabilità presunta. Deduceva la reclamante, a sostegno delle proprie ragioni, la carenza e l’illogicità della motivazione resa dal primo Giudice e chiedeva il proprio proscioglimento per mancata realizzazione dell’illecito (elemento oggettivo), l’insussistenza del vantaggio a proprio favore ed in ogni caso, per carenza dell’elemento soggettivo (mancata conoscenza dell’illecito), mentre in subordine, reiterava l’istanza di proscioglimento per il ragionevole dubbio che potesse aver commesso l’illecito o che ne fosse venuta a conoscenza. Il reclamo è infondato e come tale va rigettato. A prescindere dall’individuazione puntuale dei materiali autori dell’illecito, che lo stesso sia stato preordinato è provato in atti. Emergono le intercettazioni delle telefonate dirette a tal fine (Erodiani, Parlato, Paoloni, Furlan) e risultano i pagamenti effettuati sul posta pay del Paoloni, quale compenso del patto scellerato. Ulteriore elemento di prova emerge dal risultato della gara, che ha avuto l’esito auspicato dalle parti e che ha costituito indubbiamente un dato positivo a vantaggio della reclamante. Non rileva nella fattispecie la circostanza che non sia stata anche raggiunta la specifica prova diretta del coinvolgimento del Malacarne o di altri calciatori del Viareggio, perché in detta ipotesi il deferimento sarebbe stato per responsabilità oggettiva e non presunta, come è quella contestata. Ricorrendo la fattispecie dell’art. 4 comma 5 e non quella del comma 2 medesimo articolo, ci si può esimere dalla stessa solo ove vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato. La reclamante non è riuscita a superare la presunzione che opera a suo sfavore, fornendo la prova idonea ad ingenerare il ragionevole dubbio diretto ad escludere la sua mancata partecipazione all’illecito, ovvero, a provare l’ignoranza dello stesso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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