F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011 17) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/12, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA, AI SENSI DELL’ ART. 4, COMMA 5, CGS, PER L’ILLECITO SPORTIVO COMMESSO A PROPRIO VANTAGGIO DA PERSONE AD ESSA ESTRANEE, OVVERO ALLO STATO NON IDENTIFICATE, IN OCCASIONE DELLA GARA RAVENNA/SPEZIA DEL 27.3.11 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011 17) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/12, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA, AI SENSI DELL’ ART. 4, COMMA 5, CGS, PER L’ILLECITO SPORTIVO COMMESSO A PROPRIO VANTAGGIO DA PERSONE AD ESSA ESTRANEE, OVVERO ALLO STATO NON IDENTIFICATE, IN OCCASIONE DELLA GARA RAVENNA/SPEZIA DEL 27.3.11 - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) Con atto depositato a mano presso la segreteria della Corte di Giustizia Federale in data 11.8.2011 la società Spezia Calcio S.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011, che le aveva inflitto la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel campionato di Lega Pro-Prima Divisione, nel corso della Stagione Sportiva 2011/2012.Deduceva la reclamante a sostegno delle proprie ragioni: a) l’insussistenza della consumazione dell’illecito; b) la contraddittorietà del provvedimento impugnato, a fronte delle risultanze probatorie; c) l’erroneità del provvedimento impugnato; d) il superamento della responsabilità presunta che non può essere attribuita sia quando si accerti l’estraneità della società a qualunque forma di compartecipazione morale o materiale, sia quando la prova della partecipazione sia insufficiente o contraddittoria. Ritiene la Corte di poter condividere il proposto reclamo ed osserva preliminarmente che è la stessa Procura Federale ad evidenziare che le dichiarazioni degli incolpati non consentono di capire chi apprese la notizia che la società Spezia Calcio sarebbe stata disposta a pagare € 100.000,00 (centomila0) per vincere la gara, da quale soggetto collegato alla società dello Spezia sarebbe pervenuta l’offerta in questione e chi avanzò una controproposta per € 150.000,00 (centocinquantamila0). Devesi sottolineare che le riferite carenze appaiono particolarmente significanti perché nella fattispecie non si verte in tema di responsabilità oggettiva, essendo indifferente, in detto caso, che l’illecito sia stato solo tentato o effettivamente consumato (la consumazione costruirebbe mera aggravante ex art. 7 comma 6 C.G.S.), ma di responsabilità presunta, che trova il suo presupposto nell’effettiva commissione-consumazione dell’illecito, di cui deve essere data oggettiva ed inequivoca prova. A tal riguardo, è però proprio il provvedimento reclamato ad affermare testualmente che: “non si hanno certezze che l’accordo sia stato trovato ed, anzi, almeno fino al giorno 26.3.2011, dall’esame di intercettazioni ulteriori sulle utenze di Buffone ed Erodiani, pare che questo accordo non sia intervenuto.” Appare quindi meramente conseguenziale l’affermazione di insussistenza di qualsivoglia responsabilità presunta, laddove non risulta raggiunta la prova della consumazione dell’illecito. Ritiene la Corte che in siffatta carenza istruttoria tutte le affermazioni dei vari soggetti intercettati ed ascoltati non sono in grado di fornire elementi oggettivamente rilevanti, tant’è che la stessa Procura Federale, nonostante un’accuratissima indagine, mette in dubbio la credibilità del portatore della notizia, dell’autore della proposta di erogazione del denaro e dell’autore della controproposta. Da ultimo, ma non per ultimo, ed a definitiva riprova che non risulta il benché minimo riscontro dalla combinazione del risultato in favore della società reclamante, devesi rilevare che il referente della “combine” per la società Ravenna Calcio avrebbe dovuto essere il suo direttore sportivo Giorgio Buffone, ma lo stesso, pur confermando che gli sarebbero giunte delle voci circa un imminente contatto da parte dello Spezia Calcio, davanti al GIP del Tribunale di Cremona, ha affermato che “non si è fatto vivo nessuno” (parole testuali), confermando la circostanza nelle dichiarazioni rese il 6.7.2011, innanzi alla Procura Federale. Non va peraltro trascurata l’accertata circostanza che il Buffone effettuò una personale giocata sulla gara Ravenna/Spezia, puntando sulla vittoria del Ravenna, laddove, l’asserita combine avrebbe dovuto avere esito positivo per la squadra ospite. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia, annulla, sul punto, la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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