F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011 12) RICORSO DEL CALC. QUADRINI DANIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER L’U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE ASCRITTAGLI CON NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011, DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S. IN ORDINE ALLA GARA SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011 12) RICORSO DEL CALC. QUADRINI DANIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER L’U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE ASCRITTAGLI CON NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011, DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S. IN ORDINE ALLA GARA SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Quadrini Daniele, all’epoca dei fatti tesserato per l’U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento del Procuratore Federale ha irrogato, ex art. 7, comma 7, C.G.S. la sanzione di un anno di squalifica per aver violato il dovere di informare, senza indugio la Procura Federale omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Siena/Sassuolo del 27.3.2011.Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito, nel merito, l’insussistenza dell’addebito mossogli, il travisamento del fatto e contraddittorietà e carenza della motivazione, concludendo, in via principale, per il suo proscioglimento e richiedendo, in subordine, sul presupposto di un suo mero ritardo nel dovere di informare la Procura Federale piuttosto che di una omissione, l’applicazione di una sanzione conforme al disposto di cui all’art. 16 C.G.S.. La pretesa non è accoglibile atteso che il Quadrini, il quale era a conoscenza dell’accordo per alterare il risultato della gara Siena-Sassuolo del 27.3.2011, aveva il dovere di informare, senza indugio la Procura Federale circa la organizzata combine, il che non fece poiché si attivò in un secondo momento soltanto dopo aver ricevuto risposta negativa da alcuni suoi compagni di squadra da lui interpellati per avere la loro disponibilità ad alterare il risultato della gara. Alla seduta del 18.8.2011 fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale Sezioni Unite – sono comparsi il Procuratore Federale il quale ha chiesto il rigetto del gravame ed il difensore del ricorrente che ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva questa Corte che il ricorso è privo di fondamento in fatto e in diritto e deve essere rigettato. Dagli atti di indagine della Procura della Repubblica di Cremona e dalle audizioni effettuate dalla Procura Federale è emerso incontrovertibilmente che l’Erodiani, il Paoloni e il Bellavista si erano accordati per alterare il risultato della gara Siena/Sassuolo del 27.3.2011 con l’ausilio del ricorrente e ciò si ricava dalle ripetute conversazioni intercettate nei giorni prossimi la partita, dal riscontro indiretto dell’intermediazione di Paoloni con Quadrini costituito dai contatti con quest’ultimo tenuti da Erodiani (e riferiti al Bellavista), dalla denuncia del 29.4.2011 inoltrata dal Quadrini alla F.I.G.C. circa la proposta formulatagli da un certo “Massimo di Pescara”, dagli sms intercorsi tra Paoloni e Quadrini (vedi pag. 266 e segg. del deferimento) relativi a scommesse sportive e dalla frase rivolta telefonicamente dal Quadrini al Paoloni, esplicatoria della proposta alternativa del Paoloni (alle 12,30 del 23.3.2011) allorché gli disse la frase “lasciamo stare per quella cosa, a presto” (v. pag. 268 del deferimento). Con ciò intendendosi che l’approccio di Quadrini al fine di coinvolgere alcuni suoi compagni di squadra non era andato a buon fine. Avendosi, da ciò, la prova che al Quadrini era stato, di certo, richiesto di attivarsi per l’alterazione della gara in oggetto avendosi come conseguenza che al medesimo sia stata correttamente addebitata la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S.. Condivide questa Corte il divisamento dei primi giudici i quali hanno sottolineato l’inverosimiglianza della tesi difensiva associata dal Quadrini il quale, in sede di audizione davanti alla Procura Federale ha affermato inverosimilmente che l’argomento della conversazione intercorsa con il Paoloni fosse la ristrutturazione delle rispettive case site in Sardegna piuttosto che un criptico discorso circa una possibile conclusione della gara Siena/Sassuolo; assunto, questo del tutto privo di riscontro e non di certo, frutto di una erronea interpretazione e di una distorsione di acquisiti elementi di prova da parte della Commissione Disciplinare Nazionale. Congrua e adeguata alla condotta ascrittagli appare, pertanto, l’entità della sanzione di un anno di squalifica irrogatagli in prime cure e senza pregio è la richiesta di sanzione ex art. 16 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Daniele Quadrini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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