F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011 7) RICORSO DEL CALC. PAOLONI MARCO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO U.S. CREMONESE, TRASFERITO IN PRESTITO IL 31.1.2011 ALLA SOC. BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, DEGLI ARTT. 9, 1, COMMA 1, 7 COMMI 1, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE MONZA/CREMONESE DEL 21.11.2010, CREMONESE/PAGANESE DEL 14.11.2010, SPAL/CREMONESE DEL 16.1.2011, BENEVENTO/VIAREGGIO DEL 13.2.2011, BENEVENTO/COSENZA DEL 28.2.2011, TARANTO/BENEVENTO DEL 13.3.2011, ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011, INTER LECCE DEL 20.3.2011, BENEVENTO/PISA DEL 21.3.2011, SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011 7) RICORSO DEL CALC. PAOLONI MARCO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO U.S. CREMONESE, TRASFERITO IN PRESTITO IL 31.1.2011 ALLA SOC. BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, DEGLI ARTT. 9, 1, COMMA 1, 7 COMMI 1, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE MONZA/CREMONESE DEL 21.11.2010, CREMONESE/PAGANESE DEL 14.11.2010, SPAL/CREMONESE DEL 16.1.2011, BENEVENTO/VIAREGGIO DEL 13.2.2011, BENEVENTO/COSENZA DEL 28.2.2011, TARANTO/BENEVENTO DEL 13.3.2011, ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011, INTER LECCE DEL 20.3.2011, BENEVENTO/PISA DEL 21.3.2011, SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) Con atto del 25 luglio 2011 il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale Marco Paoloni, in atto (e fin dal 31 gennaio precedente) tesserato in favore della società Benevento Calcio S.p.A., cui era stato trasferito in prestito dalla società U.S. Cremonese S.p.A., contestandogli di aver fatto parte con altri tesserati dell’associazione prevista dall’art. 9 C.G.S. al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, tra i quali illeciti sportivi ex art. 7 C.G.S. e l’effettuazione di scommesse illecite ai sensi degli artt. 1 e 6 dello stesso codice, avvalendosi di un assetto stabile e della distribuzione dei ruoli, anche con contatti internazionali. Al Paoloni veniva, altresì, contestato l’illecito consistente nell’aver posto in essere, in concorso con altri tesserati, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato, prendendo contatti ed accordi rivolti allo scopo, le seguenti gare della Stagione Sportiva 2010/2011: Monza- Cremonese, Cremonese-Paganese, Spal-Cremonese, Benevento-Viareggio, Benevento-Cosenza, Taranto-Benevento, Atalanta-Piacenza, Benevento-Pisa, Siena-Sassuolo. Nell’atto di accusa veniva indicato che la fonte cui l’indagine aveva attinto era costituita da una selezione degli atti dell’indagine in corso di svolgimento presso l’Autorità Giudiziaria di Cremona ed in particolare dall’intercettazione di colloqui telefonici dei quali tesserati erano in tutto o in parte autori. A sostegno della configurazione dell’illecito associativo la Procura Federale poneva la reiterazione delle telefonate, i rapporti di consolidata conoscenza tra gli interlocutori, l’affidamento in costoro insorto sulle informazioni attese o ricevute, la reciprocità delle informazioni richieste, la inverosimiglianza o contraddittorietà delle giustificazioni fornite dagli incolpati in sede di indagine federale, il carattere allusivamente criptico del linguaggio usato nel corso delle conversazioni, l’idoneità e non equivocità dei mezzi diretti allo scopo alterativo delle gare,l’assetto stabile dell’organizzazione, la ramificazione degli interessi degli associati nell’ambiente delle scommesse, la consapevole ripartizione dei compiti tra i sodali, la costanza dei rapporti tra singoli associati, la dichiarata utilizzazione di utenze telefoniche di sicura impermeabilità all’altrui ascolto, la comune natura di scommettitori abituali propria degli associati. Tra questi la Procura Federale individuava soggetti muniti di capacità propulsiva della costituzione e dell’attività dell’associazione illecita, e tra essi, con ruolo di speciale rilevanza, il Paoloni. A tale conclusione si perveniva alla stregua dei contatti stabili e duraturi con altri associati (nonché, in relazione alla fattispecie penale di cui all’art. 416 c.p.,egualmente addebitatagli dall’autorità giudiziaria, con estranei all’ordinamento federale), quali il coincolpato Erodiani (tesserato per la ASD Pino Di Matteo C5),e del suo costante additamento, nei colloqui tra gli altri associati, quale persona sempre alla ricerca di altri colleghi o tesserati allo scopo dell’alterazione di gare su cui scommettere,nonché di procacciatore di finanziatori per le medesime scommesse. Al Paoloni, come agli altri associati, veniva contestato come scopo dell’attività alterativa ai sensi dell’art. citato quello di conseguire illecite locupletazioni, alternativamente raggiungibili attraverso “dazioni di denaro costituenti il compenso per l’attività illecita posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate”: a titolo di responsabilità oggettiva venivano chiamate a rispondere degli illeciti contestati al Paoloni le due menzionate società (Cremonese e Benevento ) per le quali aveva militato nel campionato 2010/2011. Nell’atto di deferimento venivano, poi, passate analiticamente in rassegna le prima menzionate gare con riguardo alle quali sarebbe stata posta in essere la concorrente attività alterativa illecita dell’incolpato, sempre dedotta dall’intreccio delle risultanze di intercettazioni telefoniche, tracciamento di contatti telefonici e di brevi messaggi telefonici, nonché da dichiarazioni da lui e da altri associati rese sia in sede penale sia in sede disciplinare. L’attività di indagine prendeva le mosse dalla gara Cremonese-Paganese del 14 novembre 2010,il cui rilievo veniva identificato in ciò che il procedimento penale trasse origine proprio da fatti verificatisi in diretta prossimità temporale con essa e che alle intercettazioni telefoniche relative veniva attribuito carattere di indubbia genuinità,desumibile, secondo l’atto di deferimento, dalla circostanza che al momento della loro effettuazione indagini e captazioni telefoniche erano appena iniziate, con conseguente inconsapevolezza da parte degli interessati. Di seguito all’avvio del procedimento penale,altre e particolarmente estese conversazioni vennero a conoscenza degli inquirenti (e successivamente acquisite agli atti del presente procedimento disciplinare), con connesso allargamento del raggio degli accertamenti ad altre gare,al cui esito in forme diverse il Paoloni veniva accusato di essere fattivamente interessato con altri concorrenti,che sarebbero poi confluite nell’alveo investigativo della Procura Federale (ed alle quali più diffusamente verrà dedicata apposita trattazione). Al termine del giudizio di 1° grado (nel corso del quale l’incolpato eccepiva l’inattendibilità delle intercettazioni telefoniche nonché l’inconfigurabilità dell’illecito associativo e l’insussistenza di quello sportivo) la Commissione Disciplinare Nazionale,con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, dichiarava Paoloni colpevole di tutte le infrazioni prima menzionate (prosciogliendolo da un’altra relativa all’alterazione di un’ulteriore gara ), pronunciando la sanzione della squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., attesa la particolare gravità delle condotte (al Benevento veniva inflitta la penalizzazione di 9 punti in classifica da scontare,”in applicazione del principio di afflittività”, nel campionato 2011/2012 nonché l’ammenda di € 30.000,00, mentre alla Cremonese veniva inflitta la medesima pena pecuniaria in aggiunta a 6 punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2011/2012). La decisione dei primi giudici si fondava, quanto all’illecito associativo, sulla circostanza che l’incolpato era uno degli elementi più attivi dell’associazione che manteneva contatti assidui con l’altro associato Erodiani ed era dedito alla ricerca di altri tesserati disponibili all’alterazione di gare: di Paoloni si poneva poi in rilievo l’abitualità nelle scommesse, anche allo scopo di estinguere i propri debiti nei confronti di altri associati e di Erodiani in particolare. La Commissione Disciplinare Nazionale rigettava la tesi difensiva dello stato di necessità in cui l’incolpato avrebbe versato onde sottrarsi alle pressanti richieste di adempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie,ciò che ne avrebbe escluso la volontaria appartenenza all’associazione. Secondo i primi giudici, infatti, lo stesso incolpato aveva deliberatamente dato causa alla situazione di pericolo, mettendosi in una condizione di vulnerabilità alle minacce (dedotte dalla difesa ) dei creditori. Con riferimento alle violazioni disciplinari risolventisi in condotte integranti fattispecie di illecito sportivo la Commissione osservava: a) quanto a Monza-Cremonese che in una telefonata tra il coincolpato Erodiani e persona non tesserata il primo esplicitamente ricordava, a garanzia dell’affidabilità degli intenti alterativi manifestati ripetutatamente da Paoloni, il decisivo contributo illecito dato da questo alla gara in questione; venivano, inoltre,menzionati i ripetuti contatti tra Paoloni ed Erodiani nei giorni a cavallo della partita,sottolineandosi che il primo aveva in inspiegato uso una linea telefonica straniera nonché la compatibilità tra il risultato finale e l’oggetto delle scommesse effettuate dagli associati (realizzazione di quattro reti,come avvenuto nel pareggio finale per 2 a 2); b) quanto a Cremonese-Paganese che ancora una volta si erano registrati , inesplicati dagli interessati, colloqui telefonici tra Paoloni ed Erodiani,in uno dei quali il primo manifestava preoccupazione per la verifica dell’avvenuta subdola somministrazione a suoi compagni di squadra di farmaco ottundente le facoltà psicomotorie il cui principio attivo era il medesimo di quello racchiuso in un farmaco che per singolari vie traverse era stato prescritto alla moglie dello stesso Paoloni da non tesserato, concorrente in sede penale nei delitti a lui ascritti; c) quanto a Spal-Cremonese che nel corso di conversazioni telefoniche con Erodiani l’incolpato aveva detto di essersi adoperato al fine alterativo rendendo edotti altro coincolpato (Parlato) e diversi scommettitori, ricevendo dall’interlocutore la promessa di ottenere come illecita retribuzione la somma di € 30.000,00 anche in considerazione del (peraltro non provato) coinvolgimento di due compagni di squadra; d)quanto a Benevento-Viareggio che nelle conversazioni con Erodiani era stato convenuto che, a seguito della mancata effettiva alterazione della gara di cui alla precedente lettera, promessa da Paoloni, questi si impegnava a conseguire l’obiettivo nella partita in esame, determinando le somme che andavano destinate a calciatori del Viareggio:malgrado l’assenza di elementi certi circa la partecipazione di questi si attuò il risultato sperato nella prospettiva dell’illecita scommessa; e) quanto a Benevento-Cosenza che Erodiani aveva ricevuto assicurazioni da Paoloni circa la volontà alterativa di calciatori del Cosenza in considerazione di un illecito corrispettivo di € 20.000,00; veniva, inoltre, posto in rilievo che Erodiani aveva effettuato più versamenti di denaro in un conto postale di cui Paoloni era titolare,a dimostrazione della funzione intermediaria da lui svolta nel circuito delle scommesse; f)quanto a Taranto-Benevento che Erodiani aveva dichiarato nel corso dell’interrogatorio in sede disciplinare di aver curato l’organizzazione del risultato con un certo numero di reti segnate grazie alla garanzia data da Paoloni di un accordo alteratore con due calciatori per squadra; ancora una volta si indicava l’avvenuto versamento, con le modalità indicate nel numero precedente, di somme di denaro a beneficio di Paoloni da parte del concorrente Erodiani; g) quanto a Atalanta-Piacenza che Erodiani, parlando col coincolpato Parlato, gli aveva detto che l’altro coincolpato Gervasoni , con il quale Paoloni era entrato in contatto, aveva raggiunto l’accordo secondo il quale il piacentino avrebbe dovuto stringere la mano in campo al calciatore atalantino Doni, così simboleggiando l’illecito patto alterativo; h)quanto a Benevento- Pisa che telefonicamente Paoloni aveva garantito a Erodiani di essere in grado di assicurare un risultato conforme ad una determinata aspettativa di un gruppo di scommettitori, dal secondo successivamente individuato, in virtù dell’intervento dell’altro associato Bellavista, nel cosiddetto gruppo dei “Bolognesi”:i) quanto a Siena-Sassuolo che l’incolpato aveva raggiunto l’intesa alterativa con Erodiani (il quale l’aveva estesa all’associato Bellavista ) e che a tal fine si era posto in contatto col calciatore della squadra ospite (definito “amico mio”) chiedendogli “se c’era margine di fare qualcosa” relativamente alla partita (ottenendo in seguito una risposta negativa ). Nella sentenza si diceva, inoltre, che Paoloni aveva attivato una connessione Skype, conversando sotto le mentite spoglie di Quadrini “al fine di dare affidamento sull’esito della gara nei termini auspicati”.Contro i capi in questione della sentenza ha proposto impugnazione davanti questa Corte Paoloni con articolati motivi, che di seguito saranno illustrati, rivolti ad ottenerne la riforma totale e, in subordine, la riduzione della pena facendola coincidere con il minimo applicabile; venivano anche depositati documenti,di cui si darà in seguito conto. In particolare,l’impugnante lamentava l’insufficienza della motivazione con riguardo alla condanna per la partecipazione all’associazione nonché la genericità ed indeterminatezza dei richiami alla trascrizione delle intercettazioni. Si sosteneva,a tal proposito, che l’impugnante non voleva far parte dell’associazione né commettere illeciti (peraltro non commessi) e che egli non conosceva la maggior parte dei coincolpati (Parlato, Bellavista, Bressan, Buffone, Signori, Tuccella), chiarendo che i rapporti con Erodiani erano assidui a causa delle pressioni di questo per l’estinzione dei debiti da scommesse dell’appellante,contratti in ragione della presentazione di altro associato non tesserato,che,a propria volta, premeva su di lui allo stesso scopo. In effetti, secondo i motivi d’appello, Paoloni millantava l’alterazione delle gare per placare le richieste di Erodiani e, lungi dal servire gli interessi del sodalizio, li pregiudicava, vittima come era di una situazione di pericolo ai suoi danni da altri creata e da una certificata (con contestuale produzione documentale) sindrome da dipendenza da gioco che lo privava della coscienza e volontà di commettere illeciti sportivi (analogamente ad altri casi che, come quello del calciatore Pagotto, avevano occupato la giustizia sportiva). Con altro mezzo l’impugnante lamentava i medesimi vizi motivazionali in relazione all’accusa di commissione di illeciti sportivi ai sensi dell’art. 7 citato, rilevando, quanto: a) ad Atalanta-Piacenza l’esistenza a suo carico di un solo riferimento indiretto (contatto con Gervasoni); b) a Cremonese-Paganese l’inutilizzabilità delle intercettazioni, l’inattendibilità delle accuse di Erodiani, l’irragionevolezza della prescrizione dell’extraneus a sua moglie del farmaco Minias a scopi di illecito sportivo; c) a Monza-Cremonese l’insufficienza della conversazione con Erodiani a proposito di un errore volontario dell’appellante a danno della propria squadra nella gara in questione ed il mancato accertamento dell’oggetto di altre telefonate (non intercettate) con Erodiani nonché, infine, l’irrilevanza, al fine della vittoria nel tipo di scommessa effettuata,del proprio errore, verificatosi dopo la segnatura di un numero sufficiente di reti; d) a Spal-Cremonese che le sue dichiarazioni erano semplici millanterie non accompagnate a contatti con i suoi compagni di squadra Cattaneo e Cremonesi (non deferiti) e che la sperata vittoria della Spal non ebbe luogo (la partita finì 1-1); e) a Benevento-Viareggio che non vi è prova di contatti col calciatore della squadra ospite (Malacarne) che avrebbe dovuto fungere da tramite per l’illecito; f) a Benevento-Cosenza che non vi sono ricariche effettuate sulla sua post-pay da parte di Erodiani nei giorni a cavallo della partita e che nessun altro calciatore è stato deferito; f) a Taranto-Benevento che non vi è prova che egli si sia messo in contatto con calciatori delle due squadre e che la somma accreditata a suo favore da Erodiani è troppo esigua rispetto a quella oggetto di scommessa (€ 30.000,00), utile solo a far lievitare, a scopi di indebita pressione, il credito di quest’ultimo nei suoi confronti; g) a Benevento- Pisa che non vi è alcuna prova della combine e ci si trova di fronte all’ennesima millanteria dell’appellante; g) a Siena –Sassuolo che non vi è prova di suoi contatti con Bellavista o con altri calciatori. Veniva, infine, censurata la decisione impugnata sotto il profilo dell’eccessività della sanzione, in ogni caso non commisurata agli aspetti soggettivi ed oggettivi delle fattispecie. Dalla combinazione delle esposte considerazioni nasceva la già illustrata richiesta di riforma. In sede di udienza dibattimentale d’appello davanti queste Sezioni Unite, Procura Federale ed incolpato illustravano le proprie rispettive richieste di conferma e riforma della sentenza di primo grado. In particolare, l’accusa rilevava, quanto alla prescrizione del farmaco, che la trasmissione della ricetta per fax escludeva l’efficacia della minaccia di esibizione dell’originale da parte di Erodiani e, quanto alla presunta condizione patologica da cui sarebbe stato affetto l’appellante, che essa aveva natura ed effetti diversi dalla tossicodipendenza. Il primo dei due difensori di Paoloni ammessi a discutere insisteva sul carattere millantatorio delle conversazioni telefoniche di questo (comprese quelle con la moglie) nonché sui motivi d’appello, aggiungendo che l’incolpato aveva finto di essersi posto in contatto con molti calciatori per stornare le minacce dipendenti dalla mancata estinzione dei suoi debiti di gioco, che non conosceva molti dei coincolpati e che nessuna alterazione di risultati si era concretizzata. Il secondo difensore (che assisteva il calciatore anche in sede penale) poneva in rilievo che l’appellante non aveva mai ammesso davanti al GIP l’esistenza, o la conoscenza del testo, del fax racchiudente la prescrizione farmacologica citata, avendo egli solo preso atto dell’esistenza di un fax di cui ignorava, non avendolo potuto leggere, l’oggetto. Motivi della decisione La Corte non ha dubbi circa l’immunità della decisione impugnata dai vizi denunciati dall’appellante e circa la conseguente necessità della sua conferma a seguito dell’integrale rigetto del gravame (che comporta di diritto l’incameramento della tassa). In via preliminare va posto nel dovuto risalto che le intercettazioni telefoniche costituiscono del tutto legittimamente parte del materiale probatorio acquisito al presente procedimento dovendo le stesse essere considerate, secondo la costante giurisprudenza sportiva (endo ed esofederale), nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza necessità (e, perfino, di possibilità giuridica, sottratta al Giudice Sportivo a fronte di fonti probatorie formatesi nell’ambito della giurisdizione statale) di sindacato sulla loro origine e sul modo della loro acquisizione: si noti, peraltro, che implicitamente l’appellante ha mostrato di non muovere alcuna contestazione sul punto avendo basato la propria essenziale trama difensiva sulla interpretazione del loro oggetto in senso confermativo della propria tesi della sussistenza di una condizione di minorità psicologica indotta dall’altrui pressione illecita, atta a sfociare in minacce (aperte o velate). Ciò premesso, la Corte osserva che è pienamente ed indiscutibilmente integrata la prova della ricorrenza dell’ipotesi associativa negativamente rilevante in ambito sportivo e della fattiva, determinante partecipazione ad essa, con contributi causali costanti ed oggettivamente percepibili,dell’appellante. Ed invero, va in primo luogo osservato che non presta il fianco a censure sul piano logico o fattuale l’impostazione accusatoria in termini di descrizione degli elementi strutturali della fattispecie di cui all’art. 9 C.G.S. e di verificata ricorrenza di essi nella concreta e complessa vicenda riguardante Paoloni.Premesso, infatti, che a dar vita al sodalizio di cui si tratta concorre una pluralità di elementi, materiali, psicologici, causalmente orientati, strumentali, finalistici (rinvenibili nell’uso di mezzi idonei a favorire la costante ed assidua comunicazione tra gli associati, nella pluralità di contatti tra gli associati, nel ricorso a modalità comunicative auspicabilmente capaci di sfuggire a captazione o decifrazione, nella consapevolezza del fine e del perimetro dell’azione propria e di quella degli associati – o dell’associato - di riferimento,nella vastità e cospicuità degli interessi patrimoniali implicati nell’attività di scommessa, nell’abitualità di quest’ultima e nella finalizzazione ad essa – ed ai desiderati benefici pecuniari - delle condotte degli associati in modo tanto intenso da caratterizzarla come stile di vita) è da dire che atomisticamente e cumulativamente tali fattori sono riscontrabili pienamente con riguardo alla posizione di Paoloni, come esattamente statuito dai primi giudici. Al riguardo la Corte considera quanto segue. Dalla minuziosa, capillare, razionalmente fondata attività d’indagine svolta in sede penale ed adeguatamente trasposta (nei limiti consentiti dai rapporti di collaborazione, legislativamente previsti, tra organi di giustizia comune e settoriale) è emerso un duraturo, frequentissimo, diretto, solidale negli scopi di incremento patrimoniale ad ogni costo e con tutti i mezzi rapporto di comunicazioni tra Paoloni ed Erodiani e tra quest’ultimo e persone esterne o interne all’ordinamento federale. Sul punto va chiarito,così disattendendo apposita prospettazione difensiva, che né la lettera né lo spirito della disposizione di cui all’art. 9 C.G.S. predica la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri. Diversa si rivela all’evidenza la figura di recente coniata nei suoi profili costitutivi soggettivi, giacché la radice della fattispecie illecita giace nella convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione di ciascuno degli associati ad ogni dispiegamento di condotte. Ciò che al legislatore federale premeva era, piuttosto, l’individuazione di un modello sinergico di violazioni di norme, integrato attraverso singoli contributi di persone che, indipendentemente dalla diretta e reciproca conoscenza tra ciascuna di esse, con le altre condividesse il risultato vantaggioso consistente nel prodotto dell’attività associativa, capace di soddisfare pro quota gli interessi individuali. La comunanza di scopi e la solidità ed articolazione dell’assetto costituiscono, nel disegno della normativa federale, gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta. Del resto, al Paoloni era perfettamente noto, secondo quanto si ricava dal coerente testo delle intercettazioni, che i segmenti di azione corrispondenti ad ogni ideazione illecita erano molteplici e plurisoggettivi. E’ sufficiente citare al riguardo la conversazione progr. 954 dell’11 febbraio 2011 nel corso della quale Paoloni telefona da una cabina a B.I.V. comunicandogli di aver versato al coincolpato Parlato due assegni a saldo del suo debito di gioco nei confronti di terzi col quale quest’ultimo era in diretto (e, da quel che si apprende dalla telefonata in questione, noto allo stesso Paoloni) contatto (il cosiddetto gruppo dei milanesi) e proponendosi quale informatore sull’esito di una gara allo scopo di agevolare una vincita certa da scommessa. Nello stesso senso si pone la deposizione di Parlato del 9 giugno scorso al Pubblico Ministero di Cremona nella quale fornisce inequivoca dimostrazione di conoscere le azioni di Paoloni, riferendo di sapere che era intenzione del menzionato gruppo dei Milanesi di porre a disposizione dell’appellante la somma di € 40.000,00 per scommettere sulla vittoria interna della Spal contro la Cremonese (come detto nella parte espositiva il risultato effettivo fu di parità). Specularmente Parlato apprende da altro associato (Erodiani) del dichiarato intento di Paoloni di addomesticare l’incontro Benevento-Viareggio mercé (allo stato indimostrato) il compiacente intervento del calciatore viareggino Malacarne.Risulta inoltre, dall’atto di deferimento (pag. 193) e dalla relazione d’indagine (pag. 144) che al termine dell’incontro Benevento-Pisa vi fu una serie di telefonate minacciose nei confronti di Paoloni,tra gli altri, da parte di Erodiani e di Bellavista, altro coincolpato, conseguenti al mancato avveramento del concordato risultato (frutto della progettata illecita alterazione). Le considerazioni sin qui svolte danno l’incontrovertibile misura non solo di contatti di Paoloni con associati diversi da Erodiani ma anche, ciò che più pesa, della perfetta conoscenza da parte di costoro del suo ruolo e delle sue iniziative, ritenute di tale importanza da averli indotti a consegnargli (seppur infruttuosamente come retrospettivamente acclarato) significative somme di denaro destinate a fungere da provvista per la diretta effettuazione da parte dell’appellante delle scommesse sulle partite che man mano prometteva (con esiti alterni in termini di realizzazione del piano illecito) di alterare. Al tempo stesso è irrevocabile in dubbio quanto centrale fosse la posizione di Paoloni per la concorrente ragione della diffusione delle sue conoscenze di altri calciatori e della sua partecipazione ad un tutt’altro che trascurabile numero di incontri delle due squadre nelle quali ha militato nel corso della passata stagione sportiva. Naturalmente,corroborano la conclusione appena raggiunta (sulla base di risultanze procedimentali la cui obiettiva consistenza non risulta in questa sede analiticamente e motivatamente contestata dalla difesa) gli assillanti colloqui telefonici col sodale Paoloni, registrati con riferimento a ciascuno degli incontri oggetto di addebito ai sensi dell’art. 7 C.G.S.. Rispetto ad essi (quanto allo specifico oggetto ci si soffermerà esaminando le singole gare) è utile aggiungere che se ne trae anche la identificazione dei rispettivi apporti comportamentali dei due associati, finanziario (prevalentemente facente capo, direttamente o per interposta persona, a Erodiani) e sportivo, o più esattamente antisportivo, di Paoloni come risalta dallo stesso atto di deferimento. Ulteriormente si traggono dalle conversazioni in esame indici certi della comune volontà degli interlocutori di sfuggire o alla possibile captazione o alla comprensione della conversazione apparentemente in chiaro: si cita sul punto la telefonata progr. 15 del 22 gennaio 2011 (pag. 47 dell’atto di deferimento) in cui Erodiani chiede, ed ottiene, di essere rassicurato da Paoloni circa il fatto che non fosse di sua titolarità l’utenza utilizzata per chiamarlo; analogamente avvenne (sia pure a parti invertite) il successivo 25 gennaio allorchè Erodiani utilizza un cellulare altrui. Verificato in punto di fatto che ricorrono nel caso che ci occupa gli elementi soggettivi ed oggettivi (nelle varie accezioni passate in rassegna) che, secondo la prospettazione giuridica della Procura Federale (non contestata dalla difesa dal punto di vista della conformità al modello normativo federale) concorrono ad integrare la addebitata fattispecie associativa, resta da affrontare la questione, dedotta nei motivi d’appello, della sua incompatibilità (e conseguente esclusione) per effetto della prospettata condizione di minorità psicologica di un Paoloni minacciato e volitivamente coartato nonché di una difensivamente indicata natura puramente millantatoria (e non reale) delle affermazioni dell’impugnante, che sarebbero state rese al solo scopo di dimostrare ai propri creditori di aver posto in essere ogni possibile (e ovviamente illecita) iniziativa allo scopo di agevolare la vincita dei creditori stessi di scommesse su gare falsate in virtù del suo ( illecito) intervento. La Corte è certa dell’infondatezza della tesi dal punto di vista storico e della sua insostenibilità dal punto di vista logico. Al riguardo si osservi quanto segue. Le numerosissime conversazioni telefoniche nelle quali l’appellante è uno degli interlocutori ne mostrano un volto ben diverso ed incompatibile rispetto a quello della vittima dell’altrui ricatto che cerca di sfuggire ai propri impegni verso l’associazione. In nessuna occasione Paoloni dà l’idea di una persona in preda alla paura o alla coartazione; in nessuna circostanza egli manifesta sentimenti di tal fatta o lascia intendere ai vari interlocutori con i quali conversa di non esser libero nell’agire. Al contrario, la sua inarrestabile intraprendenza nel proporre o accettare piani alterativi ci consegna l’immagine di un uomo dedito al successo dell’organizzazione illecita e spavaldo nel chiedere credito, piuttosto che prono all’altrui volere (sovente riuscendo nell’intento di ottenere ingenti somme allo scopo di facilitare l’opera alterativa,come si è prima posto in evidenza). Il fatto che poi egli tradisca la fiducia accordatagli dagli altri associati, ponendo in essere raggiri in loro pregiudizio,da un canto si rivela incongruente con la parte di vittima che l’appellante cerca oggi di accreditare senza successo e, d’altro canto, fa comprendere che l’associazione riusciva a vivere anche grazie alle sue promesse verbali che, coronate o meno che fossero dal successo garantito ai sodali, ingeneravano in essi la persuasione che l’attività rivolta all’alterazione di gare in funzione di vincite al gioco ben potesse proseguire. Ed in effetti essa proseguì senza soluzione di continuità e senza che il Paoloni fosse espulso o interdetto dalla permanenza nel sodalizio malgrado la sua posizione debitoria. Peraltro, che egli fosse dedito alle scommesse in forma così acuta da essere consigliato di intraprendere una terapia (ex post facto, in ogni caso) non prova nulla che sia sintomatico di una esclusa o gravemente menomata capacità volitiva, ma, semmai dimostra una propensione consapevole ed incallita alla perpetrazione di illeciti rilevanti anche nell’ordinamento federale allo scopo di assecondare la sua passione per il gioco (quasi alla stregua di una actio libera in causa precostituita in funzione di violazioni ordinamentali). A questo proposito appare alla Corte utile precisare che la declinazione dell’illecito associativo desumibile dal deferimento è tale che esso possa dirsi effettivamente commesso una volta provato (come nel caso di specie) che la rete associativa agisca in vista dell’alterazione delle gare (indipendentemente dalla concreta realizzazione del risultato sperato) attraverso mezzi e strutture astrattamente idonei: appare puramente esemplificativa,e non concorre al perfezionamento dell’illecito, pertanto, l’indicazione alternativa del movente individuale dell’alterazione, consistente nell’intento di conseguire un puro vantaggio sportivo o in quello,invero tipico e costante, di ottenere la vincita della scommessa effettuata in contemplazione dell’attività alterativa. In questo senso è agevole spiegare che l’illecito associativo si consuma per la semplice verificata sussistenza di un’associazione avente le articolate caratteristiche analiticamente indicate nell’atto di deferimento, non rilevando né l’effettiva realizzazione dell’alterazione del risultato né l’effettiva vincita della scommessa,eventi,entrambi,estranei alla struttura della figura illecita sia pure quali presunte (ma insussistenti) condizioni obiettive di punibilità. Conclusivamente, l’illecito associativo è interamente addebitabile all’appellante. Alla medesima conclusione non può che pervenirsi con riferimento alla contestazione riguardante l’attentato all’integrità di singole gare, sussumibile nella previsione dell’art. 7 C.G.S., secondo quanto qui di seguito si sta per osservare. Quanto a Monza-Cremonese la grave responsabilità dell’appellante si apprende retrospettivamente dal numero di inspiegati contatti telefonici (non captati) con Erodiani, dall’intercettazione del colloquio tra quest’ultimo e persona non tesserata in cui si dice che Paoloni col Monza “se l’è messa lui dentro”, dalle dichiarazioni giudiziali del non tesserato circa il contributo illecito dato dall’appellante al risultato finale ed in ordine ad una scommessa fruttuosa di € 3.500,00 effettuata dall’extraneus, sapendo che la gara era “combinata”. Quanto a Cremonese-Paganese elementi di prova sono dati dai colloqui telefonici Paoloni- Erodiani in cui si tocca il tema dell’avvelenamento con accenti preoccupati circa l’identificazione del farmaco concretamente utilizzato, dalle dichiarazioni giudiziali del non tesserato P.M. circa la promessa di addomesticamento del risultato ricevuta da Paoloni e la prescrizione del Minias alla moglie di questo, dalle dichiarazioni giudiziali di Erodiani secondo cui “mi ha riferito (P.M.) che Paoloni era impazzito e che aveva intenzione di addormentare la squadra” (pag. 53 dell’atto di deferimento). Quanto a Spal-Cremonese la responsabilità di Paoloni è suffragata dalle dichiarazioni giudiziali di Parlato, che ha riferito che il gruppo dei ”Milanesi” mise a disposizione di Paoloni € 40.000,00 da scommettere sulla vittoria della squadra di casa e da quelle di Erodiani che aveva avuto ripetuti contatti telefonici con l’appellante (pag. 58 dell’atto di deferimento). Quanto a Benevento-Viareggio sufficienti elementi di colpevolezza sono dati dai colloqui telefonici con Erodiani (il 12 febbraio 2011 si affrontava il tema del corrispettivo necessario per l’alterazione della gara:pag. 68 deferimento), dalla ricarica della carta post pay di Paoloni effettuata da Erodiani, dal dichiarato raggiungimento dell’accordo (telefonata del 13 febbraio 2011, ibidem, pag. 70), dalle richieste di denaro di Paoloni a Erodiani in date 16 e 18 febbraio successivi,dalle dichiarazioni al GIP di Erodiani circa il ruolo di Paoloni e da quelle rese alla medesima Autorità Giudiziaria il 4 giugno scorso da Parlato, sostanzialmente conformi a quelle del coincolpato Erodiani, da questo confermate nell’interrogatorio reso alla Procura Federale. Quanto a Benevento-Cosenza la colpevolezza di Paoloni è suffragata dai numerosi ed univoci colloqui telefonici con Erodiani sempre vertenti sul tema del denaro rivendicato dall’appellante in vista dell’accordo illecito (come si arguisce, in particolare, dalla conversazione delle 12,03 del 26 febbraio 2011, in cui veniva confermato l’accordo: pag. 113 deferimento), dalle sue conversazioni col calciatore del Cosenza Biancolino in relazione ad alcune scommesse, dalla consueta ricarica a favore della carta postale dell’appellante fatta da Erodiani, dalle rassicurazioni di Paoloni ad Erodiani attraverso sms. Quanto a Taranto-Benevento le prove a carico di Paoloni nascono dalla telefonata delle 9,38 dell’11 marzo 2011 in cui Erodiani comunica a Paoloni l’arrivo del denaro necessario a fini alterativi (pag. 135 deferimento), dalle ricariche consuete (conversazioni dello stesso giorno e di quello successivo), dalle dichiarazioni alla procura Federale di Erodiani circa il ruolo di Paoloni, dalle iniziative e dai contatti susseguenti alle promesse di Paoloni assunti da altri coincolpati (Erodiani e Bellavista si misero in collegamento con Bressan). Quanto ad Atalanta-Piacenza la partecipazione di Paoloni all’accordo illecito si ricava positivamente dalla conversazione tra Erodiani e Parlato del 15 marzo scorso nel corso della quale eviene fatto riferimento all’appellante quale intermediario per l’alterazione del risultato grazie ai suoi contatti con l’ex compagno di squadra e coincolpato Paoloni. Quanto a Benevento-Pisa sono elementi a carico dell’appellante la sua telefonata a Erodiani del 16 marzo 2011 con cui gli chiede di riferire al coincolpato Signori che con riferimento alla gara del successivo lunedì “è a posto”, la conversazione del 21 marzo seguente con Erodiani che gli dice che il gruppo degli”zingari” era disposto consegnare una somma di denaro da scommettere sulla vittoria della squadra ospite in considerazione del fatto che lo stesso Paoloni era tesserato per il Benevento, la conversazione avvenuta a pochi minuti dal termine dell’incontro tra Bellavista e Erodiani in cui veniva reso noto che una terza persona era stata incaricata di riferire alla moglie di Paoloni circa il mancato avveramento del risultato concordato della gara,con conseguente pregiudizio in termini di infruttuosa scommessa, la giustificazione postuma fornita da Paoloni ad Erodiani a tal riguardo secondo cui il primo avrebbe saputo da inquirenti federali prima della gara di avere il telefono sotto controllo: al riguardo si noti la mancanza di scrupoli dell’appellante anche nei confronti degli altri associati cui non esita a riferire una circostanza non solo mendace ma anche del tutto incongrua in quanto se effettivamente gli fosse stata riferita la circostanza in questione egli si sarebbe certamente astenuto dall’utilizzare il telefono per una comunicazione così compromettente. Non meno concludente è la telefonata che l’appellante fa subito dopo alla moglie in cui le dice di aver riferito all’Erodiani del colloquio con gli organi federali allo scopo di spiegare il mancato risultato sperato e,rispondendo ad una precisa domanda dell’interlocutrice, nega di essere stato minacciato da Erodiani e le palesa i problemi economici connessi alle scommesse che gravano su di lui. Quanto a Siena-Sassuolo prove incontrovertibili contro l’appellante sono date dalla comunicazione di Erodiani ad un terzo circa il contemporaneo collegamento tramite Skype dal quale aveva saputo che era stato concluso un accordo alterativo col calciatore del Sassuolo Quadrini a danno della squadra di quest’ultimo,dalle ripetute conversazioni intercettate nei giorni prossimi alla partita con Erodiani,dal riscontro indiretto dell’intermediazione di Paoloni con Quadrini costituito dai contatti con quest’ultimo tenuti da Erodiani (e riferiti a Bellavista), dalla denuncia proposta da Quadrini alla F.I.G.C. in ordine alle proposte formulategli da un certo “Massimo di Pescara”,dagli sms intercorsi tra Paoloni e Quadrini (pag.266 ss. deferimento) relativi a scommesse sportive e dalla frase rivolta telefonicamente dal secondo al primo, liquidatoria della proposta alterativa di Paoloni (alle 12,30,57 del 23 marzo 2011 Quadrini dice a Paoloni:”Lasciamo stare per quella cosa, a presto”). In conclusione nessun dubbio o perplessità può residuare circa il fattivo, documentato, divulgato, illecitamente orientato, mirato verso persone con lui in contatto e a lui perfettamente note, intervento di Paoloni per ciascuna delle gare,di tale intensità, precisione, intrinseca credibilità agli occhi degli associati da aver fatto sorgere in loro –anche alla luce di precedenti tranquillizzanti come la gara Monza-Cremonese- la certezza dell’alterazione del loro risultato, tanto da consegnargli elevate somme costituenti la provvista da distribuire ai terzi che avrebbero dovuto cooperare al fine. Tenuto conto della gravità, reiterazione, abitualità degli illeciti, della mancanza di qualunque segno di ravvedimento, della pervicace e sleale negazione di ogni circostanza sfavorevole, pur ammessa da altri coincolpati, del totale dispregio mostrato verso la sua professione e gli interessi meritevoli di tutela di appassionati, sostenitori, atleti, tecnici,della ragionevole prognosi che l’appellante non potrebbe più in futuro degnamente continuare ad appartenere all’ordinamento federale - le cui regole ha nel tempo calpestato per il proprio vantaggio patrimoniale - la Corte ritiene che nessun’altra sanzione sia concepibile che quella appropriatamente inflitta dai giudici di primo grado. In conclusione l’appello va rigettato, con integrale conferma della decisione impugnata ed incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marco Paoloni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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