F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011 3. RECLAMO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.8.2011 INFLITTA AL SIG. DI SOMMA SALVATORE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, ATLETICO ROMA/JUVE STABIA DEL 19.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011 3. RECLAMO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.8.2011 INFLITTA AL SIG. DI SOMMA SALVATORE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, ATLETICO ROMA/JUVE STABIA DEL 19.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011) La S.S. Juve Stabia S.p.A. ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata con Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011, con la quale è stata inflitta al dirigente signor Di Somma Salvatore, in relazione alla gara di ritorno della finale dei Play Off del Campionato di Lega Prima Divisione Girone B, Atletico Roma/Juve Stabia disputata il 19.6.2011, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale fina a tutto il 31.8.2011 perché nelle fasi finali della gara raccoglieva una bottiglietta d’acqua semipiena proveniente dalla tribuna e la rilanciava verso gli stessi spalti, senza colpire, ma provocando ulteriori reazioni dei tifosi locali. La società appellante sostiene la totale ed assoluta inesistenza della condotta ascritta al Di Somma. A supporto della propria tesi, l’appellante deduce che vi sarebbe un “mero errore materiale” nel referto redatto dal Sig. Galantino Tommaso, Commissario di campo della Lega. A sostegno della tesi, la reclamante afferma che gli altri rapporti redatti dal IV Ufficiale e dai collaboratori della Procura Federale descrivono l’episodio del lancio di una bottiglietta verso la Tribuna, addebitandolo, però ad un calciatore dello Juve Stabia e non al dirigente Di Somma. L’assunto della reclamante non è condivisibile. È vero, infatti, che i due rapporti predisposti dal IV° Ufficiale di Gara e dai tre collaboratori della Procura Federale fanno riferimento alla condotta del calciatore sostituito dello Juve Stabia, Raimondi Andrea, il quale “raccoglieva una di queste bottiglie e la lanciava verso il pubblico senza colpire nessuno”. Ma tali circostanze non escludono affatto la contestuale sussistenza del comportamento addebitato al Di Somma, che risulta puntualmente e dettagliatamente descritto dal referto del Commissario di campo. È del resto plausibile che nella concitazione dei fatti conseguenti al lancio di svariate bottigliette dalla Tribuna verso la panchina dello Juve Stabia, con il ferimento del calciatore Fabbro Alesandro, la reazione, consistente nel rilancio di bottigliette verso la tribuna degli ospitanti sia stata compiuta da più di una persona. Inoltre, non è affatto verosimile che un calciatore sostituito possa esser scambiato per un dirigente della società. La piena attendibilità del referto del commissario di campo, poi, risulta confermata dalla circostanza che esso riferisce con puntualità che il Di Somma “veniva accompagnato dalle forze dell’ordine presenti vicino alla panchina verso l’accesso degli spogliatoi per evitare ulteriori provocazioni”. Né, ovviamente, può giovare alla reclamante la circostanza che al calciatore Raimondi Andrea sia stata inflitta la sanzione della squalifica per una gara effettiva “per aver lanciato verso gli spalti una bottiglietta d’acqua semipiena, senza colpire”. Si tratta, infatti, di un distinto episodio, seppure di contenuto analogo a quello che ha determinato la sanzione inflitta al Di Somma. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli), riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Di Somma Salvatore dal 31.8.2011 al 31.7.2011. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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