F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011 4. RECLAMO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 23.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF SALERNITANA/VERONA H. DEL 19.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011 4. RECLAMO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 23.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF SALERNITANA/VERONA H. DEL 19.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011) Con preannuncio di reclamo del 22.6.2011 la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Questa, in sintesi, la versione dei fatti: in occasione della gara oggetto dell’odierna contestazione, valevole per i Play-Off della Lega Pro, prima durante e dopo la gara, i sostenitori della società ospitante si rendevano protagonisti di un ripetuto lancio di oggetti (bottigliette d’acqua, cellulari, calcinacci, aste di bandiere, ecc.) e petardi verso gli avversari e la terna arbitrale. Due bottigliette d’acqua colpivano l’allenatore del Verona, senza procurargli conseguenze; un telefono cellulare colpiva alla testa un calciatore del Verona, senza procuragli conseguenze; un petardo esplodeva vicino al secondo assistente dell’arbitro procurandogli una bruciatura sulla gamba sinistra e lo stordimento momentaneo rendendo necessaria la sospensione della gara per alcuni minuti per consentire l’intervento dei sanitari; un altro petardo, di grosso effetto acustico, esplodeva vicino all’addetto ai pannelli pubblicitari costringendolo a ricorrere ai soccorsi medici. Inoltre, per l’intera durata della gara, i sostenitori della Società campana esponevano striscioni offensivi nei confronti degli avversari e intonavano cori offensivi contro la terna arbitrale e contro gli avversari. Infine, dopo la partita, alcuni sostenitori della stessa tentavano di raggiungere il pullman del Verona ma venivano respinti dalle forze dell’ordine. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 30.6.2011, un’ampia memoria difensiva con la quale si evidenziava come la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado fosse da annullare in quanto, nel caso in questione, ricorrevano quattro delle circostanze esimenti previste dall’art. 13 C.G.S. In particolare: - la società campana ha adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo (art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S.), in particolare stipulando un contratto con una società di vigilantes professionisti, per il servizio d’ordine in occasione delle gare interne, che, già in passato, aveva riscosso il consenso dell’Osservatorio del Viminale; - indubbia e meritoria opera di prevenzione e di cooperazione con le forze dell’ordine svolta dalla società reclamante attraverso la predisposizione di adeguato ed efficace servizio di ordine pubblico (art. 13, comma 1, lett. b) ed e), C.G.S.); - reiterata diffusione di messaggi antiviolenza dagli altoparlanti dello stadio (art. 13, comma 1, lett. c), C.G.S.). Infine, si segnalava il precedente giurisprudenziale di un caso analogo nel quale un episodio ben più grave di quello oggetto dell’odierna contestazione veniva punito con un’ammenda notevolmente inferiore a quella comminata alla Salernitana. Si chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via gradata, la riduzione della stessa. All’odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., nella persona dell'avv. Annalisa Roseti giusta delega dell’avv. Eduardo Chiacchio, sentita dal collegio ai sensi dell’art. 37, co. 2, C.G.S., la quale confermava la tesi difensiva espressa in atti. La C.G.F., visto l’art. 4, commi 3 e 4, C.G.S., visto l’art. 11, comma 3, C.G.S., l’art. 12, commi 3 e 6, C.G.S., ritenuto che le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente, pur valida testimonianza del percorso avviato verso l’approntamento di strumenti idonei per la ricorrenza delle circostanze esimenti/attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., non siano comunque idonee a superare il grave giudizio negativo sulla specifica vicenda scaturente dall’esame degli atti e dei fatti dedotti in causa, in particolar modo per quanto concerne la plurima recidiva riscontrata dagli atti a carico dell’odierna ricorrente, per fatti similari a quelli oggetto di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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